Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.4657 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34775/2018 proposto da:

HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 4-2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DUCA;

– ricorrente –

contro

SUPERBETON SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO LONGANESI CATTANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1969/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato GIUSEPPE DUCA;

udito l’Avvocato ROBERTO LONGANESI CATTANI.

FATTI DI CAUSA

Nel mese di luglio del 2007, Hebei Pride Shipping Co. Ltd (di seguito, per brevità, indicata anche solo Hebei Pride Shipping), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, Superbeton S.p.a., per far “accertare che la Superbeton S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore è tenuta al pagamento del nolo dovuto all’attrice e di tutti i costi e danni consequenziali ivi inclusi controstallie e danni da ritardo a fronte del trasporto di cui in narrativa e conseguentemente condannarla al pagamento in favore di Hebei della complessiva somma di USD 2.232.317,63, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2”. In via subordinata, l’attrice chiese l’accertamento “del privilegio ai sensi dell’art. 561 c.n., n. 4, in favore della conchiudente sulla merce di cui in narrativa già esercitato nelle forme di cui a(ll’)art. 437 c.n.”.

Nel giudizio così instaurato e avente NRG 1540/2007, si costituì Superbeton S.p.a., contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale, la convenuta chiese “l’assegnazione… delle somme derivanti dalla vendita – in esecuzione del provvedimento del Giudice Monocratico del Tribunale di Trieste reso in data 29 maggio 2007 sub. R.G. 1230/07 confermato dal provvedimento collegiale di data 24 ottobre/5 novembre 2007 – del carico per cui è causa. Ovvero, qualora l’esponente fornisca una fidejussione per evitare tale vendita, disporre a favore dell’esponente la restituzione di tale fidejussione” e la condanna dell’attrice al risarcimento di tutti i danni – indicati, salva migliore quantificazione, in una somma non inferiore ad Euro 2.000.000,00 – “subiti in ragione delle azioni giudiziali e cautelari di cui in narrativa promosse da Hebei Pride e comunque in ragione del mancato utilizzo del carico per cui è causa”, oltre alla condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c..

Va precisato che tale causa, avente, come già detto, NRG 1540/2007, costituiva il giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c., rispetto al procedimento cautelare promosso davanti al Tribunale di Trieste da Hebei Pride (e per essa dal comandante della motonave “*****”) nell’aprile 2007 nei confronti di Superbeton S.p.a. e volto a far valere le pretese dell’armatore ai sensi dell’art. 437 c.n., procedimento conclusosi con un provvedimento – confermato, in sede di reclamo, dal collegio – di autorizzazione per la ricorrente allo sbarco ed alla vendita di una quantità del carico di clinker di cemento a concorrenza del credito per nolo vantato (pari a USD 1.899.327,00) e con imposizione a carico della stessa ricorrente di una cauzione ex art. 669-undecies c.p.c., per pari importo.

Nel richiamato giudizio di merito il Tribunale di Treviso sollevò d’ufficio la questione di incompetenza per materia del Tribunale adito e con sentenza n. 446/2008 declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Trieste, affermando la necessaria identità ex art. 669-ter c.p.c., comma 1, fra giudice del merito e giudice della cautela.

Avverso tale sentenza, Superbeton S.p.a. propose ricorso per regolamento di competenza dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Pendente il regolamento di competenza, Hebei Pride Shipping riassunse comunque la causa dinanzi al Tribunale di Trieste, nella quale si costituì Superbeton S.p.a..

Con ordinanza n. 2505/10 del 3 febbraio 2010 questa Corte dichiarò la competenza del Tribunale di Treviso dinanzi al quale Hebei Pride Shipping riassunse la causa, formulando le medesime conclusioni già svolte nel giudizio N.R.G. 1540/2007.

Superbeton S.p.a. si costituì contestando integralmente le domande e pretese avverse e chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale, la convenuta chiese l’assegnazione della somma di Euro 252.511,66 ricavata dalla vendita del carico di clinker per cui è causa, effettuata nell’ambito del procedimento NRG 1240/2008 del Tribunale di Venezia, nonchè il risarcimento di tutti i danni conseguenti al mancato utilizzo del carico oggetto di vincolo cautelare e di tutti gli altri danni derivanti dalle azioni intraprese da Hebei Pride Shipping, per importo non inferiore ad Euro 2.000.000,00, oltre che la condanna di Hebei Pride Shipping al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2256/2014, rigettò la domanda proposta in via principale da Hebei Pride Shipping, accertò la sussistenza del privilegio, ai sensi dell’art. 561 c.n., comma 4, in favore di Hebei Pride Shipping sulla merce per cui è causa, come già esercitato nelle forme di cui all’art. 437 c.n., rigettò le domande proposte da Superbeton S.p.a. e compensò tra le parti le spese di lite.

In particolare, il Tribunale rigettò la domanda di Hebei Pride Shipping diretta alla condanna di Superbeton S.p.a. quale debitrice del nolo per il trasporto, non essendo quest’ultima parte del charter party intercorrente fra Hebei Pride Shipping e il mittente venditore (società cinese Dezhou); ritenne, invece, sussistente la qualità di vettore di Hebei Pride Shipping e accertò il suo diritto di privilegio speciale marittimo sulla merce caricata nei confronti del destinatario del carico (Superbeton S.p.a.), con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da quest’ultima nei confronti di Hedei Pride Shipping.

Avverso tale sentenza propose appello Superbeton S.p.a. impugnando il capo n. 2 (con il quale era stata accertata la sussistenza del privilegio ex art. 561 c.n., n. 4, in favore di Hebei Pride Shipping sulla merce in parola), il capo n. 3 (con il quale erano state respinte tutte le domande risarcitorie di Superbeton S.p.a.) e il capo n. 4 (con il quale erano state compensate tra le parti le spese di lite).

Hebei Pride Shipping chiese il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1969/2018, pubblicata il 10 luglio 2018, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da Superbeton S.p.a. e in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda formulata in via subordinata da Hebei Pride Shipping diretta all’accertamento nei confronti di Superbeton S.p.a. del privilegio ai sensi dell’art. 561 c.n., n. 4, sulla merce per cui è causa; condannò Hebei Pride Shipping a pagare a Superbeton S.p.a. la somma di Euro 283.084,73, corrispondente all’ammontare della cauzione ex art. 669-undecies c.p.c., prestata da Hebei Pride Shipping e in tale misura ridotta a seguito dell’ordinanza del 21-27 maggio 2015 di quella Corte; condannò la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio di merito sostenute dalla parte appellante.

Avverso la sentenza della Corte di merito Hebei Pride Shipping Co LTD ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Superbeton S.p.a. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria. Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte in relazione alla già fissata adunanza camerale.

Con O.I. n. 9724/20 del 26 maggio 2020, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Nell’imminenza dell’odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da entrambe le parti.

IL P.M. ha anticipato per iscritto le sue conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico articolato motivo è così sintetizzato dalla stessa ricorrente (v. p. 1 e 2 ricorso): “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 561 c.n., n. 4, in relazione all’art. 437 c.n., nonchè in relazione all’art. 2750 c.c., art. 1 c.n. e artt. 1992 c.c. e segg.; errata applicazione dei principi di letteralità dei titoli di credito con riferimento al privilegio speciale legale previsto dall’art. 561 c.n., n. 4, in favore del vettore marittimo; errata individuazione della natura del privilegio speciale di cui all’art. 561 c.n. e conseguente errata ritenuta non opponibilità del privilegio speciale legale marittimo gravante sulle cose trasportate al portatore della polizza di carico; errata applicazione dei principi che regolano l’opponibilità delle clausole contenute in un charter party al caso specifico in cui il vettore marittimo in polizza di carico gode di un privilegio speciale di natura reale sulle cose caricate”.

Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte di appello di Venezia avrebbe errato nell’affermare che, per accertare la sussistenza del privilegio contemplato dall’art. 561 c.n., n. 4, in favore di Hebei Pride Shipping, fosse necessario verificare che dalla polizza di carico emergessero non solo la qualità di vettore del soggetto che intendeva esercitare il privilegio, bensì anche “i termini ed entità del credito per il trasporto a tutela del quale si chiede di esercitare il privilegio nei confronti del portatore della polizza di carico”, rilevando, invece – secondo la prospettazione della ricorrente – la sola verifica dell’assunzione della qualità di vettore in capo ad Hebei Pride Shipping.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato nel ricollegare il diritto del vettore al credito per l’effettuato trasporto all’incorporazione del contratto nella polizza di carico, derivando, invece, tale diritto dai principi generali di legge.

Secondo Hebei Pride Shipping, l’indagine circa l’opponibilità al ricevitore della merce delle pattuizioni del “charter party” non avrebbe dovuto trovare ingresso nel giudizio di appello, essendo tali questioni tutt’al più riferibili alla domanda contrattuale di pagamento del nolo svolta da Hebei Pride nel giudizio di primo grado, ma poi rinunciata nella successiva fase di gravame.

Secondo la ricorrente, “in definitiva, la natura legale del privilegio speciale di cui all’art. 561 c.n. e la sua opponibilità erga omnes si pone in netta antitesi tanto con il tema dell’opponibilità del contratto di trasporto al terzo ricevitore quanto con il tema della conoscibilità da parte del terzo ricevitore del debito del terzo di cui egli dovesse far fronte, essendo questi elementi, erroneamente valorizzati dalla Corte d’Appello, incompatibili con l’opponibilità del privilegio speciale ai terzi derivante dalla legge; conseguentemente questi elementi sono del tutto irrilevanti per valutare la legittimità dell’esercizio del privilegio speciale: se è possibile esercitare il privilegio speciale nei confronti di chi non è debitore, è del tutto irrilevante che questo sia messo a parte del contratto che ha originato il debito del terzo.

Il contratto di trasporto rilevava dunque unicamente come fatto storico da cui derivava il credito assistito dal privilegio speciale”.

Infine, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale, avrebbe errato nell’applicare pedissequamente i principi delle opponibilità dei titoli di credito, a scapito della natura dei privilegi speciali marittimi, senza offrire alcuna motivazione del perchè la normativa civilistica sia stata ritenuta prevalente sulla normativa del codice speciale della navigazione.

2. E’ opportuno riportare in sintesi le ragioni poste dalla Corte di merito a base della sua decisione.

Ad avviso della Corte territoriale:

– il privilegio invocato da Hebei Pride Shipping presuppone la qualità, in capo a chi lo esercita, di vettore marittimo per un credito discendente da un contratto di trasporto;

– la polizza di carico ha natura di titolo di credito (rappresentativo di merci) (v. art. 464 c.n., comma 2, secondo cui il trasferimento dell’originale della polizza di carico “si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all’ordine o nominativi”; il comma 3 della medesima norma precisa che “Tuttavia per l’emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l’annotazione nel registro dell’emittente, previsto negli artt. 2022 c.c. e segg.”;

– ne “consegue che la polizza di carico partecipa, nei limiti consentiti dalla sua natura e dalla specifica disciplina per essa dettata, della disciplina generale dei titoli di credito (art. 1992 c.c.) e, fra essi, anche quelli che conformano il diritto del possessore del titolo in termini di autonomia e letteralità”;

– deve ritenersi che il diritto del vettore relativo al credito per l’effettuato trasporto (e il conseguente suo diritto di privilegio gravante sulla merce trasportata: art. 561 c.n., comma 1), per essere opponibile al titolare del credito cartolare alla restituzione delle merci stesse, ossia al legittimo portatore della polizza, debba risultare dal documento che quel diritto incorpora;

– trattasi di diretta conseguenza del principio di letteralità al quale è soggetto anche il titolo di credito causale come quello in questione ed è soluzione che risponde all’esigenza di certezza dei diritti cartolari;

al fine di verificare il diritto di Hebei Pride Shipping di far valere nei confronti del legittimo portatore della polizza (Superbeton) il privilegio di cui all’art. 461 c.n., sulle merci oggetto del trasporto è necessario verificare tutti i dati necessari e sufficienti alla indicazione di tale “potiore diritto”;

si tratta di accertare se dalla polizza di carico si possa ragionevolmente desumere non solo la qualità di vettore di Hebei Pride Shipping ma anche i termini e l’entità del’credito per il trasporto a tutela del quale si chiede di esercitare il privilegio nei confronti del portatore della polizza.

La Corte territoriale, tanto precisato, ha affermato che:

se può ritenersi che la sottoscrizione del raccomandatario come “agente e per conto del Comandante F.L. della motonave *****” (così tradotto, nella sentenza di secondo grado, dall’inglese) comporti che il soggetto che ha emesso la polizza – o nel cui nome è stata emessa – debba ritenersi l’armatore (istituzionalmente rappresentato dal comandante), il quale abbia assunto, nella specie, anche la veste di vettore (e sul punto la Corte di merito richiama Cass. n. 1914/1997), tuttavia ciò non è ancora sufficiente, non potendosi per ciò solo riconoscere in favore del vettore un generalizzato quanto indeterminato e indeterminabile privilegio sulle merci trasportate, essendo necessario, invece, riscontrare dalla medesima polizza la natura e l’entità del credito del vettore;

la polizza in questione reca – quanto alle indicazioni del costo del trasporto, delle modalità e dei termini di pagamento – l’indicazione “freight payable as per charter party dated” (vi è anche la dicitura “received on accont of freight”) senza alcuna altra meno generica indicazione;

difetta, quindi, qualsiasi elemento che possa in qualche modo collegare la polizza ad un determinato contratto di trasporto (o “charter party”) in quanto non è presente neppure l’indicazione della data del “charter, party”, benchè nella dicitura a stampa sia presente la dizione “dated”;

non vi è alcun elemento in grado di collegare il “charter party” di cui alla polizza di carico con il documento prodotto (in appello) sub n. 1 da Hebei Pride, tanto più se si considera che si tratta di un documento, neppure sottoscritto, che non reca neanche l’indicazione delle parti e nel quale non vi è alcuna menzione della Hebei Pride Shipping;

– ne consegue che non sussistono i presupposti in virtù dei quali Hebei Pride Shipping possa validamente opporre nei confronti di Superbeton S.p.a., quale portatore della polizza di carico, il diritto di privilegio sulla merce caricata ai sensi dell’art. 561 c.n.;

attesa l’insussistenza nei confronti di Superbeton S.p.a. del diritto di privilegio sulla merce oggetto del trasporto di Hebei Pride Shipping, non sussisteva il diritto per la cautela del quale è stato avviato il procedimento che ha condotto alla vendita del cemento depositato;

– in vista di tale evenienza era stata stabilita la cauzione (poi modificata dalla Corte di merito con ordinanza).

La Corte territoriale ha quindi ritenuto che:

– il primo dei danni subiti da Superbeton S.p.a. per il riconoscimento in via cautelare del privilegio preteso da Hebei Pride Shipping vada individuato nella mancata consegna del carico di cemento;

pertanto, accertata l’insussistenza del diritto di privilegio in capo a Hebei Pride Shipping, vada disposta la condanna di questa al pagamento della somma di Euro 283.084,73 (corrispondente all’ammonatare della cauzione prestata da Hebei Pride Shipping in tale misura ridotta a seguito dell’ordinanza della Cdm depositata il 27 maggio 2015);

la limitazione della domanda (da parte dell’appellante) alla somma corrispondente alla cauzione prestata comporti l’assorbimento di ogni ulteriore motivo di impugnazione e delle domande risarcitorie pure formulate dalla parte appellante.

3. L’unico motivo proposto è infondato.

Osserva il Collegio che l’art. 464 rinvia, quanto alla circolazione della polizza, alle disposizioni del codice civile relative ai titoli di credito al portatore, all’ordine o nominativi e a tanto ha fatto riferimento la Corte di merito, sicchè la stessa ha motivato la prevalenza accordata sul punto alla normativa del codice civile rispetto alla normativa dettata dal codice della navigazione.

Inoltre, va rilevato che la Corte territoriale non ha negato l’esistenza di un credito per nolo (va evidenziato che, comunque, e la circostanza è pacifica, la domanda circa il riconoscimento del ruolo di debitore di Superbeton circa il pagamento del nolo è stata rigettata in primo grado sul rilievo che Superbeton è soggetto estraneo al charter party e che l’obbligo di pagamento del nolo in capo alla società da ultimo indicata non trova fondamento nella polizza di carico) nè che l’attuale ricorrente fosse vettore della merce trasportata, anzi, ha espressamente ritenuto che l’attuale ricorrente abbia assunto la veste di vettore (v. p. 6, p. 5).

Quel che la Corte territoriale ha, invece, negato è l’opponibilità di tale credito e, quindi, del privilegio ad esso connesso alla controricorrente.

Al riguardo è assorbente il rilievo che la predetta Corte ha ancorato la sua decisione, sulla base di un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, alla mancanza degli elementi contenuti nella polizza di carico circa i termini e l’entità del credito per il trasporto a tutela del quale è stato chiesto di esercitare il privilegio nei confronti del portatore della polizza (v. p. 4 e secondo p. 5, p. 6 della sentenza impugnata), rilevando così, in sostanza, la indeterminatezza e l’indeterminabilità del credito per nolo a tutela del quale è previsto il privilegio di cui all’art. 561 c.n., comma 1, n. 4 (pur a voler ritenere tale credito tuttora esistente, credito che, secondo quanto riferito dalla controricorrente a p. 9 del controricorso, sarebbe stato ormai ampiamente soddisfatto).

Pertanto, vero è che le osservazioni espresse dalla ricorrente nella sua prima memoria in relazione alle conclusioni del P.G. – fondate sul rilievo, in sintesi, che il privilegio invocato, di cui all’art. 591 c.n., comma 1, n. 4, essendo previsto dalla legge, va riconosciuto al vettore sulle cose caricate, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e, quindi, anche dalla polizza di trasporto, ed è opponibile al terzo destinatario non debitore del nolo garantito e che, non avendo la Corte di merito posto in dubbio che l’attuale ricorrente fosse creditrice del nolo, ne conseguirebbe, indipendentemente dall’opponibilità della polizza di carico al terzo destinatario della merce, l’esistenza della garanzia reale, sicchè la letteralità del titolo di credito, rappresentato dalla polizza di carico, non sarebbe di ostacolo al riconoscimento del privilegio reale sulle cose trasportate, di fonte, come già detto, legale – sono, come pure riconosciuto dalla parte pubblica, in linea di principio esatte, per le ragioni espresse specificamente nelle conclusioni scritte depositate nell’imminenza della presente udienza. Tuttavia, le stesse osservazioni si infrangono sul già richiamato accertamento in fatto operato dalla Corte di merito, con la precisazione che, in presenza dell’accertata indeterminatezza del vantato diritto di credito per il nolo, come pure evidenziato dal P.G., non rileva che la domanda di accertamento del credito nei confronti dell’attuale controricorrente non appartenga più al presente giudizio. Ed invero, pur a voler considerare la parte appena menzionata come terzo responsabile del debito altrui, per poter esercitare i diritti di vendita in danno di cui all’art. 437 c.n., occorre, comunque, che tale credito sia quanto meno determinabile, a prescindere dall’individuazione del debitore. Tanto trova conferma nello stesso tenore letterale dell’art. 437 c.n., laddove si prevede che il comandante possa farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all’ammontare del credito del vettore, ammontare che deve essere, quindi, almeno determinabile.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 10.200,000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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