Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4647 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21574/2019 proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1354/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. M.P., cittadino del *****, propose innanzi alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Venezia, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Riferì di aver abbandonato il proprio Paese spinto dalla necessità di fornire un supporto economico alla famiglia in seguito all’incendio della profumeria perpetrato da parte di alcuni esponenti del partito dell'*****, per la sua adesione al partito *****; dopo il fatto egli aveva sporto denuncia ma non vi erano state indagini da parte della polizia e dopo la sua fuga, la moglie aveva subito minacce gravi.

1.2. La domanda venne rigettata dalla Commissione e l’opposizione venne respinta dal Tribunale; il provvedimento di diniego fu confermato dalla Corte d’Appello di Venezia.

1.3. La Corte di merito ha escluso che le ragioni dell’allontanamento fossero riconducibili alle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra in quanto si trattava di motivazioni di carattere economico ad eccezione dell’unico episodio riguardante l’incendio della profumeria; su tale episodio, risalente al ***** – dopo tre anni che il partito dell'***** aveva preso il potere – e sull’attività politica in generale, rilevava la Corte, il ricorrente era incorso in contraddizioni, non fornendo elementi concreti da cui trarre l’esposizione ad un rischio concreto ed attuale, al di là delle telefonate minatorie alla moglie.

1.4. La Corte distrettuale richiamò il report EASO per escludere una situazione di violenza generalizzata in Bangladesh, nella zona di Magura e, quanto alla protezione umanitaria, ritenne che al riconoscimento della forma di protezione minore vi ostava l’assenza di allegazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso M.P. sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il ricorrente senza un’approfondita valutazione sul contenuto delle dichiarazioni, escludendo il fumus persecutionis sol perchè vi era stato un unico episodio – l’incendio della profumeria – collegato alla sua vicinanza al partito ***** e per non aver valutato la credibilità attingendo alle informazioni sul Paese di origine.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la Corte non avrebbe considerato, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, che l’incendio della profumeria da parte degli ***** costituirebbe un trattamento inumano e degradante, tanto più perchè lo Stato non era in grado di assicurare protezione.

2.1. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2.2. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

2.3. Tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

2.4. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

2.5. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503) 2.6. Nell’applicare i summenzionati parametri, la Corte d’appello ha ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione sostenuta da parte ricorrente in ragione del carattere generico ed implausibile delle informazioni rese, con particolare riferimento all’apporto reso al partito del ***** ed al contenuto delle minacce subite dopo l’incendio della profumeria. Inoltre, proprio in ragione della collocazione temporale dell’episodio – tre anni dopo che il partito dell'***** era al potere – e dell’assenza di concrete minacce nel periodo successivo, la Corte di merito ha tratto la conclusione relativa alla mancata attualità del fumus persecutionis.

2.7. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

2.8. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale rende ultronea l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

2.9. Ne discende che, atteso il giudizio negativo sulla credibilità, nessun danno grave poteva derivare al richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte tenuto conto, ai fini della protezione umanitaria, della copiosa documentazione medica, attestante la condizione di vulnerabilità e la documentazione relativa all’attività lavorativa, ai fini del giudizio di comparazione tra le condizioni di vita in Italia e quelle esistenti nel proprio Paese di origine, in caso di rientro.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Esso difetta di specificità in quanto il ricorrente non indica gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, facendo, invece, riferimento alla documentazione medica e lavorativa, senza nemmeno indicarne il contenuto in modo sommario con l’indicazione della sede processuale in cui i documenti furono prodotti.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di merito avrebbe escluso una situazione di conflitto indiscriminato richiamando il report dell’EASO del dicembre 2017 in modi impreciso e non puntuale e per non aver fatto riferimento ad altre fonti.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

4.3. Nel caso di specie, il motivo è generico in quanto omette di indicare le fonti successive o di segno contrario rispetto a quelle di cui si è avvalso il giudice di merito, nè alcuna norma di legge impone il ricorso a più fonti per trarre informazioni sul Paese di origine del richiedente la protezione internazionale.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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