Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4693 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 635/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cavour n. 96, presso lo studio dell’avvocato Manganiello Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – LAI S.p.a. in A.S., in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Scali Salvatore, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Melissari Pasquale, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 282/2014 del TRIBUNALE di ROMA, del 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal cons. Dott. VANNUCCI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto emesso il 1 luglio 2014 a definizione del procedimento di opposizione al passivo della Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come “Alitalia a.s.”) promosso da M.P., il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda di tale persona (rigettata dal giudice delegato alla procedura): accertò la nullità dei termini di durata apposti agli otto contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di assistente di volo stipulati fra tale persona e la società in bonis fra il 1 maggio 2003 (con termine al 31 ottobre 2003) e il 1 febbraio 2007 (con termine al 31 maggio 2007) nel decreto medesimo partitamente indicati; ammise M. al passivo della procedura per credito, da indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, complessivamente pari a Euro 8.365,44 (dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), “oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito dell’istanza di insinuazione allo stato passivo alla data di esecutività dello stato passivo”, collocato col privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 1).

1. 1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione del decreto può essere così sintetizzata: M., inquadrato, con mansioni di assistente di volo, alle dipendenze di Alitalia con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1 luglio 2007, chiese di essere ammesso al passivo della procedura per crediti, assistiti dal citato privilegio generale, complessivamente pari a Euro 58.624,80 “a titolo di differenze retributive non percepite” nel periodo compreso fra il 22 giugno 2000 (giorno di inizio del primo rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di assistente di volo) e il 31 maggio 2007 (giorno di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di assistente di volo); la ragione del domandare si sostanziava nella illegittimità dei termini rispettivamente apposti ai tredici contratti di lavoro a tempo determinato (nel ricorso specificamente menzionati) a suo tempo stipulati fra ricorrente e società di trasporto aereo; vi fu violazione del precetto recato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 a partire dall’anno 2003 “dove il lavoratore risulta essere stato assunto complessivamente per la durata di mesi 7”; la violazione si ripetè nell’anno successivo; in conseguenza di tale violazione trova applicazione la disciplina contenuta nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5; non avendo il ricorrente depositato l’ultima busta paga relativa al mese di maggio 2007, deve farsi riferimento alla retribuzione di Euro 697,46, indicata nella lettera di assunzione a tempo determinato per il periodo compreso fra il 1 febbraio e il 31 maggio 2007; in considerazione delle molteplici violazioni delle norme regolatrici dei rapporti di lavoro a tempo determinato, l’indennità onnicomprensiva è determinata nella misura di Euro 8.365,44, pari a dodici mensilità di retribuzione dell’anno 2004.

2. Per la cassazione di tale decreto M. ha proposto ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria.

3. Alitalia in a.s. resiste con controricorso, assistito da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della sua tardività, sul rilievo che lo stesso sarebbe stato notificato oltre il termine di trenta giorni “fissato dalla L.Fall., art. 99, u.c., rispetto alla data di comunicazione attraverso PEC del decreto opposto”.

2. L’eccezione è infondata, in quanto: nel ricorso (pag. 1) è espressamente indicato che il decreto in questa sede impugnato, emesso il 1 luglio 2014, non venne comunicato all’odierno ricorrente; la controricorrente non indica quando tale decreto sia stato dalla cancelleria del Tribunale di Roma comunicato alle parti costituite del giudizio di merito; non risulta l’avvenuta comunicazione del provvedimento al ricorrente; il ricorso per la cassazione del decreto venne notificato il 12 gennaio 2015 (data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da questi consegnato alla destinataria il 13 gennaio 2015); non trova quindi applicazione al caso di specie il termine per il ricorso per cassazione previsto dalla L.Fall., art. 99, u.c. (trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto) bensì quello indicato dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (sei mesi dalla pubblicazione del decreto non notificato alla parte).

3. Il ricorrente deduce l’illegittimità della decisione relativa al credito ammesso al passivo della procedura in ragione della violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in quanto il Tribunale: non si è pronunciato sull’unica domanda di ammissione al passivo da esso ricorrente proposta (differenze fra retribuzioni percette in base ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 e quelle spettanti in base all’unico contratto di lavoro a tempo indeterminato derivato dalla conversione dei contratti nulli quanto alla determinazione dei relativi termini di durata); si è invece pronunciato su domanda, da esso ricorrente non proposta, di ammissione di credito, da risarcimento del danno conseguente a illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato; ha fatto applicazione al caso concreto della disciplina recata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, invece non applicabile al caso di specie in quanto entrato in vigore dopo il deposito, avvenuto il 14 novembre 2008, del ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo della procedura, oggetto delle statuizioni contenute nel decreto impugnato;

4. Con il decreto impugnato: è incidentalmente accertata la nullità, per violazione della norma imperativa recata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 (relativa alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine per assunzione effettuata, per quanto qui interessa, da azienda di trasporto aereo), dei termini di durata apposti ai quattro contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di assistente di volo dal ricorrente stipulati con Alitalia negli anni 2003 e 2004; è dunque incidentalmente accertata la conversione di tali rapporti a tempo determinato (e, ovviamente, di quelli successivamente svolti in base a contratti stipulati negli anni 2005, 2006 e 2007), illegittimamente reiterati, in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di assistente di volo fra tali soggetti iniziato il 1 maggio 2003.

Tale statuizione non è stata impugnata dalle parti.

La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (entrata in vigore il 4 novembre 2010) espressamente prescrive che: “Nei casi di conversione del contralto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicali nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

Tale disposizione – applicabile, in tesi, ai giudizi (come quello di specie) in corso alla data di entrata in vigore di tale legge (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7; in questo senso, cfr., per tutte: Cass. 20 gennaio 2017, n. 1552; Cass. 21 marzo 2014, n. 6735; Cass. 31 gennaio 2012 n. 1411) – commisura l’indennità dovuta nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, all’ultima retribuzione globale di fatto, così riferendosi al danno patrimoniale subito dal lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori), per essere stato allontanato dal proprio posto nel periodo compreso tra l’allontanamento e la sentenza di merito. L’espressione “omnicomprensiva”, adoperata dal legislatore con riferimento all’indennità: è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, anche ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della, indebita, frammentazione del rapporto; si riferisce soltanto a tali danni e non a quanto spetti al lavoratore per l’eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato (in questo senso cfr.: Cass. 2 luglio 2018, n. 17248; Cass. 16 giugno 2014, n. 13630).

In altre parole, l’unificazione del rapporto di lavoro comporta, a prescindere dalla indennità in questione, relativa solo ai periodi in cui non si è svolta la prestazione lavorativa a causa dello spirare dei termini (illegittimamente apposti) di durata dei rapporti, “un ricalcolo delle spettanze del lavoratore per i periodi lavorati una volta considerati inseriti nell’unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente applicazione degli istituti propri di questo quali, ad esempio, gli aumenti di anzianità, la misura del periodo di comporto, la misura del periodo di preavviso, e determina comunque sicuri vantaggi per il lavoratore… quali l’acquisizione della corrispondente anzianità, quanto meno per sommatoria dei periodi lavorati” (così, in motivazione, Cass. S.U. 5 marzo 1991, n. 2334, valorizzata da Cass. 2 luglio 2018, n. 17248, cit.).

Dall’accertamento della nullità, per violazione di norma imperativa, della clausola di durata del contratto di lavoro derivano quindi distinti diritti: quello al risarcimento del danno derivato al lavoratore dal non avere prestato lavoro nel periodo intercorso fra la cessazione del rapporto a termine e la decisione giudiziale che accerti la violazione in discorso (ovvero la data di assunzione della stessa persona con contratto di lavoro a tempo indeterminato, se anteriore alla decisione giudiziale); quelli, di natura retributiva e contributiva, derivati al prestatore d’opera dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato risultante dalla conversione in tale unico rapporto di quelli, a tempo determinato.

Tali distinti diritti non possono che formare oggetto di distinte domande giudiziali, essendo diverse le ragioni del domandare l’accertamento dell’uno ovvero degli altri.

Nel caso concreto, dall’esame del ricorso contenente la domanda del ricorrente di ammissione al passivo di Altalia in a.s. e di quello in opposizione alla decisione di segno negativo espressa dal giudice delegato alla procedura (in questa sede consentito in considerazione della autosufficienza del ricorso sul punto) risulta con alquanta chiarezza che il ricorrente: a) non propose domanda di ammissione al passivo della procedura per credito da risarcimento del danno (derivato dalla perdita del lavoro) da violazione della disciplina legale relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato; b) propose invece domanda di ammissione al passivo della procedura per crediti (differenza fra parti della retribuzione dovuta e parti di quella percetta) derivanti dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società in bonis in giorno anteriore al 1 luglio 2007 (giorno di inizio del formale rapporto di lavoro a tempo indeterminato) per effetto della conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato di quelli, a termine, con la stessa società instaurati nei periodi nel decreto impugnato specificamente indicati.

Il decreto impugnato, invece: ha dato risposta a domanda dal ricorrente non proposta (quella sub a); non contiene alcuna pronuncia sull’unica domanda (quella sub b) dal ricorrente proposta.

Il provvedimento deve dunque essere cassato, nella sola parte relativa alla determinazione della misura del credito da ammettere al passivo della procedura concorsuale, per violazione del precetto recato dall’art. 112 c.p.c., con rinvio al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: sulla domanda di ammissione al passivo proposta dal ricorrente nei limiti dell’accertamento incidentale della conversione degli otto rapporti a tempo determinato, illegittimamente reiterati, effettuata dal decreto impugnato (sul punto non cassato) in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il 1 maggio 2013 fra M. e Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. per lo svolgimento da parte del primo di mansioni di assistente di volo; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione, tenendo conto che anche nel giudizio di cui alla L.Fall., art. 99.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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