Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4632 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12984/2019 proposto da:

V.M., S.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Torino – Sezione per i Minorenni -, con il decreto in epigrafe indicato, ha confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino che aveva rigettato la richiesta di proroga dell’autorizzazione alla temporanea permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, avanzata da R.S., nato in *****, e V.M., nata in *****, genitori dei minori R.L. (n. *****) e R.S.K. (n. *****) nell’interesse dei minori.

Entrambi i genitori hanno proposto ricorso congiunto per cassazione avverso il decreto con due mezzi, convenendo in giudizio esclusivamente il Ministero dell’Interno, che ha depositato mero atto di costituzione.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno evocato in giudizio e costituitosi.

Come già affermato da questa Corte, in materia di autorizzazione all’ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell’art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M.: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d’appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal P.G. presso la suindicata Corte avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti dei soli appellanti (Cass. n. 28884 del 17/12/2020; Cass. n. 28778 del 23/12/2011; Cass. n. 14063 del 28/05/2008).

Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti del soggetto non legittimato.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente Ministero.

Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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