LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonello – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33675-2019 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN LEO, 34, presso lo studio dell’avvocato CINZIA CIRCOSTA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
20(59 avverso la sentenza n. 5360/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
p.. – Il ricorrente B.M. è cittadino del Senegal. In Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria oppure quella umanitaria.
Egli ha fornito due versioni diverse circa le ragioni della sua fuga dal Senegal: alla Commissione territoriale ha riferito di essere fuggito per evitare la violenta persecuzione di una etnia avversa, quella dei *****, i cui membri, dopo aver depredato la sua famiglia degli averi, hanno ucciso sua madre; invece al Tribunale ha raccontato di essere fuggito per motivi familiari in quanto la seconda moglie del padre lo aveva mandato via dopo la morte del marito, ed egli non aveva più legami familiari che lo trattenessero in patria. Avuto rigetto delle sue istanze dalla Commissione Territoriale, ha fatto ricorso al Tribunale e poi ha impugnato la decisione negativa di quest’ultimo.
Ora ricorre con cinque motivi. Il Ministero si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p.. – La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello fa leva, fondamentalmente, sulla inverosimiglianza del racconto.
Il ricorrente ha fornito due versioni completamente diverse alla Commissione prima, ed al Tribunale in seguito, e questa circostanza è rilevante per valutare il suo bisogno di protezione. La corte di merito esclude poi il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto non ravvisa, sulla base delle COI consultate, alcun conflitto armato generalizzato nel Senegal o nella limitata regione di provenienza del ricorrente.
p..- B.M. ricorre con cinque motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,4, e 12, nonchè violazione del diritto di difesa.
Assume il ricorrente di essere stato ascoltato dalla Commissione non in composizione collegiale bensì monocratica, con violazione quindi della prevista, per legge, collegialità dell’atto; di essere stato sentito dal Tribunale senza l’ausilio dell’interprete, pur non conoscendo egli la lingua italiana; di aver proposto alla corte una nuova audizione, onde sanare i vizi, e soprattutto chiarire le supposte contraddizioni delle precedenti sue deposizioni, ma di avere avuto immotivato rifiuto.
p.. – Con il secondo motivo, che denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e della L. n. 25 del 2008, art. 8, si duole sotto altro aspetto delle omissioni denunciate con il primo motivo: ritiene, ossia, che la mancata audizione senza interprete in primo grado e l’omessa audizione in appello rilevano altresì sotto il profilo della mancata cooperazione istruttoria.
p..- Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost., sempre in riferimento alla mancata audizione in appello, che, secondo il ricorrente, avendo impedito di chiarire le supposte contraddizioni tra le prime e le seconde dichiarazioni, ha leso il suo diritto di difesa.
Questi primi tre motivi, che, come si nota, vertono sulla stessa questione, possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Essi mettono in luce tre vizi della decisione:
1. – Avere ritenuto irrilevante che la Commissione abbia proceduto ad ascoltarlo non in forma collegiale, bensì delegando un suo membro.
La corte ritiene che questo vizio sia superato alla natura non impugnatoria del ricorso. In realtà, come statuito da questa corte in tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis, – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale (Cass. 19049/2018).
2. – La circostanza di essere stato ascoltato dal Tribunale senza l’ausilio dell’interprete, pur non conoscendo egli la lingua italiana.
Il motivo è inammissibile in quanto: a) non riporta alcuna prova della audizione senza interprete e soprattutto non dimostra, non allegando alcunchè, di aver proposto la questione in appello.
3. – La circostanza che, pur avendo chiesto alla corte di appello di essere ascoltato nuovamente, la corte non ha provveduto o comunque ha implicitamente rigettato la richiesta, con ciò violando la legge indicata in rubrica, che invece garantirebbe il diritto ad essere ascoltato. Il motivo è infondato.
E’ regola fissata da questa corte che nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Cass. 8931/2020).
p.. – Con il quarto motivo denuncia violazione del D.L. n. 251 del 2007, art. 1, per omessa valutazione del pericolo da lui corso in riferimento al gruppo etnico che lo ha perseguitato.
p..- Il quinto motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 32, in tema di protezione umanitaria.
Secondo il ricorrente la corte non ha tenuto conto della situazione di vulnerabilità che deriva dalla minaccia portata nei suoi confronti dalla etnia avversa dei Foulakounda.
I motivi premettono una lunga descrizione della regola astratta di giudizio, ossia dei criteri che le corti di merito devono osservare nel valutare i seri motivi che giustificano la protezione umanitaria.
Entrambi i motivi sono infondati.
Essi censurano il giudizio della corte su un aspetto non dimostrato: la corte di merito ha ritenuto poco credibile (ed il giudizio non è specificamente contestato) il racconto del ricorrente e dunque il pericolo di ritorsioni da parte della etnia avversa, con la conseguenza che non aveva da valutare la serietà di quella minaccia; l’omissione o il superficiale accertamento sarebbero stati rilevanti solo se la corte avesse ritenuto credibile la persecuzione allegata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021