LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 852/2015 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pratelli Michele, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. B.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca, rappresentato e difeso dall’avvocato Siano Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO cron. 13976/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione (dichiarato in data 25/10/2010) proposta da C.L. – già dipendente e socio al 25% di C. s.r.l. – contro il diniego di ammissione al passivo del credito per differenze retributive ed altre spettanze economiche conseguenti all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro “a progetto”, ex D.Lgs. n. 276 del 2003, instaurato con ***** s.r.l., affittuaria di C. s.r.l., mediante due contratti a progetto (di cui il secondo prorogato) dall’11/09/2007 fino al licenziamento verbale dell’11/06/2010.
2. C.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, corredato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione dell’art. 2112 c.c. e omesso esame di fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In particolare, la continuità tra il rapporto di lavoro con C. s.r.l. e quello con l’affittuaria (newco) ***** s.r.l. – negata dal tribunale sia per la mancata impugnazione del licenziamento intimato al C., sia per l’assunzione di non tutti gli ex dipendenti della concedente – sussisterebbe alla luce del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., sicchè alla data di stipula del contratto d’affitto di azienda (6 agosto 2007) tutti i dipendenti dovevano considerarsi confluiti ope legis alle dipendenze dell’affittuaria; inoltre la lettera di lnziamento, datata 20 agosto 2007, era in realtà pervenuta al C. solo quindici giorni dopo. Il tribunale avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi, non avendo “tenuto minimamente conto della data di stipula del contratto di affitto di azienda e di quella della lettera di licenziamento nè del verbale Inps” del 22 marzo 2010 – non contestato nè impugnato ed avente valore di atto pubblico – che, “contrariamente al Tribunale, qualifica il rapporto intervenuto tra C. srl e ***** srl in termini di assoluta continuità sostanziale”; viene infine contestata l’affermazione del tribunale per cui “non è vero che tutti i dipendenti della C. srl siano stati assunti dalla ***** srl”, essendo “in realtà emerso dall’istruttoria che vi era coincidenza tra le due organizzazioni ad eccezione di due dipendenti”.
2.2. Il secondo mezzo censura la violazione degli artt. 2094 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, – in base ai quali graverebbe sul datore di lavoro l’onere di provare “che il lavoratore assunto a progetto abbia espletato solo quelle attività previste nel progetto medesimo”, mentre il tribunale ha escluso la subordinazione per non avere il C. provato l’espletamento di mansioni diverse da quelle di cui al contratto a progetto – nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto dal citato verbale di accertamento Inps emergerebbe che ” C.L. svolgeva in favore della ***** srl le stesse mansioni già svolte in favore della C. srl” e il tribunale non avrebbe considerato “l’incertezza degli esiti della prova orale”.
2.3. Il terzo mezzo ripropone il vizio di violazione dell’art. 2094 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 in uno all’omesso esame di fatto decisivo, sempre in punto di subordinazione, per avere il tribunale ritenuto non provata l’eterodirezione che invece, secondo il ricorrente, emergerebbe dalle deposizioni dei testimoni escussi.
2.4. Il quarto motivo denunzia infine l’omesso esame di fatti decisivi, contestando la valenza attribuita dal tribunale al fatto che il C. “non aveva il cartellino marcatempo, era in possesso delle chiavi del capannone, non ha mai chiesto nè percepito straordinari” (fatti asseritamente irrilevanti e comunque coerenti con l’intenzione del datore di lavoro di dissimulare la subordinazione) e che “aveva autonomia di spesa, poteva decidere autonomamente quando prendere le ferie, non era obbligato a rispettare l’orario di lavoro” (trattandosi “di una vera e propria invenzione del Tribunale”).
3. Il ricorso presenta profili di inammissibilità e infondatezza.
4. Risulta innanzitutto discutibile la tecnica redazionale, che vede la prescritta esposizione sommaria dei fatti di causa sostituita da un corposo assemblaggio di fotoriproduzioni integrali di pregressi atti e documenti di causa, interpolati tra pagine prive di numerazione.
4.1. In simili ipotesi questa Corte ha affermato che, “in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso” (Cass. Sez. U, 5698/2012; Cass. 593/2013).
4.2. Anche tenendo conto dei principi del diritto unionale – ed in particolare del diritto di “accesso alla giustizia” ex art. 6, par. 1, Conv. Europea dei diritti dell’uomo (v. Corte EDU 15/09/2016, Trevisanato c/Italia; Corte EDU 18/10/2016, Miessen c/Belgio) – si è osservato che, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, pur non essendo necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, è comunque necessario (e sufficiente) che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, quand’anche inserita nell’illustrazione dei motivi (Cass. 17036/2018). Di conseguenza, un ricorso per cassazione “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di atti o documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, può sfuggire alla sanzione dell’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, solo se, “espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza” (Cass. 8245/2018).
4.3. Nel caso di specie, può dirsi che l’onere del ricorrente di fornire alla Corte una sintetica ricognizione del sostrato fattuale della vicenda sia stato appena sufficientemente assolto, poichè, pur essendo il ricorso privo di un’autonoma esposizione sommaria dei fatti di causa e richiedendo una compulsazione selettiva degli atti e documenti in esso interpolati, la comprensione dei motivi non ne è rimasta totalmente pregiudicata.
5. Sempre preliminarmente vanno segnalati i profili di inammissibilità che connotano “trasversalmente” le censure motivazionali, veicolate da tutti i motivi.
5.1. Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, ai fini del vizio denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis) per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) – il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, “deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf. ex plurimis Cass. 19987/2017).
5.2. Al riguardo è stato precisato che per “fatto” deve intendersi lo “specifico accadimento in senso storico-naturalistico” (Cass. 24035/2018), non già elementi interpretativi (Cass. 20718/2018, 5795/2017), argomentazioni (Cass. 18391/2017, 21152/2014) o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017), con la conseguenza che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. 27415/2018, 7472/2017), mentre l’omesso esame di un documento rileva solo quando esso “offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. 16812/2018, 19150/2016).
5.3. Nel caso di specie, i fatti di cui si denunzia l’omesso esame non rivestono le caratteristiche sopra indicate e le censure motivazionali ad essi sottese tradiscono, semmai, l’intento di sottoporre a rivisitazione la valutazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) operata dal giudice di merito, in contrasto con l’ulteriore principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (…), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. 23153/2018, 11892/2016).
5.4. Va dunque fatta applicazione dell’insegnamento, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019, con riferimento a un motivo di ricorso che, nel prospettare l’omesso esame di risultanze probatorie, tendeva in realtà ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti).
6. Quanto alle ulteriori censure, si osserva quanto segue.
7. In riferimento al primo motivo, l’art. 2112 c.c. non pone in realtà un generale divieto di recesso datoriale, ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa giustificarlo ex se, con la conseguenza che il licenziamento causato dal trasferimento d’azienda non è nullo, ma solo annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo (Cass. 3186/2019, che ha ravvisato l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto ex art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla L. n. 92 del 2012, in un caso di licenziamento intimato in vista di una futura fusione societaria, non ancora attuale al momento del recesso).
7.1. E’ stato altresì chiarito che “in caso di cessione d’azienda, l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicchè il trasferimento, sebbene non possa esserne l’unica ragione giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo; nè deve ritenersi – qualora, nell’imminenza del trasferimento dell’azienda, l’imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita – che nel suo esercizio in concreto l’imprenditore ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, oppure in violazione dei principi di correttezza e buona fede a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. 11410/2018, che ha ribadito l’annullabilità, non già nullità, del recesso ex art. 2112 c.c., comma 4).
7.2. Nel caso in esame, risulta dagli atti che il contratto di affitto di azienda stipulato il 6 agosto 2007 aveva decorrenza dal 1 settembre 2007 e che il ricorrente non ha provato che il licenziamento, intimato con atto del 20 agosto 2007 (a far tempo dal 31 agosto 2007), gli sia effettivamente pervenuto venti giorni dopo (l’ordine di esibizione non è stato assolto integralmente, mancando la busta). Essendo poi il licenziamento non già nullo bensì annullabile, in mancanza di impugnazione esso deve ritenersi idoneo ad incidere negativamente sulla pretesa continuità del rapporto di lavoro.
7.3. Peraltro, l’art. 2112 c.c. è derogabile in costanza di ridimensionamento del personale e, nel caso di specie, dalla clausola n. 6 del contratto di affitto d’azienda risulta che la locatrice si impegnava a licenziare tutti i dipendenti per farsi carico dei debiti, mentre dal verbale di accordo sindacale del 30/08/2007 emerge l’impegno dell’affittuaria ad assumere solo alcuni dipendenti della cedente.
7.4. Quanto alle risultanze del verbale di accertamento dell’Inps, e segnatamente alla affermazione per cui “nei fatti – ad eccezione di C.C. e P.G. – tutti i lavoratori dipendenti che sono stati licenziati dalla C. venerdì 31.08.2007 sono stati assunti dalla ***** srl il successivo lunedì 3 settembre 2007, per svolgere le stesse mansioni lavorative”, le valutazioni degli ispettori all’esito degli accertamenti eseguiti non sono assistiti da fede privilegiata nè possono far prova fino a querela di falso, risultando superate dalle prove testimoniali e documentali assunte in giudizio.
8. Analoghe conclusioni valgono con riguardo ai restanti tre motivi, che in punto di subordinazione o eterodirezione trascurano l’effettiva ratio decidendi del decreto impugnato, incentrata sulle risultanze dell’ampia istruttoria cui il tribunale ha dato corso.
8.1. Va innanzitutto premesso, quanto all’onere della prova, che non sono applicabili ratione temporis le modifiche apportate, in tema di contratto di lavoro a progetto, dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69 – con l’aggiunta al comma 2 del seguente periodo: “Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” – in quanto entrate in vigore in data 18 luglio 2012.
8.2. Nel regime previgente, questa Corte ha precisato che “il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti” (Cass. 12820/2016).
8.3. Pertanto, solo quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (circostanza non ricorrente nella fattispecie in esame) la norma si interpreta nel senso che “non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. 17127/2016, 17007/2020).
8.4. Fatte queste premesse, occorre ricordare che il contratto di lavoro a progetto disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 stipulato nella fattispecie in esame, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 17363/2016);
8.5. E’ pur vero che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il nomen juris utilizzato dalle parti non è decisivo, dovendosi prevalentemente valutare il comportamento complessivo delle parti (anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362 c.p.c., comma 2) e, soprattutto, i dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, onde tener conto degli elementi (come il compenso fisso, l’orario di lavoro stabile e continuativo, la timbratura del cartellino, il carattere delle mansioni, il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali, l’assoggettamento al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso (Cass. 5436/2019, 7024/2015, 22289/2014, 13858/2009), tra i quali resta fondamentale il requisito della subordinazione, da configurare come “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell’emanazione di ordini specifici” (le direttive di carattere generale essendo invece compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale) nonchè “nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (ex multis, Cass. 29646/2018, 2728/2010, 13884/2004).
8.6. Tuttavia, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi idonei a rivelare l’effettiva presenza di tali parametri nel caso concreto, attraverso la valutazione delle risultanze processuali, e a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione, essendo a tal fine sufficiente una valutazione degli elementi acquisiti considerati nel loro complesso, senza necessità di una specifica analisi e confutazione degli elementi ritenuti recessivi rispetto a quelli valutati di valore prevalente (Cass. 5436/2019, 14160/2014, 17455/2009, 14371/2008, 16681/2007).
8.7. Ebbene, nel caso di specie il tribunale ha motivatamente indicato, proprio sulla base dell’istruttoria espletata, gli elementi in base ai quali ha escluso la sussistenza della pretesa eterodirezione, sottolineando, tra l’altro, che il ricorrente, oltre a non avere il cartellino marcatempo e a non dover rispettare un orario di lavoro, era in possesso delle chiavi del capannone come gli altri componenti della famiglia C. e con essi partecipava alle riunioni periodiche per la gestione e amministrazione dell’azienda. Al riguardo appare sintomatico – per le evidenti affinità con tutta la vicenda sottesa – il richiamo fatto dal giudice a quo al precedente specifico di Cass. 13394/2013, di conferma della sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato da parte di un collaboratore assunto con contratto di lavoro a progetto D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61 ritenendo rispondente ai requisiti di legge il progetto consistente nel mettere a disposizione di una società, acquirente di una concessionaria automobilistica, l’esperienza specifica e le conoscenze maturate in qualità di ex titolare, mediante una collaborazione coordinata e continuativa – in assenza di qualsiasi soggezione ad un potere direttivo datoriale – al fine dell’inserimento della nuova impresa nel mercato.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021