LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6758/2015 r.g. proposto da:
A.G., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Stefano Ambrosini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.P.A. in liquidazione, (cod. fisc. *****), in persona dei legali rappresentanti pro tempore avv. B.G., Dott. G.U. e Dott. M.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Salvatore Sanzo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Macario;
– controricorrente –
contro
***** S.P.A. con socio unico in liquidazione, (cod. fisc.
*****), con sede in *****, in persona dei legali rappresentanti pro tempore i liquidatori dottor C.C., professor Ma.Ma. e avv. Ba.St., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria di costituzione del 15 giugno 2017, dagli Avvocati F. Maccambruni, e Cristina Simoncelli, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Giulia n. 66, presso lo studio dell’Associazione professionale Rossi e associati;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 9.2.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
letta la requisitoria scritta depositata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, ha concluso con la richiesta di rinvio alla pubblica udienza ovvero di rimessione della causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
RILEVATO
CHE:
1. Il Dott. A.G. ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento ***** s.p.a. in liquidazione di un credito complessivamente ammontante ad Euro 770.585,70, affermato in riferimento allo svolgimento di incarichi di assistenza professionale in favore della società in bonis e rivendicato con rango prededucibile. Il giudice delegato del Tribunale di Milano ha invece ammesso il credito con privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, e limitatamente all’importo di Euro 156.000.
2. Proposta opposizione da parte del professionista e richiesto da parte di quest’ultimo il riconoscimento della natura prededucibile del credito e la determinazione di quest’ultimo nell’importo, in linea capitale, di Euro 450.000, il Tribunale di Milano ha rigettato la proposta opposizione, confermando pertanto il provvedimento di ammissione impugnato.
3. Il Tribunale ha ricordato, per quanto qui ancora di interesse, che il professionista aveva riferito gli onorari professionali a tre distinte attività, consistite: la prima nella consulenza dispiegata in ordine al contenzioso tributario già incardinato da ***** s.p.a., la seconda nella predisposizione di un piano di concordato preventivo accompagnato da una proposta di transazione fiscale e la terza nell’assistenza prestata successivamente al deposito del ricorso L.Fall., ex art. 161; ha inoltre evidenziato che l’oggetto della proposta opposizione L.Fall., ex art. 98 riguardava solo il riconoscimento del credito riferito all’attività professionale svolta per la predisposizione del piano di concordato e la richiesta prededuzione, secondo la misura già avanzata in sede di domanda di ammissione per Euro 450.000, con la conseguente definitività delle statuizioni in merito alla esclusione del credito per le altre due attività professionali sopra menzionate; ha, poi, osservato – quanto al valore ricognitivo del credito professionale del contenuto del ricorso L.Fall., ex art. 161 (nel quale la società proponente si era riconosciuta debitrice nei confronti del professionista nella misura di Euro 450.000) – che non poteva ritenersi controversa la circostanza della riconducibilità all’ A. dell’attività professionale svolta per la redazione del piano concordatario (considerato che il tribunale aveva già ammesso, per la stessa posta creditoria, il professionista per la diversa e minor somma di Euro 156.000) e che tuttavia l’asserita valenza ricognitiva del ricorso L.Fall., ex art. 161 doveva considerarsi del tutto irrilevante; ha comunque evidenziato che tale valore ricognitivo non poteva riconoscersi al predetto ricorso posto che giammai gli organi della procedura concorsuale e tramite essi la massa potevano trovare nella dichiarazione della società in bonis un elemento di vincolatività, ciò collidendo con lo stesso concetto di concorsualità; ha infine osservato che l’opponente, concentrando le difese solo sul profilo del valore ricognitivo del ricorso introduttivo della procedura concorsuale, non aveva comunque dimostrato, come era suo onere, il maggior credito (rispetto a quello già ammesso) discendente dallo svolgimento della sopra ricordata attività professionale; ha escluso la natura prededucibile del credito, perchè non ricorreva il presupposto dell’utilità per la massa dei creditori dell’attività svolta dal professionista, posto che la ***** s.p.a. aveva rinunciato alla domanda prima del provvedimento di ammissione al c.p. del tribunale.
4. Il decreto, pubblicato il 9.2.2015 e comunicato in pari data, è stato impugnato da A.G. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento ***** s.p.a ha resistito con controricorso.
5. Con memoria del 15 giugno 2017, la ***** S.P.A. con socio unico in liquidazione si è costituita nel presente giudizio di cassazione, evidenziando che il Tribunale di Milano, con decreto del 2 febbraio 2017, aveva dichiarato chiusa la procedura fallimentare in seguito alla omologazione del concordato fallimentare presentato da ***** s.p.a. in liquidazione e concludendo in senso adesivo alle richieste del Fallimento controricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 codice di rito, omesso esame di fatto decisivo. Si osserva che il tribunale avrebbe omesso di considerare che, nel corpo del ricorso L.Fall., ex art. 160 per l’ammissione al concordato preventivo sottoscritto dalla società debitrice era inserito, oltre all’elenco dei creditori (che non integrava un riconoscimento del debito), anche un espresso riconoscimento di quest’ultimo in favore dell’odierno ricorrente, idoneo a produrre gli effetti giuridici di cui all’art. 1988 c.c., ricognizione del debito che peraltro era anche opponibile al fallimento, ai sensi dell’art. 2704 c.c., in quanto contenuta documentalmente nel ricorso L.Fall., ex art. 161 e dunque incontestabilmente precedente alla dichiarazione di fallimento.
2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’erronea e falsa applicazione della L.Fall., art. 111, in relazione al mancato riconoscimento della richiesta prededuzione del credito di cui si chiedeva l’ammissione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.
3.1.1 Invero, il ricorrente non spiega in alcun modo come sia stato integrato il preteso riconoscimento del debito di cui invece il tribunale ha escluso la sussistenza con giudizio espresso non solo in termini strettamente giuridici, ma anche con una valutazione in fatto, trattandosi pur sempre dell’interpretazione di un atto, e cioè del riconoscimento del debito così come asseritamente contenuto nel ricorso per l’ammissione al concordato preventivo. Sul punto, il ricorrente si è infatti limitato solo ad allegare l’esistenza di una ricognizione di debito presente nel ricorso L.Fall., ex art. 161, senza nulla aggiungere nella descrizione del contenuto di tale dichiarazione e della sua collocazione all’interno del menzionato ricorso per l’ammissione al c.p., ricorso che peraltro era onere dell’odierno ricorrente allegare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per rendere autosufficiente il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.
3.2 Il secondo motivo è infondato.
Sul punto, occorre fornire continuità applicativa al principio già formulato nel recente arresto rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 639/2021 secondo cui la L.Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, non essendo, all’uopo, sufficiente la mera presentazione di una domanda di concordato che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta.
Ciò posto, risulta fatto pacifico e non contestato quello secondo cui, dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la ***** s.p.a. ha rinunciato in data 1 ottobre 2012 alla predetta domanda, così determinando la chiusura della procedura ancor prima della sua ammissione.
Ne consegue che, alla stregua del principio di diritto da ultimo ricordato e qui riaffermato, non può essere riconosciuta la richiesta prededuzione al credito del professionista.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021