Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4665 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4251/2019 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI CAPRARA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE PROVINCIE 114, presso lo studio dell’Avvocato PAOLA D’AMICO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONELLA DI TIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2020 dai Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. D.T. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2120/18, del 15 novembre 2018, della Corte d’Appello de L’Aquila, che – respingendo il suo gravame avverso la sentenza n. 53/18, del 20 aprile 2018, del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona – ha confermato il rigetto dell’opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., da essa proposta avverso l’ordinanza con cui il Tribunale teatino aveva convalidato lo sfratto per morosità, richiesto da D.M. nei confronti di D’.Ma. (rispettivamente, zio e padre dell’allora opponente ed odierna ricorrente), di un immobile sito in *****, bene del quale la medesima assume di essere comproprietaria “pro indiviso”, per via di successione testamentaria dalla nonna S.M.M..

2. Riferisce, in punto di fatto, la D. di essere comproprietaria “pro indiviso”, unitamente ai propri fratelli, dell’immobile suddetto. Deduce, infatti, di averlo acquistato in forza di disposizione testamentaria della propria ascendente, ancorchè la stessa – per effetto di sentenza non definitiva n. 694/15, resa dal Tribunale di Chieti – risulti essere stata annullata, con apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria. In tal senso provvedeva la sentenza n. 99/17 resa dallo stesso Tribunale (peraltro, anch’essa impugnata, al pari di quella non definitiva), che approvava pure il progetto divisionale predisposto dal CTU, assegnando le quote mediante sorteggio. All’esito di tale adempimento, D.M. diveniva assegnatario dell’immobile in questione, rivolgendosi, di seguito, all’autorità giudiziaria affinchè convalidasse lo sfratto per morosità di D’.Ma., padre convivente dell’odierna ricorrente e locatario del bene in forza di contratto concluso con la predetta S.M.M.. Instaurata, dunque, la procedura esecutiva per il rilascio, prima che la stessa si concludesse, proponeva opposizione, ex art. 404 c.p.c., D.T., assumendo che il titolo in forza del quale lo sfratto era stato conseguito presentava natura dichiarativa o di mero accertamento, risultando come tale non idoneo, ex art. 282 c.p.c., a costituire titolo esecutivo fintanto che non fosse passato in giudicato.

L’opposizione era, tuttavia, rigettata dall’adito giudicante, sul presupposto che la convalida di sfratto non pregiudicasse i diritti dell’opponente, con decisione confermata dal giudice d’appello, che rigettava il gravame all’uopo dalla stessa esperito.

3. Avverso la sentenza della Corte aquilana ricorre per cassazione la D., sulla base – come detto – di un due motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 282 c.p.c..

Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che a sentenza che ha approvato i progetto divisionale aveva efficacia esecutiva, risultando come tale idonea a consentire a D.M. di far valere il suo diritto. Assume, per contro, la ricorrente che tale rilievo sarebbe “infondato”, e ciò “in quanto è da considerarsi illegittima la procedura di sorteggio”, essendosi svolta “prima del passaggio in giudicato” sia della sentenza (non definitiva) di annullamento della disposizione testamentaria, sia di quella definitiva che aveva approvato i progetto divisionale. Siffatte pronunce, per vero, avrebbero natura dichiarativa e/o costitutiva, sicchè sarebbero prive di efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato, ragion per cui la previsione di cui all’art. 282 c.p.c., si riferirebbe soltanto alle pronunce di condanna.

3.2. Il secondo motivo – anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c..

Esso censura, a propria volta, la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’esercizio, da parte di D.M., del diritto ai rilascio dell’immobile non pregiudicava l’eventuale diritto dei coeredi a riacquistarne il possesso, una volta che fosse stata accertata in sede di appello, essendo pendente il gravame avverso le due sentenze summenzionate, tale loro qualità.

Siffatta affermazione sarebbe in contrasto con quanto ritenuto da questa Corte, secondo cui il terzo che lamenti la lesione di una situazione soggettiva che gli deriva da un titolo giudiziale, che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..

4. Ha resistito D.M., con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità – in ragione, nell’ordine, del difetto di specificità dei motivi, della carenza di autosufficienza del ricorso, nonchè per avere a sentenza deciso il presente caso in conformità con il costante orientamento di questa Corte – ovvero, in subordine, di infondatezza.

In particolare, il primo motivo – che, peraltro, prospetterebbe una questione nuova, ovvero quella relativa all’illegittimità del sorteggio – risulterebbe non fondato, alla stregua del principio enunciato da questa Corte secondo cui la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto divisionale, nonchè contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti, costituisce titolo esecutivo, da azionare pure per ottenere il rilascio del bene assegnato.

Quanto al secondo motivo, si rileva come la ricorrente non risulti titolare di alcun diritto autonomo, la cui tutela essa assume essere incompatibile con lo sfratto eseguito nei confronti di D’.Ma..

5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.

6.1. Va, difatti, rammentato che l’art. 366 c.p.c., “nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non superfluo” (Cass. Sez. 1, sent. 27 ottobre 2016, n. 21750, Rv. 642634-01), condizione certamente soddisfatta nel caso di specie. La presente impugnazione reca, invero, una ricostruzione sintetica della vicenda per cui è causa, ma comunque idonea allo scopo di renderla conoscibile in tutti i suoi sviluppi, occorrendo qui ribadire che “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.” (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. 30 aprile 2020, n. 8425, Rv. 658196-01).

Rilievo, quest’ultimo, che vale a superare anche l’eccezione relativa ai supposto difetto di specificità dei motivi.

7. Ciò detto, la sentenza impugnata va cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

7.1. Il giudizio di merito si è svolto in manifesta violazione dell’art. 102 c.p.c., atteso che, in caso di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, vi è certamente litisconsorzio necessario fra l’opponente e tutte le parti del titolo giudiziale opposto.

Nel caso di specie, per contro, D’.Ma., ovvero i destinatario del provvedimento di sfratto oggetto della proposta opposizione, non è stato parte del giudizio instaurato dalla figlia T., donde la necessità di applicare l’art. 383 c.p.c., comma 3.

Va data, difatti, continuità al principio secondo cui, quando risulti “integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè da giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3” (così, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, Rv. 659380-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 13 marzo 2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio 2013, n. 18127, Rv. 627384-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2007, n. 8825, Rv. 599201-01).

8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa – ex art. 383 c.p.c., comma 3 – al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando – ex art. 383 c.p.c., comma 3 – al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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