Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4642 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2714-2019 proposto da:

N.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMEO RUSSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALDO BUONGIORNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE STASI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

N.A.C., V.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con provvedimento datato 14/7/2015, il Tribunale di Brindisi ha liquidato in favore dell’ing. S.D. il compenso dovuto per l’attività di consulente tecnico d’ufficio prestata nell’ambito del giudizio civile iscritto al n. 3279/2015 RG, avente ad oggetto l’impugnazione da parte di N.T. della disposizione testamentaria n. 16 di cui al testamento del de cuius, N.A., con la richiesta di condanna dei convenuti, N.G., V.G. e N.A.C., alla restituzione dei frutti percetti per il godimento dei beni oggetto della disposizione testamentaria.

Avverso tale provvedimento, comunicato sempre in data 14 luglio 2015, ha proposto ricorso N.T., cui ha resistito l’ing. S., ed il Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 luglio 2018 ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto opposto.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione N.T. sulla base di un unico articolato motivo.

S.D. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere rilevata la nullità del procedimento di opposizione e del relativo giudizio in ragione della violazione della regola del litisconsorzio necessario.

Conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte, va, infatti, ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo (Cass. 23192/2012; Cass. 17146/2015; Cass. n. 31072/2018; Cass. n. 19694/2019, per la quale nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, così che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicchè quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinchè il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio).

Trattasi pertanto di violazione che, ancorchè non eccepita dalle parti nè dedotta come motivo di gravame, è comunque rilevabile d’ufficio dal giudice, ed anche in sede di legittimità (Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 18127/2013).

Tornando al caso di specie, si rileva che, come emerge dalla lettura della sentenza emessa all’esito del giudizio nel corso del quale è stata disposta la CTU, cui si riferisce il decreto di liquidazione opposto, nel processo era intervenuta anche tal M.F., vantando la qualità di figlia nata al di fuori del matrimonio del de cuius, assumendo quindi la qualità di parte del relativo processo.

A nulla rileva poi che la sentenza abbia dichiarato inammissibili le domande in quella sede avanzate dall’interventrice, posto che, la regola del litisconsorzio nella specie non è imposta in ragione di quello che potrebbe essere l’esito del giudizio di merito nel corso del quale è stata espletata la CTU, ma in ragione della diversa giustificazione per cui tutte le parti del giudizio sono comunque tenute a far fronte all’obbligazione scaturente dal diritto al compenso dell’ausiliario d’ufficio, essendo quindi necessario che l’accertamento dell’entità del credito stesso avvenga nel contraddittorio di tutti i potenziali debitori.

Dagli atti di causa emerge che il ricorso in opposizione è stato notificato oltre che all’ausiliario, all’avv. Tucci quale difensore nella causa di merito di N.A.C., ed all’avv. Carlo Tatarano, quale difensore di N.G. e V.G..

A prescindere dalla validità della notifica del ricorso in opposizione ai difensori delle parti, anzichè alle parti personalmente (come invece sostenuto da Cass. n. 31072/2018), risulta del tutto omessa la notifica dell’atto a M.F. (peraltro nemmeno evocata in sede di legittimità).

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Brindisi perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio nel corso del quale venne disposta la consulenza tecnica d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato e cassa il medesimo con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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