Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4691 del 22/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10955/2016 proposto da:

Fallimento ***** S.p.a., in persona dei curatori Dott. L.D. e avv. A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato Sciubba Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossi Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

***** S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Ambrosini Stefano, e Marchionni Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento ***** S.p.a., in persona dei curatori Dott. L.D. e avv. A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato Sciubba Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossi Antonio, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Procura Generale presso la Corte d’appello di Trento;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal cons. Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

che:

– il Fallimento ***** S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ha revocato il fallimento della società ***** S.p.a. (rimettendo gli atti al Tribunale di Trento per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo), la quale ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a otto motivi, cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso;

– le parti hanno congiuntamente presentato un’istanza di differimento di udienza, cui ha fatto seguito formale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c. da parte del ricorrente principale e successiva dichiarazione di accettazione della rinuncia e contestuale analoga rinuncia del ricorrente incidentale, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.

CONSIDERATO

che:

– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472