LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonello – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28864-2019 proposto da:
B.A.O., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Rua del Papavero, n. 6 presso l’avv. PAOLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generale dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
p.. Il ricorrente B.A.O. è nato in *****, ed ivi ha vissuto fino al giorno della sua fuga. In Gambia egli aveva interessi nell’esercizio commerciale del padre, oggetto di verifica, un giorno, da parte delle autorità locali, le quali hanno riscontrato irregolarità gravi (derrate scadute, prezzi alti) imponendo una sanzione pecuniaria elevata che il padre non poteva permettersi di pagare. Costui è dunque fuggito in Senegal per evitare l’arresto e la stessa cosa ha fatto il ricorrente, poco dopo, salvo poi ad andare via anche dal Senegal, per approdare in Libia dove è stato tenuto in stato di quasi schiavitù per poter pagare il viaggio verso l’Italia.
Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione internazionale, la protezione umanitaria.
La Commissione territoriale ha negato ogni sua pretesa, ed allo stesso modo hanno deciso poi sia il Tribunale che la Corte di Appello.
B.A.O. ricorre con quattro motivi. Non v’è costituzione del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p.. – La ratio della decisione impugnata.
Il racconto del ricorrente è ritenuto credibile, ma per ciò stesso non indicativo di fatti rilevanti per la concessione della tutela richiesta.
Ritiene la corte di appello che si tratta di una vicenda puramente economico- commerciale (la sanzione per l’esercizio di vendita) che non espone il ricorrente a persecuzioni che giustificano la concessione dello status di rifugiato, e neanche persecuzioni che importano una protezione sussidiaria: nemmeno appare sicuro che le ripercussioni amministrative dell’attività commerciale debbano gravare sul ricorrente, essendo l’esercizio commerciale in capo al di lui genitore. Nè in Gambia è ravvisabile un conflitto armato generalizzato.
Quanto alla protezione umanitaria la corte ritiene che il ricorrente non dimostra adeguatamente di essersi inserito nella società italiana (il contratto di lavoro sarebbe precario e comunque cessato) nè altre ragioni di vulnerabilità.
p.. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 direttiva UE 2005/ della L. n. 251 del 2007, art. 3, della L. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.
La censura si articola su diverse doglianze.
In particolare, si contesta alla corte di merito di avere sbrigativamente e senza adeguato approfondimento istruttorio ritenuto inattendibile il racconto e comunque di non avere adeguatamente valutato la situazione del Gambia, che invece è tale da far prevedere persecuzioni in caso di rimpatrio; di avere omesso l’audizione del ricorrente.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, quanto alla audizione del ricorrente, la nullità, semmai vi sia (ma va ricordato che il tribunale che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile, Cass. 15318/2020)), essa, essendo nullità relativa va eccepita nella prima difesa, e dunque il ricorrente deve dimostrare di aver eccepito l’omessa audizione, sia in Tribunale che nella prima difesa in appello, dimostrazione qui omessa.
Peraltro, questa eccezione è la conseguenza della premessa fatta dal ricorrente, che è a sua volta un motivo di censura, circa il giudizio di inattendibilità del suo racconto. In sostanza, egli ritiene che se l’avessero ascoltato non avrebbero ritenuto inverosimile il suo narrato.
Ma la corte di appello non ritiene affatto inverosimile il racconto del ricorrente, limitandosi a rilevare l’inattendibilità del solo aspetto relativo alla totale mancanza di notizie relative al padre fuggito in Senegal, ma confermando per il resto la credibilità della vicenda nei suoi aspetti essenziali (pp. 1-2); da quella vicenda la corte trae la conclusione che da quanto riferito dal ricorrente non può desumersi alcun pericolo di persecuzione o di pregiudizio in caso di rimpatrio. Con la conseguenza che lo stesso obbligo di audizione per valutare la veridicità del racconto viene meno.
p.. – Il secondo motivo denuncia omesso esame, ma anche omessa motivazione, circa un aspetto rilevante e decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).
Il ricorrente assume che la corte non ha fatto alcun accertamento circa l’influenza sulla sua vulnerabilità del periodo trascorso in Libia, dove egli era stato soggiogato e quasi ridotto in schiavitù, prima di riuscire a venire in Italia.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non dimostra di aver posto la questione in appello; non riporta il punto della impugnazione in cui avrebbe chiesto che si valutasse la situazione del paese di transito, nè indica dove, sempre nell’atto di appello, questa questione era stata posta alla corte, con la conseguenza che non possibile valutare una omissione del giudice di secondo grado.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8, assumendo che la corte di merito non ha dato rilievo alla situazione esistente in Gambia, ed in particolare nella parte in cui ha omesso di valutare se quel Paese sia teatro di conflitto armato generalizzato e di episodi di violenza diffusa.
A pagina 21 il ricorrente espressamente ritiene che la corte “ha omesso alcuna verifica tramite i poteri officiosi della situazione in cui versa il Gambia” e ha dunque “errato nell’omettere la verifica d’ufficio della situazione in cui versa il Bangladesh” (forse questo Paese compare per refuso al posto del Gambia).
Il motivo è infondato.
La corte a pagina 4, punto 10 della motivazione effettua una valutazione della situazione del Gambia, escludendo che vi sia un conflitto armato generalizzato e dà sufficiente conto della sua valutazione.
Non v’è dunque l’omissione lamentata.
p.. – Con il quarto motivo si lamenta violazione della L. n. 268 del 1998, art. 19 e della L. n. 25 del 2008, art. 32.
La denuncia attiene al rigetto della richiesta di protezione umanitaria.
In particolare, secondo il ricorrente la corte non ha tenuto in alcuna considerazione la documentazione da lui prodotta a sostegno dell’attività lavorativa svolta, omettendo di conseguenza la valutazione comparativa necessaria a stabilire se vi siano condizioni di vulnerabilità.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, la corte di merito assume che A, richiedente non ha allegato documenti che attestino di aver trovato stabile lavoro in Italia e che l’unico documento che ha prodotto, parzialmente illeggibile, riguarda un occasionale rapporto di volantinaggio, poi cessato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021