Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4574 del 19/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29506-2019 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in Porto Recanati, via Caravaggio n. 18, presso l’avv. CONSUELO FEROCI che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA ANCONA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente B.L. è cittadina albanese giunta in Italia con il figlio minorenne per ricongiungersi al marito e padre del figlio, che già da tempo vive e lavora in Italia.

Ha viaggiato in nave da Durazzo, munita di passaporto sul quale gli agenti della frontiera italiana a Bari hanno apposto una stampigliatura (non è necessario il visto) con data illeggibile.

La ricorrente avendo intenzione di chiedere la trasformazione del permesso di soggiorno turistico in permesso per ricongiungimento familiare, ed avendo necessità di dimostrare la data certa del suo ingresso in Italia, ha prodotto a dimostrazione della data di ingresso, sia il biglietto della nave che la dichiarazione resa dal marito ai vigili urbani.

La Questura ha ritenuto insufficienti questi dati ai fini della prova della data certa.

La donna ha fatto ricorso al Tribunale, che con procedimento sommario ex art. 702 bis, ha confermato il giudizio della Questura, ed allo stesso modo ha deciso la Corte di Appello.

In particolare, quest’ultima ha ritenuto che la prova dell’ingresso dovesse fornirsi mediante stampigliatura impressa sul passaporto e non fossero sufficienti le prove equipollenti offerte dalla ricorrente.

Ricorre B.L. con un solo motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.. – La ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello ritiene che dal TU n. 286 del 1998, art. 13, si ricava che la dimostrazione della data di ingresso dello straniero nel territorio nazionale (qualora provenga da paesi per i quali non è imposto il visto) avvenga mediante stampigliatura impressa sul passaporto, e che non possono avere valore equipollente nè la produzione del biglietto di viaggio, nè la dichiarazione fatta dal marito ai vigili urbani circa l’arrivo della moglie, che invece avrebbe dovuto andarci personalmente.

p..- Questa ratio è contestata con un solo motivo, con cui si denuncia violazione della L. 288 del 1998, art. 30.

Secondo la ricorrente la norma in questione e le altre indicate nel corso del motivo (tra cui l’art. 13 TU immigrazione) dovrebbero intendersi nel senso che, pur quando lo straniero non possa incolpevolmente produrre la prova della data certa del suo ingresso in Italia mediante stampigliatura sul passaporto, egli debba essere ammesso a provare quella data anche con altri mezzi, ossia attraverso prove equipollenti. Inoltre, ritiene la ricorrente che la prova equipollente è stata fornita, sia con la esibizione del biglietto di viaggio, che mediante dichiarazione fatta dal marito ai vigili, che infine attraverso la deduzione logica della data di ingresso da una serie di elementi di fatto pacifici.

Il motivo è fondato.

Va ritenuta irrilevante l’erronea indicazione della norma violata (art. 13 tui) quando dal tenore del motivo si deduce comunque la censura, che, nella fattispecie è rivolta esattamente contro la ratio della decisione impugnata.

Quest’ultima consiste nella affermazione secondo cui la prova della data di ingresso, per i cittadini di paesi in regime di esonero dal visto, necessaria a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, e la sua decorrenza, va fornita o mediante timbro d’ingresso oppure mediante dichiarazione di presenza alla Questura o al Commissariato.

Secondo la corte di appello la mancanza della stampigliatura, che avrebbe dovuto essere apposta dalla polizia di frontiera, rende impossibile dimostrare la data di ingresso, non potendosi attribuire valore equipollente al biglietto della nave ed alle argomentazioni logiche addotte dalla ricorrente.

In realtà, proprio perchè si tratta di cittadina di uno stato per il quale non è previsto il visto di soggiorno, ragione per cui la Polizia di frontiera ha solo apposto una stampigliatura, dalla quale, emerge come fatto pacifico, non risulta la data, o essa non è perfettamente leggibile.

Non è dunque possibile, intanto, far discendere conseguenze probatorie da una condotta imputabile ad altri, piuttosto che all’onerato.

La mancanza della data sul timbro apposto dalla Polizia è omissione che non può essere fatta gravare sulla ricorrente, prevedendo che questa non possa altrimenti provare la data di ingresso.

Nè risulta fondata la tesi per cui la prova a mezzo stampigliatura sul passaporto non ammette equipollenti: il timbro di ingresso fa prova fino a che vi sia, ma quando non per fatto non imputabile ovviamente a chi lo deve allegare a prova, la data che ne dovrebbe risultare è dimostrabile con ogni mezzo, comprese le presunzioni.

La ricorrente ha offerto elementi da valutare come prove equipollenti, vale a dire il biglietto della nave, la dichiarazione fatta dal marito alla Questura, che ovviamente deve essere valutata come equipollente di prova della data di ingresso, e non come equipollente della dichiarazione personale della moglie, ossia deve essere valutata come atto eventualmente idoneo a provare la data di ingresso e non già come atto idoneo a sostituire la dichiarazione personale della moglie ad altri fini, ed infine gli argomenti logici tratti dalla data della precedente viaggio.

Posto dunque che la prova della data di ingresso può essere fornita per equipollenti, quando non risulti dal timbro, e posto che la corte di appello ha negato questo principio piuttosto che ritenere privi di valore probatorid gli equipollenti forniti dalla parte, la sentenza va cassata al fine di un esame nel merito circa l’idoneità degli elementi, ossia il loro valore probatorio, addotti dalla ricorrente a dimostrare, in mancanza di una data nel timbro apposto dalla polizia sul passaporto, l’effettivo giorno di suo ingresso in Italia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472