Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4592 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9538-2020 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, N. 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO AUDITORE, PAOLO GHIARA;

– ricorrente –

contro

C.V., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1210/2019 della CORTE GENOVA, depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3899/2016, in accoglimento del ricorso proposto da C.V. e F.A., modificava, con decorrenza dal novembre 2014, le statuizioni economiche di cui al verbale di conciliazione del *****, avendo assunto C.V. e F.A., nonni della minore C.A., nata dalla relazione sentimentale tra T.N. e C.L., l’impegno di corrispondere alla madre un importo pari alla differenza tra la somma stabilita dal Tribunale dei Minorenni (Euro 500) e quanto effettivamente versato dal padre. Il Tribunale di Genova disponeva che il contributo di mantenimento per la minore venisse versato dagli attori al curatore speciale della minore stessa, nominato dal Tribunale di Genova il 21-6-2016.

2. Con sentenza n. 1210/2019 depositata il 27-8-2019 la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da T.N. avverso la citata sentenza del Tribunale di Genova, affermando che fosse inconfutabilmente dimostrato l’affidamento della minore al Comune e che l’appellante non avesse fornito fattiva prova, neppure documentale, di contribuire al mantenimento della figlia.

3. Avverso la sentenza d’appello T.N. propone ricorso affidato a otto motivi. C.V. e F.A. sono rimasti intimati.

4. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza di motivazione: (i) in ordine alla specifica censura vertente sull’intervenuto annullamento, con sentenza n. 1521/2017 del 6-3-2017 del Tribunale di Genova, del provvedimento di nomina della curatrice speciale, in cui favore il Tribunale, con la sentenza di primo grado, aveva disposto il versamento del contributo di mantenimento della minore da parte dei nonni (primo motivo); (ii) in ordine alla specifica censura vertente sull’intervenuta cessazione della materia del contendere (secondo motivo); (iii) in ordine alla specifica censura vertente sull’erroneità della statuizione impugnata in quanto il versamento del contributo alla curatrice speciale non avrebbe potuto disporsi perchè richiesto da soggetto non formalmente costituito in giudizio (terzo motivo); (iv) in ordine alla specifica censura vertente sulla competenza del giudice tutelare ad emettere la statuizione di versamento del contributo di mantenimento al curatore speciale (quarto motivo); (v) in ordine alla specifica censura vertente sul presunto difetto di legittimazione della ricorrente ad agire jure proprio, che non avrebbe potuto essere pronunciato dal Tribunale, per essere provvedimento di competenza del Tribunale per i minorenni (quinto motivo); (vi) in ordine alla specifica censura vertente sul presunto difetto di legittimazione della ricorrente ad agire jure proprio, che non avrebbe potuto essere pronunciato in quanto contrastante con le valutazioni espresse in concreto dal Tribunale per i minorenni di Genova, competente sul punto (sesto motivo); (vii) in ordine alla specifica censura vertente sul presunto difetto di legittimazione della ricorrente ad agire jure proprio, stante il carattere accessorio dell’obbligazione a carico dei nonni nel caso di permanenza di quella a carico del padre (settimo motivo). Con l’ottavo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza del temporaneo venire meno della coabitazione, rilevanza esclusa dal Tribunale per i minorenni ai fini della permanenza dell’obbligazione di mantenimento a carico del padre.

5. I motivi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Le doglianze, tutte dirette a censurare, sotto plurimi profili, la statuizione di rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere il versamento in suo favore del contributo di mantenimento per la figlia minore da parte dei nonni, in forza dell’impegno dagli stessi assunto con il verbale di conciliazione del *****, non si confrontano con la seconda ratio decidendi della decisione impugnata, secondo la quale la madre non aveva provato di contribuire al materiale mantenimento della figlia.

5.2. E’ pacifico in causa, in base a quanto accertato dai Giudici di merito, che la madre, presso la cui abitazione la figlia minore inizialmente era collocata, non è più genitore collocatario della minore, che è ospitata in una casa famiglia, a seguito di un episodio delirante della ricorrente verificatosi nell’ottobre 2014, come da provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 20-10-2014 (cfr. pag. n. 3 ricorso).

La Corte d’appello ha ritenuto che l’accordo di cui al verbale di conciliazione del 2012 fosse superato in virtù del provvedimento del Tribunale dei Minorenni depositato il 12-2-2015, con il quale, da un lato, era stata affermata la persistenza dell’obbligo di mantenimento della minore da parte del padre, stante la natura temporanea della collocazione della minore presso la casa famiglia, e, dall’altro lato, era stato conferito l’incarico ai servizi sociali di verificare che le somme versate dal padre fossero utilizzate per la minore, eventualmente facendo versare quanto dovuto su conto corrente appositamente aperto a nome della minore stessa.

Tanto premesso, la Corte territoriale ha affermato che la madre non ha diritto al versamento del contributo di mantenimento per la figlia dovuto dal padre non solo perchè la minore è affidata al Comune e collocata in casa famiglia, ma anche perchè la madre, attuale ricorrente, non ha “dato fattiva prova, neppure documentale, di contribuire al mantenimento della figlia”.

La ricorrente formula una serie di doglianze tutte riferite alla prima ratio decidendi (affidamento della minore al Comune), lamentando mancanza di motivazione e di statuizione con riguardo, in buona sostanza, alla revoca del curatore speciale della minore e relativa incompetenza del Tribunale, anche in relazione al difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, nonchè al carattere accessorio dell’impegno assunto dai nonni rispetto al perdurante obbligo di mantenimento del padre.

La ricorrente non censura la seconda ratio decidendi, che è autonoma ed idonea, da sola, a sostenere la decisione assunta dalla Corte territoriale, in base alla quale, come si è detto, non è stato dimostrato dalla madre di provvedere al materiale sostentamento della figlia, direttamente, anticipando quanto necessario per le spese della stessa, oppure, eventualmente, pagando una retta o versando un contributo alla struttura in cui la minore si trova collocata (cfr. Cass. n. 22909/2010). Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (da ultimo Cass. n. 13880/2020).

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1. La censura, espressa in modo non del tutto lineare, riguarda la cessazione della materia del contendere, dolendosi la ricorrente, per quanto è dato comprendere, della mancata statuizione e motivazione sul punto. Non risulta, tuttavia, chiaramente esplicitata, con il secondo motivo, la ragione dell’invocata cessazione della materia del contendere, nè quale sia l’interesse della ricorrente ad impugnare e quale l’attinenza della critica rispetto all’oggetto del contendere ed al percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata.

7. Parimenti inammissibile è l’ottavo motivo, con il quale è denunciato il vizio di “insufficiente motivazione”.

7.1. Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato nel 2012 – la sentenza impugnata è stata depositata il 27-8-2019 -, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese di lite, stante la mancata costituzione dei consorti C..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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