Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4624 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2590/2019 proposto da:

N.J., elettivamente domiciliato in xxx manca il domicilio, difeso dall’avvocato Vignali Rosa per procura speciale estesa in calce al rimborso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2179/2018 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 26 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere VANNUCCI Marco.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 26 settembre 2018 la Corte di appello di Firenze rigettò l’appello proposto da N.J. per la riforma dell’ordinanza emessa il 20 giugno 2017, dispositiva del rigetto delle domande, da lui proposte nei confronti del Ministero dell’Interno, di accertamento dello status di rifugiato ovvero di concessione della protezione internazionale sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o, in subordine, del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

che per la cassazione di tale sentenza N. ha proposto ricorso contenente cinque motivi di censura;

che l’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito;

che il 20 ottobre 2020 è pervenuto, a mezzo di posta elettronica certificata, atto con cui il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, “avendo presentato domanda di permesso di soggiorno il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103”;

che l’avvenuto deposito di tale atto abdicativo determina l’estinzione del processo (artt. 390 e 391 c.p.c.) e non vi è necessità di pronuncia sulle spese del presente giudizio in quanto la parte intimata non si è costituita.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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