Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4589 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22682-2019 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI ORTIS, MARIA BIANCAREDDU;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO BECHI, 1, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PETRONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE CLOTILDE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 323/2019 depositata il 22-5-2018 e notificata il 23-5-2019 la Corte d’appello di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto da L.G. e in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 352/2018, ha rigettato la domanda di M.C. diretta ad ottenere l’assegno di divorzio e ha condannato l’appellata a restituire quanto ricevuto, in forza di provvedimenti non definitivi, da L.G. nel periodo tra il 6-2-2016 (data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) e la data di pubblicazione della sentenza d’appello. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto, nel richiamare gli aspetti di rilevanza in base al più recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 18287/2018), che la M., avendo un incontestato patrimonio immobiliare e mobiliare, del complessivo valore di circa 700.000 Euro, potesse provvedere in piena autonomia finanziaria alle proprie esigenze di vita, essendo percettrice di pensione dell’importo di Euro1.912 per 13 mensilità. La Corte territoriale ha infine statuito che fossero ripetibili i ratei di assegno versati alla M. dall’ex marito, in virtù dei precedenti provvedimenti non definitivi, a partire dal 6-22016, data di passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, in quanto solo da quella data aveva decorrenza la revoca dell’assegno riconosciuto in forza di provvedimenti provvisori e non ancora definitivi. La Corte di merito ha aggiunto che i ratei versati, singolarmente presi, non erano certamente di importo modesto e perciò non potevano ritenersi consumati per fini di sostentamento personale.

2. Avverso la citata sentenza M.C. propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso da L.G.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e successive modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, censurando la statuizione di diniego del riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore. Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale ha omesso: a) la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e l’accertamento del reddito dell’ex marito, pur ritenendo inverosimile il dato delle dichiarazioni dei redditi di quest’ultimo; b) l’analisi del contributo della ricorrente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’ex marito; c) l’esame di due fatti decisivi pacifici in causa, ossia lo status di socia della ricorrente nelle società dell’ex coniuge e la cessione gratuita all’ex marito delle sue quote sociali e della casa in Austria, avendo definito le parti in sede di separazione i loro rapporti patrimoniali con riconoscimento alla M. di un assegno di Euro4.700 lordi mensili; d) la valutazione della lunga durata del matrimonio (32 anni).

3.1.Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione dell’art. 2697 c.c., del combinato disposto degli artt. 2727-2729 c.c., rileva che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto ripetibili i ratei di assegno già versati. Deduce che l’unica presunzione ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza è quella relativa alla consumazione degli assegni di scarsa entità, in quanto necessari alle elementari esigenza di vita delle persone, e non la presunzione di segno contrario, che, ad avviso della ricorrente, ha applicato la Corte d’appello, non ponendo alcun fatto a fondamento della presunzione di non consumazione degli assegni dalla stessa percepiti. Deduce, inoltre, che la Corte d’appello ha implicitamente riconosciuto la non consumazione quanto meno di una parte degli assegni, e ciò nondimeno non ha operato alcuna scissione della quota da ritenersi consumata.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. Le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017).

4.2. Nel caso di specie, la ricorrente, nel dolersi della violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dalla ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che non sia stata adeguatamente scrutinata la sua condizione economico-patrimoniale, anche in rapporto al contributo dalla stessa fornito durante il lungo periodo matrimoniale, ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

La Corte territoriale, con motivazione adeguata e superiore al “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato i fatti allegati a sostegno della richiesta di assegno divorzile ed ha ravvisato dimostrata la piena autonomia finanziaria dell’ex moglie, sì da renderla del tutto capace di provvedere alle sue esigenze di vita. In particolare, la Corte d’appello ha accertato che la M. ha un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare (pag.12 sentenza prodotti finanziari di Euro 700.000) e, in ogni caso, la Corte di merito ha ritenuto dovuto alla ricorrente l’assegno divorzile fino al 2014, quando è maturato il suo diritto al trattamento di quiescenza, statuendo, peraltro, l’irripetibilità del percepito fino al febbraio 2016, come di seguito si dirà (p.5). Le censure non si confrontano specificamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che si sviluppa mediante compiuta disamina degli elementi di rilevanza, dopo espresso richiamo dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018. La Corte di merito, infatti, ha effettuato la comparazione dei redditi tra gli ex coniugi ed ha ritenuto non dimostrato il contributo della M. alla formazione del patrimonio del marito, commercialista, alle cui dipendenze aveva lavorato con rapporto regolarizzato, pur non avendo la stessa alcuna specializzazione rispetto alle mansioni assegnatele. La Corte d’appello ha inoltre considerato l’evolversi della vita familiare a seguito dell’adozione di due bambini, l’apporto di cura a quest’ultimi fornito dalla madre e la sua consistente posizione patrimoniale, raggiunta, secondo quanto accertato dai giudici di merito, mediante il rilevante contributo dell’ex marito (pag. 12 e 13 della sentenza impugnata), anche tramite trasferimenti avvenuti in sede di separazione consensuale, in particolare essendo stata trasferita all’ex moglie gratuitamente la proprietà della casa familiare. Si tratta, in definitiva, di valutazioni di merito, insindacabili in sede di legittimità, ove, come nella specie, adeguatamente motivate.

Resta da aggiungere che l’omesso esame di elementi istruttori (in tesi la cessione gratuita, da parte della M., all’ex marito delle quote sociali nelle società di quest’ultimo e della casa in Austria, come da accordi in sede di separazione consensuale) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza reddituale tra le parti e la piena autonomia economico-finanziaria dell’ex moglie), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).

5. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

5.1. La Corte d’appello ha accertato che l’assegno divorzile non era dovuto, neppure sotto il profilo assistenziale, a partire dal gennaio 2014, epoca di maturazione del diritto di quiescenza dell’ex moglie, ed ha statuito la ripetibilità di quanto versato in eccedenza dall’ex marito, in virtù dei precedenti provvedimenti non definitivi, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (6-22016).

Il capo di decisione impugnato è immune da censure, atteso che la mancanza di titolo giustificativo del versamento dell’assegno divorzile discende dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo matrimoniale (Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 27205/2019), come affermato dalla Corte di merito in corretta applicazione del disposto della L. n. 898 del 1970, art. 4, mentre l’assegno, in precedenza, era stato riconosciuto solo in via provvisoria.

In altri termini, la ripetibilità consegue dalla mancanza di titolo giustificativo della relativa corresponsione, la statuizione sul contributo economico divorzile, di debenza o di non debenza che sia, ha un limite temporale ordinariamente coincidente con il venir meno del vincolo matrimoniale e l’efficacia costitutiva del nuovo status delle parti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, definitiva o non definitiva, di divorzio, che opera ex nunc, sicchè, salva l’ipotesi derogatoria di cui alla citata L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, la statuizione sull’assegno divorzile non può che avere la medesima decorrenza di quella costitutiva del nuovo status.

Con la suddetta ratio decidendi sulla questione della ripetibilità nei termini di cui si è detto, che è la principale e da sola idonea a sostenere il capo di decisione impugnato, la Corte territoriale ha fatto, dunque, corretta appplicazione dei principi affermati da questa Corte. Di conseguenza le censure svolte in ricorso sulla seconda ratio, resa ad abundantiam e consistente nel richiamo della presunzione di non consumazione dei ratei percepiti in ragione dell’importo non modesto degli stessi, restano assorbite per difetto di rilevanza.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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