Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4620 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15185/2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. *****), elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Vella Paola.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da H.A., nato in *****, il quale aveva inutilmente chiesto al Tribunale di Brescia il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, allegando di aver lasciato il proprio Paese a maggio 2014 e di essere arrivato in Italia a luglio 2015 (dopo essere transitato per la Libia) poichè costretto dalla necessità di mantenere la propria famiglia – costituita dal padre malato, dalla madre, da tre fratelli minorenni, dalla propria moglie e dal figlio – che versava in condizioni di indigenza; aveva altresì rappresentato il timore di essere ucciso, in caso di rimpatrio, dai malviventi che gli avevano prestato i soldi per espatriare, i quali si recavano periodicamente a casa del padre e lo minacciavano pretendendo la restituzione di capitale e interessi pattuiti (come da documenti prodotti: contratto di mutuo e denuncia alla polizia).

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. Con il primo motivo si lamentano, congiuntamente, l’omesso esame delle condizioni di pericolosità e violenza generalizzata esistenti in Bangladesh, l’omessa consultazione di fonti informative e l’errata applicazione dell’onere della prova.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Al di là della genericità delle censure, occorre considerare che “in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. 22769/2020). Inoltre, il giudice è legittimato a trarre le informazioni sulla situazione del Paese estero non solo dalle fonti indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, – il cui elenco non riveste carattere esclusivo – “ma anche da concorrenti canali di informazione, anche via web, che per la capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio” (Cass. 28349/2020). Infine, pur essendo vero che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell’obbligo di fondare la decisione su COI (“country of origin information”) aggiornate, “ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati” (Cass. 23999/2020).

4. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 nonchè dell’art. 10 Cost., in uno all’omessa valutazione delle condizioni personali del ricorrente e della sussistenza di seri motivi per la concessione della protezione umanitaria, la quale è stata semplicisticamente e laconicamente fondata sulla non credibilità del racconto del ricorrente.

4.1. La censura è fondata, nei termini che si vanno ad illustrare.

4.2. La Corte territoriale ha negato la protezione umanitaria misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019), non trovando immediata applicazione in questa sede la nuova disciplina introdotta dal D.L. 22 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Cass. 28316/2020) esclusivamente per il fatto che “non è stata contestata l’inattendibilità ritenuta dal tribunale”, il quale però – come si legge nella stessa sentenza impugnata – aveva circoscritto detta valutazione di inattendibilità alle sole “minacce del creditore”, con espresso riferimento ai profili della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

4.3. Orbene, questa Corte ha più volte affermato che il giudizio di inattendibilità espresso ai fini della protezione internazionale non preclude ex se la valutazione della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 2960/2020, 2956/2020, 8020/2020, 7985/2020, 10922/2019), potendo semmai influire su quest’ultima solo ove le circostanze ritenute non credibili esauriscano il quadro fattuale sulla cui base deve effettuarsi il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 1040/2020, 23778/2019), fermo restando che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere concesso solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4.4. La natura residuale e atipica della protezione umanitaria comporta, infatti, che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione internazionale (Cass. 21123/2019, 21129/2019, 7622/2020), anche quando i fatti storici presupposti coincidano con quelli allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando al giudice la loro qualificazione giuridica (Cass. 8818/2020, 11912/2020).

4.5. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte sopra citate (Sez. U, 29459/2019) hanno ribadito che: 1) la norma che prevede tale misura va collegata ai diritti fondamentali che l’alimentano; 2) gli interessi così protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 13079/2019, 13096/2019); 3) l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione; 4) va dato seguito all’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 4455/2018 e seguito ex plurimis, da Cass. 11110/2019, 12082/2019) e alla prevalente giurisprudenza di merito che assegnano rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (cfr. inter alla, Cass. nn. 2563, 2964, 3776, 3780, 5584, 7599 7675, 7809, 8232, 8819, 8020, 26148 del 2020).

5. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per una compiuta motivazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce dei principi sopra riepilogati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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