LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16738/2016 proposto da:
S.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Eresiarco, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Salvatore Muccio, in Roma, alla via Apuania, n. 12.
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.a.s., nella persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Tempesta, del foro di Salerno e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 34, presso lo studio dell’Avv. Monika Fazio.
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di NOCERA INFERIORE n. cronol.
4623/2016 del 19 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
Con il decreto impugnato il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.a.s. proposta da S.E. per ottenere l’ammissione del credito per TFR e differenze retributive derivante dal rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.
Il giudice del merito, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal curatore, ha dichiarato prescritto il diritto azionato, rilevando: che il rapporto di lavoro dedotto in causa era cessato il 31 agosto 2009, che pertanto alla data del 16 ottobre 2015, di presentazione della domanda di insinuazione, il termine di 5 anni previsto dall’art. 2948 c.c., era ormai decorso e che l’opponente non aveva allegato alcun atto interruttivo della prescrizione; in particolare, ha affermato che S. non aveva prodotto i ricorsi introduttivi dei tre giudizi, poi riuniti ed ancora pendenti dinanzi al giudice del lavoro, da lui instaurati nei confronti della società e dei suoi due soci, ma solo un atto di intimazione di testimoni per l’udienza del 26 maggio 2016, sicchè non era possibile stabilire se quei giudizi, iscritti ai nn. r.g. 6114/14, 61115/14 e 6116/14, fossero stati promossi prima del 31 agosto 2014, data di maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
Contro il decreto, depositato il 19.5.2016, S.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Il Fallimento ***** S.a.s. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. In via preliminare va rilevata la tardività, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., della memoria depositata dal ricorrente e l’inammissibilità della documentazione ad essa allegata, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, idonei a provare l’avvenuta interruzione del termine di prescrizione, costituiti dalla scrittura ricognitiva del debito del 25 gennaio 2010, rilasciatagli dal socio accomandatario e legale rappresentante di *****, dall’atto di messa in mora notificato dal suo avvocato alla società il 15 novembre 2011, dai ricorsi di lavoro depositati il 4 dicembre 2014, oltre che dalla domanda di ammissione al passivo del 16.10. 2015 e dal ricorso in opposizione depositato il 22.12.2015. Sostiene che tali documenti erano stati debitamente sottoposti al vaglio del giudice dell’opposizione, il quale li avrebbe inopinatamente ignorati, accogliendo l’infondata eccezione di prescrizione sollevata dal Fallimento anzichè procedere alla valutazione nel merito della domanda.
2.1 n motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui si fonda su documenti (l’atto di ricognizione del debito; la lettera di messa in mora) meramente richiamati in ricorso, senza specificare quando essi siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito e senza indicarne l’esatta collocazione processuale, all’interno del fascicolo di parte (Cass. nn. 8569/013, 27475/2017).
E’ parimenti inammissibile nella parte in cui lamenta l’omesso esame dei ricorsi di lavoro promossi da S. (peraltro, a dire dello stesso ricorrente, depositati in data successiva allo spirare del termine di prescrizione), posto che l’eventuale errore di fatto compiuto dal tribunale nell’escludere che gli atti processuali in questione fossero stati allegati in sede di opposizione avrebbe dovuto essere impugnato, dinanzi allo stesso giudice, con ricorso per revocazione.
E’ infine inammissibile anche laddove, senza in alcun modo contestare l’accertamento del giudice a quo in ordine all’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in data 31.8.2009 ed al conseguente maturare del termine di prescrizione al 31.8.2014, sembra volere attribuire la natura di atti interruttivi alla domanda di ammissione al passivo e al ricorso in opposizione, ancorchè pacificamente depositati solo nel 2015.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione L. Fall., art. 99 e artt. 115 e 116 c.p.c.. Ribadisce che il tribunale non ha tenuto conto delle cause di lavoro da lui promosse nei confronti della società fallita e dei suoi soci, nè dell’atto ricognitivo del debito del 25 gennaio 2010; sostiene, inoltre, che il giudice ha compiuto una valutazione superficiale ed erronea del materiale probatorio, non considerando che nel progetto di stato passivo depositato il curatore aveva proposto l’ammissione del credito, evidentemente perchè in possesso di atti che dimostravano che il termine di prescrizione era stato interrotto, non ammettendo il giuramento decisorio da lui deferito sul punto alla controparte e non esercitando i propri poteri istruttori officiosi.
3.1 Anche questo motivo, nella parte in cui non risulta assorbito dalla considerazioni già svolte in sede di esame del primo mezzo, va dichiarato inammissibile.
Non si comprende, infatti, quali poteri officiosi il giudice potesse esercitare in relazione a documenti che, secondo il principio dell’onere della prova, avrebbero dovuto essere prodotti dal ricorrente, nè si comprende perchè dalla proposta favorevole formulata dal Curatore in sede di verifica dei crediti si sarebbe dovuto desumere che questi aveva la sicura disponibilità di non meglio identificati “atti” (interruttivi della prescrizione), di cui non è indicato il contenuto e di cui, comunque, non risulta che S. abbia chiesto l’esibizione. Non emerge, d’altro canto, la decisorietà del giuramento che si assume deferito, in via del tutto generica, al curatore con riferimento, ancora una volta, ad “atti sicuramente nella sua disponibilità”.
Inammissibile, infine, è la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., prospettata nel motivo in esame, perchè, in tema di ricorso per cassazione, una tale questione non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito – come sostanzialmente dedotto nella specie – ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1229).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021
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