LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9765/2019 proposto da:
B.K., elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell’avvocato Alberici Fabio, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossi Francesco;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari;
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari;
– intimati –
avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto dal cittadino pakistano B.K., nato a *****, il quale aveva inutilmente chiesto al Tribunale di Cagliari il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, allegando di aver vissuto nel paese d’origine fino all’età di 14 anni, quando dovette trasferirsi a *****, presso la “linea di controllo” di demarcazione tra Kashmir pakistano e indiano, e di essere poi fuggito perchè ricercato dalla polizia a causa della sua partecipazione alla manifestazione del 26 febbraio 2013 organizzata dal partito JKFL, tanto che i suoi genitori erano stati percossi e la sua casa data alle fiamme dalla stessa polizia; partito a marzo del 2013 alla volta della Libia, era arrivato ad ***** in *****.
2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione. Le parti intimate non hanno svolto difese. Il Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8 nonchè D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7 e 8 in uno alla illogicità e contraddittorietà della motivazione, per le seguenti ragioni: i) la Corte d’appello ha confermato i dubbi sulla credibilità del ricorrente espressi dal tribunale, che però aveva completamente travisato i fatti, scambiandolo con un altro caso; ii) la scarsa precisione del racconto sulla propria militanza politica deriva dalla bassa scolarizzazione e ignoranza del ricorrente; iii) il fatto che la polizia abbia ricercato lui, piuttosto che i vertici del partito, si spiega perchè ciò è più facile e meno rischioso agli occhi dell’opinione pubblica; iv) non vi è stato alcun disconoscimento dei documenti prodotti, che pertanto costituiscono prova dei fatti ivi rappresentati, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c..
2.2. Il secondo mezzo prospetta l’omesso o insufficiente esame della situazione politico-militare della regione del Kashmir, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla base di una serie di C.O.I. del 2019 attestanti una escalation della situazione di violenza generalizzata.
2.3. Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 116 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale basato il proprio giudizio sulla non credibilità con riguardo alla vulnerabilità soggettiva e su C.O.I. inadeguate per profili oggettivi.
3. I tre motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, meritano accoglimento nei termini che si vanno ad illustrare.
3.1. Dagli atti di causa risulta che il giudice di primo grado ritenne il ricorrente non credibile per l’inverosimiglianza del suo racconto e negò la sussistenza dei presupposti di sussidiaria e umanitaria, però riferendosi a fatti completamente diversi da quelli sottoposti al suo giudizio, quanto alla zona di provenienza (Punjab invece di Kashmir), al nucleo familiare, al lavoro svolto in Pakistan e in Italia.
3.2. La Corte territoriale, nel darne atto, riduce (sminuendolo) l’errore a semplice “refuso”, ma ribadisce la non credibilità del racconto nonostante le plurime produzioni documentali che lo corredano, esprimendo al riguardo solo delle “perplessità sulla autenticità di detta documentazione”, pur definita “di sicura rilevanza”, come il F.I.R. – First Information Report sui disordini del 26 febbraio 2013, rilasciato dalla stazione di polizia di Kotli (prodotto in copia), la tessera di appartenenza al partito JKFL del 2011 e la lettera del partito che conferma la militanza politica (esibiti in originale e prodotti in copia), nonchè il mandato di arresto del 15 marzo 2013 (prodotto dinanzi alla Commissione territoriale).
3.3. Ad avviso del Collegio le semplici “perplessità” manifestate dalla Corte territoriale su una così pregnante produzione documentale, in uno alla totale assenza di una congrua valutazione del caso nel primo grado di giudizio, non sono idonee a sorreggere il giudizio di non credibilità ribadito nel giudizio di secondo grado e meritano una nuova e più puntuale disamina ai fini del vaglio di credibilità soggettiva da condurre alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte per cui, in materia di protezione internazionale, a fronte di un’esaustiva allegazione del ricorrente il principio dispositivo trova deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare (ex plurimis, Cass. 6936/2020, 15794/2019).
3.4. Anche le C.O.I. allegate dal ricorrente meritano una più attenta considerazione, posto che già a pag. 13 della sentenza impugnata emergeva che da febbraio 2018 c’era stata “un’escalation violenta nella regione” della “Linea di controllo”, con “violenti scontri di arma da fuoco tra le due fazioni”.
3.5. Le superiori considerazioni si riflettono inevitabilmente sul terzo motivo, poichè il diniego della protezione umanitaria – pur nel riconoscimento della raggiunta integrazione lavorativa – poggia anche sull’assenza di profili di vulnerabilità soggettiva e sul giudizio di non credibilità, che non avrebbe consentito la necessaria valutazione comparativa tra i due contesti di vita.
4. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021
Codice Civile > Articolo 2020 - Leggi speciali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2712 - Riproduzioni meccaniche | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2719 - Copie fotografiche di scritture | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 370 - Controricorso | Codice Procedura Civile