Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4626 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10981/2019 R.G. proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Cavicchi, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana, n. 91, presso lo studio dell’Avv. Anna Pensiero;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2182/18, depositata il 26 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 dal Consigliere Mercolino Guido.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26 settembre 2018, la Corte d’appello ha rigettato il gravame interposto da A.F., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza emessa il 19 luglio 2017, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.

Premesso che a sostegno della domanda l’appellante aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese per il timore di essere perseguitato da una setta segreta avversaria di quella cui apparteneva un suo amico, la Corte ha rilevato che da tale narrazione non emergevano minacce o intimidazioni rivolte direttamente contro l’appellante, nè alcun collegamento tra la vicenda personale di quest’ultimo e la situazione dei diritti fondamentali esistente in Nigeria. Ha quindi confermato l’infondatezza delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, osservando, in ordine alla protezione umanitaria, che non vi era prova nè di un inserimento sociale e lavorativo dell’appellante in Italia nè di particolari condizioni di vulnerabilità dello stesso, e quindi di un possibile pregiudizio in caso di ritorno nel Paese di origine.

2. Avverso la predetta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame volto a censurare il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, ed in particolare la ritenuta insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di origine di esso ricorrente.

1.1. Il motivo è inammissibile, riflettendo l’omessa pronuncia in ordine ad un motivo di appello, non deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e risultando comunque non conforme ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto non accompagnato dalla trascrizione delle censure non esaminate dalla sentenza impugnata.

L’omessa pronuncia in ordine a una domanda o a una questione sollevata nel giudizio di merito, implicando la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, integra infatti una violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi un error in procedendo, che in sede di legittimità dev’essere fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, differenziandosi dal vizio di motivazione, il quale presuppone invece che la domanda o la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, ma risolta senza tener conto di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 16/03/2017, n. 6835; Cass., Sez. lav., 13/06/2014, n. 13482; Cass., Sez. III, 15/05/2013, n. 11801).

In ogni caso, la parte che in sede di legittimità intenda far valere, come nella specie, l’omesso esame di uno o più motivi di appello ha l’onere di riportarne nel ricorso almeno i passi salienti, in modo tale da consentire a questa Corte di avere adeguata conoscenza delle questioni devolute al giudice di secondo grado e delle ragioni che il ricorrente aveva inteso far valere in sede di gravame, nonchè di verificarne l’eventuale novità, prima ancora di valutarne la fondatezza, senza dover ricorrere ad atti diversi (cfr. Cass., Sez. II, 20/08/2015, n. 17049; Cass., Sez. lav., 17/08/2012, n. 14561; Cass., Sez. I, 13/12/2006, n. 26693). Tale onere non è stato adeguatamente assolto dal ricorrente, il quale, nel far valere l’omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame concernente il riconoscimento della protezione sussidiaria, si è limitato a trascrivere nel ricorso le argomentazioni in base alle quali il Tribunale aveva rigettato la relativa domanda e le conclusioni da lui rassegnate nell’atto di appello, senza riportare le ragioni addotte a confutazione di quelle poste a fondamento della sentenza di primo grado, con la conseguenza che il motivo risulta carente di specificità.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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