LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10890-2020 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO DAL MEDICO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 686/2019 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 27/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto depositato il 27-3-20 il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso di K.A., cittadino del Ghana, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal proprio Paese perchè accusato di aver ucciso un funzionario governativo e di essere, per tale motivo, ricercato dalla Polizia. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, anche con riferimento a quanto dallo stesso riferito nell’audizione avanti al G.O.P., e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), e comma 5, 14 lett. c), e art. 17, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 14, comma 1 bis. Deduce che non sussistono le contraddizioni del suo racconto evidenziate dal Tribunale, che ha altresì escluso l’esistenza in Ghana di una situazione di violenza indiscriminata, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, senza indicare alcuna delle fonti di conoscenza (pag.n. 6 ricorso). Denuncia la violazione del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa e deduce di aver allegato in ricorso una situazione di violenza indiscriminata.
2.1. Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per non avere i Giudici di merito proceduto ad alcuna valutazione della sua vulnerabilità, in particolare avuto riguardo alle condizioni di vita e alle violazioni dei diritti umani in Ghana, alla sua giovanissima età e al parametro dell’integrazione sociale e lavorativa, avendo egli lavorato ininterrottamente sin dal 2018, anche se con contratti a tempo determinato.
3. Preliminarmente deve darsi atto che la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., di data *****, pervenuta in Cancelleria il *****, è tardiva, essendo successiva alla data dell’adunanza camerale (12-11-2020) e al passaggio in decisione del ricorso (Cass. S.U. n. 34432/2019), ed è, pertanto, invalida.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato nel senso di seguito precisato.
4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 11312/2019), in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto, configurandosi, in difetto, il vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. E ciò anche se non sia credibile la vicenda personale narrata, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 13940/20; Cass. n. 16122/2020) 4.2. Nel caso di specie, è inammissibile la doglianza inerente il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), atteso che il ricorrente, nel censurare il giudizio di non credibilità delle vicende personali narrate a motivo della sua fuga dal Ghana, si limita genericamente a dedurre l’insussistenza delle contraddittorietà evidenziate nel decreto impugnato e a riproporre la propria versione dei fatti che è stata, motivatamente, ritenuta inattendibile dal Tribunale, così sollecitando, inammissibilmente, una rivalutazione del merito.
4.3. Merita accoglimento la doglianza sul diniego della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c), atteso che il Tribunale ha motivato il rigetto solo sulla base della non verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente, senza esercitare alcun potere istruttorio ufficioso e senza indicare alcuna fonte di conoscenza comprovante l’insussistenza in Ghana della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona.
Ricorre, pertanto, il vizio denunciato, nei limiti precisati, restando assorbito il secondo motivo di ricorso, e il decreto impugnato deve essere cassato, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Trento anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021