LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24102-2019 proposto da:
T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GABRIELI TOMMASI;
– ricorrente –
contro
TU.MA.AD., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE CORICCIATI;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 1017/2019 depositato il 6-6-2019 la Corte d’appello di Lecce ha accolto parzialmente il reclamo proposto da T.C. avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 19-7-2018 con cui era stato rigettato il ricorso ex art. 710 c.p.c., proposto dal T.. La Corte d’appello, nel confermare la statuizione di primo grado di debenza del contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia J., maggiorenne e non economicamente autosufficiente, ha ridotto l’importo dell’assegno a Euro 100 mensili.
2. Avverso il citato decreto T.C. propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, resistito con controricorso da Tu.Ma.Ad..
3. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, pervenuto in cancelleria il 28-10-2020, che non risulta notificato al difensore/domiciliatario della controricorrente, non avendo il ricorrente depositato la documentazione attestante la notifica e gli avvisi di ricevimento a mezzo pec, sebbene nella comunicazione accompagnatoria si dichiari che la suddetta documentazione è depositata unitamente all’atto di rinuncia.
Va comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto in base al quale “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, sono liquidate, senza alcuna dimidiazione (cfr. Cass. n. 22017/2018 e n. 11590/2019), come in dispositivo in favore della controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell’Erario.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
Infine deve disporsi che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell’Erario, e liquida le suddette spese in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021