Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4585 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35525-2019 proposto da:

J.E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO IN FATTO

Che:

J.E.C., cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto in data 18/10/2018 con il quale il Prefetto di Napoli ha disposto la relativa espulsione amministrativa;

a sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente ha evidenziato il difetto dei poteri di firma del provvedimento prefettizio impugnato e la genericità della motivazione addotta;

con ordinanza resa in data 16/4/2019, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso, siccome non proposto entro il termine di trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento impugnato, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, art. 13, comma 8 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da J.E.C. con ricorso fondato su un unico motivo;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente omesso di rilevare come il giorno di scadenza del termine previsto per l’impugnazione del provvedimento di espulsione coincidesse con il giorno di sabato, con la conseguente tempestività del decreto proposto nel giorno del lunedì successivo, in conformità al dettato di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4 e 5;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo quanto dispone l’art, 155, comma 4 e 5, c.p.c., in materia di scadenza dei termini processuali, “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”, e detta proroga “si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”;

nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta notificazione del decreto di espulsione in data 18/10/2018 (come attestato dallo stesso giudice di pace), il termine per la scadenza dell’impugnazione coincideva con giorno sabato *****, a sua volta prorogato, secondo le norme di legge richiamate, lunedì *****;

l’avvenuta proposizione dell’impugnazione del decreto di espulsione in data 19/11/2019 (come attestato dallo stesso giudice di pace) doveva pertanto ritenersi tempestiva;

ciò posto, il provvedimento del giudice di pace con il quale è stata dichiarata inammissibile per tardività l’impugnazione del provvedimento di espulsione, dev’essere cassato, con il conseguente rinvio al medesimo giudice di merito, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Napoli cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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