LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3159/2019 proposto da:
S.M.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiffi Marco, marco.tiffi.vebezia.pecavvocati.it, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere VELLA Paola.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto dal cittadino bangladese S.M.S. (nato a *****) avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari ne aveva rigettato la domanda di protezione internazionale o di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il ricorrente aveva dichiarato di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestato, perchè a marzo 2011, nel corso di una partita di cricket fra bambini, era scoppiata una rissa e lui era stato ingiustamente denunciato di omicidio da esponenti della Awami League, amici della vittima, in quanto era amico di una delle famiglie schierate con l’opposto partito BNP. Si era rifugiato a Sidhet, poi era andato in India per tre anni, quindi era tornato in Bangladesh e nel 2016, sempre per paura di essere arrestato, era fuggito in Libia per poi approdare, a giugno 2016, in Italia.
3. Avverso detta sentenza viene proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
3. Il ricorrente deduce la violazione di varie disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, nonchè dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in uno all’omesso esame di fatto decisivo, lamentando che non sia stata valutata la sua posizione personale alla luce della situazione generale esistente in Bangladesh.
4. Prima di esaminare il merito delle censure (che comunque appaiono inammissibili per difetto di specificità) va rilevato d’ufficio che, conformemente a consolidati principi di questa Corte, la procura alle liti rilasciata per il presente giudizio non risulta validamente conferita, con conseguenti ricadute sulla stessa ammissibilità del ricorso.
4.1. Invero, la “Procura” allegata al ricorso – apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva di data e autenticata nella firma dal difensore – non soddisfa nè i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nè il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c., poichè non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato col presente ricorso, nè con riguardo agli estremi di registro del procedimento avanti alla Corte d’appello di Cagliari, nè con riguardo alla data della relativa decisione (Cass. 25447/2020).
4.2. A tal fine non può essere valorizzata la materiale congiunzione della procura con il ricorso, ex art. 83 c.p.c., comma 2, poichè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, – norma speciale che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione – è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione; di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa (Cass. 15211/2020; cfr. Cass. 4069/2020).
4.2. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti, perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione – oltre ad essere del tutto priva di data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore prescritta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (ex multis Cass. 2342/2020, 19164/2020, 20075/2020; cfr. Cass. 17717/2018, che ha escluso l’incostituzionalità della norma) – si riferisce genericamente ad un (non altrimenti specificato) “giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione di Roma contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione o opposizione, cautelare, monitoria, di esecuzione e relative opposizioni, di riassunzione” e dunque non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione della sentenza impugnata in questa sede.
5. Ne consegue, in limine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese del Ministero intimato.
6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019), da porre a carico del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera Consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021