LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26569-2019 proposto da:
S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA BUSCAGLIA, CLAUDIO BOSSI;
– ricorrente –
contro
T.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA MARTINONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1115/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1115/2019 depositata il 27-6-2019 e notificata il 9-7-2019 la Corte d’appello di Torino ha accolto parzialmente l’appello proposto da T.G.P. avverso la sentenza di pronuncia della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Verbania depositata il 21-3-2018, ha accertato che la separazione doveva essere addebitata ad entrambi i coniugi, ha revocato il contributo di mantenimento in favore dell’ex moglie S.M.T., ha respinto la domanda di alimenti proposta da quest’ultima e ha rigettato le domande dell’appellante di restituzione delle somme già versate a favore della S. a titolo di contributo di mantenimento e di concorso nelle spese legali di primo grado, compensando integralmente tra le parti le spese di primo e di secondo grado di giudizio.
2. Avverso la citata sentenza S.M.T. propone ricorso affidato a quattro motivi, nei confronti di T.G.P., che resiste con controricorso. Il procuratore speciale del controricorrente ha depositato dichiarazione di decesso della parte in data ***** e certificato di morte, notificati a mezzo pec il ***** ai difensori della ricorrente.
3. La ricorrente denuncia: a) con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, travisamento di fatti in relazione a prova ritenuta decisiva ai fini della decisione della controversia – errata sua valutazione – motivazione omessa o apparente. Deduce l’errata valutazione, in punto sussistenza dell’addebito della separazione, delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale, in particolare l’errata interpretazione della relazione investigativa prodotta dal T., nonchè delle foto allegate, avendo i giudici d’appello erroneamente ritenuti dimostrati i fatti storici allegati dall’ex marito; b) con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, travisamento di prova – contrasto insanabile con altra prova presente agli atti – motivazione omessa o apparente, sempre in ordine all’addebito della separazione, per avere la Corte territoriale trascurato, nella valutazione delle prove sul nesso causale, la collocazione temporale delle condotte, poichè sin dal 2010 la ricorrente soffriva di sindrome ansioso-depressiva a causa del distacco emotivo del marito, il quale aveva da tempo una relazione extraconiugale; c) con il terzo motivo la falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, per avere la Corte di merito ritenuto fondato l’addebito a carico della ricorrente sulla base della violazione di uno solo dei doveri matrimoniali, erroneamente ritenendo che il comportamento dell’ex moglie avesse determinato la crisi coniugale, senza esaminare compiutamente alcune delle risultanze probatorie (stato di salute della S. e abbandono della casa coniugale da parte del T. non perchè aveva scoperto l’infedeltà della moglie, ma perchè voleva proseguire la relazione con la sua amante); d) con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il travisamento di prova – contrasto insanabile tra due documenti versati in causa in relazione all’art. 438 c.c., e motivazione errata ed illogica, essendo palesemente errato, in ordine alla domanda di riconoscimento di assegno alimentare, il ragionamento della Corte d’appello; deduce la ricorrente di aver allegato la propria impossibilità di svolgere attività lavorativa per inabilità fisico-psichica, richiama i certificati medici prodotti e la documentazione bancaria attestante che titoli e fondi, in passato dalla stessa posseduti, erano stati estinti da tempo ed assume che la Corte territoriale abbia ignorato le sue istanze istruttorie.
4. I primi tre motivi di ricorso devono dichiararsi inammissibili per il venir meno dell’interesse all’impugnazione della S. in conseguenza della morte del coniuge T.G.P., sopravvenuta in pendenza del giudizio di legittimità. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, relative alle reciproche domande di separazione ed alle istanze accessorie volte ad ottenere la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione della convivenza (tra le tante da ultimo Cass. n. 29669/2017).
Nella specie la morte del T. comporta il venir meno dell’interesse della S. all’impugnazione non solo della pronuncia di separazione, ma anche della declaratoria di addebito e della decisione di rigetto della domanda di riconoscimento dell’assegno di mantenimento.
5. Il quarto motivo deve essere, invece, scrutinato, atteso che la censura riguarda il riconoscimento dell’assegno alimentare e, quindi, una domanda autonoma che, proposta nello stesso giudizio, ha ad oggetto diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, essendo garantito comunque, ai sensi dell’art. 433 c.c., al coniuge economicamente più debole, anche in ipotesi di addebito della separazione, il diritto agli alimenti (Cass. n. 1259/2016).
5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
Il vizio di travisamento della prova, segnatamente, nella specie, sia sulle condizioni economiche sia su quelle di salute della ricorrente, tali da giustificare, per l’impossibilità della stessa di lavorare, il suo stato di bisogno e la corresponsione di assegno alimentare, è denunciato come cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito che, secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, “non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello dell’art. precedente, n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (tra le tante Cass. n. 23940/2017 e n. 27458/2018).
Questa Corte ha altresì ripetutamente chiarito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (in tesi la sussistenza della condizione di bisogno della ricorrente, anche per la sua situazione economico-patrimoniale – pag. 12 sentenza – considerato, tra l’altro, l’ingente valore, di oltre Euro 700.000, del bene immobile di cui è proprietaria), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415/2018).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all’insussistenza dello stato di bisogno, dando conto delle risultanze dei certificati medici prodotti dalla ricorrente, comprovanti un disturbo depressivo maggiore ma non l’inabilità o impossibilità di svolgere attività lavorativa, nonchè della complessiva situazione economico-patrimoniale della stessa, in dettaglio esaminata (pag. nn. 12 e 13 della sentenza impugnata), anche con riferimento alla movimentazione bancaria e alle deduzioni espresse al riguardo dalla S. in replica ai rilievi dell’ex marito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non ricorre affatto il vizio di motivazione apparente o illogica e la Corte di merito ha preso in esame i fatti e le prove che la ricorrente assume travisati, chiedendone, inammissibilmente, a questa Corte una rivalutazione.
6. In conclusione, i primi tre motivi di ricorso devono dichiararsi inammissibili e il quarto motivo deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate, considerato che l’inammissibilità dei primi tre motivi dipende dal sopravvenuto decesso della parte controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
PQM
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso e rigetta il quarto, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021