Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4716 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11776-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BEVIGNANI 9, presso lo studio dell’avvocato CESARE FUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO LUCIANO FERRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6636/3/2018 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

CHE:

1. L.G., titolare di una pensione INPS integrativa, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’asserito silenzio rifiuto formatosi su una istanza di applicazione, sul trattamento previdenziale complementare, del regime fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, che prevedeva l’aliquota del 15%.

2. La CTP respingeva il ricorso per non avere il ricorrente indicato l’ammontare della propria richiesta.

3 Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando che nella fattispecie trovava applicazione ratione temporis il regime di agevolazione fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 4 entrato in vigore il 1 gennaio 2007.

5 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto da L.G. in quanto l’istanza rivolta all’Inps e all’Agenzia delle Entrate mancava dei requisiti essenziali per poter identificarla come istanza di rimborso e per poter far discendere, dal suo omesso riscontro, l’esistenza di un silenzio rifiuto.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere i giudici di seconde cure affermato l’inapplicabilità del regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 agli ex dipendenti pubblici in forza di quanto disposto dall’art. 23, comma 6 del medesimo decreto.

1.2 Con il terzo motivo viene censurata la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5 e 7, in combinato disposto con la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere l’impugnata sentenza affermato l’inapplicabilità del regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 ai soggetti i cui montanti previdenziali siano maturati anteriormente al 1 giugno 2007, specie quando abbiano iniziato a prestare servizio anteriormente al 29 aprile 1993, ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5 e 7.

2 I primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e del terzo motivo.

2.1 Come risulta dalle controdeduzioni svolte nel giudizio di appello e trascritte, pe parte che qui interessa, nel ricorso) l’odierna ricorrente aveva insistito nell’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dai contribuenti in primo grado per effetto dell’assenza di condizioni idonee a qualificare la richiesta indirizzata da L.G. all’Inps di determinazione dell’aliquota ridotta da applicare alla pensione integrativa alla stregua di una istanza di rimborso proposte dai contribuenti. Riguardo a tale questione non è dato rinvenire riferimento alcuno nella pronuncia di appello.

2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto affermato che “le domande prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonchè l’indicazione degli importi chiesti in restituzione non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perchè non consentono all’Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. Tale vizio non risulta neppure sanabile con il successivo deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, ciò in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell’assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all’impugnazione, del silenzio-rifiuto”. Integra, quindi, il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, la pronuncia con cui venga ritenuto legittimamente formatosi e dunque valido oggetto di ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, lett. g), il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso non contenente l’indicazione del quantum da rimborsare e dell’entità dei singoli versamenti” (cfr. Cass. n. 3250/2000 e 21400/2012).

2.3 Nella fattispecie, come si evince chiaramente ed inequivocabilmente dalla lettura del testo riprodotto nel ricorso, l’istanza del 19/12/2013, inviata alla Direzione Generale dell’Inps e all’Ufficio Territoriale di Frascati, contiene una richiesta all’Inps di provvedere al rilascio “di una certificazione in cui si attesti il nuovo importo imponibile della propria pensione integrativa rideterminato, a decorrere dal 1/1/2007, dopo il ricalcolo dell’aliquota fiscale, ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 al fine di poterlo esibire al suddetto Ufficio Territoriale competente”.

2.4 Si tratta all’evidenza di un invito diretto al sostituto di imposta e volto ad ottenere un prospetto che tenesse conto del più vantaggioso trattamento fiscale, previsto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 strumentale ad una successiva e distinta richiesta di rimborso al competente Ufficio fiscale delle somme indebitamente corrisposte all’Ente impositore.

2.5 A conferma della natura meramente interlocutoria ed esplorativa della richiesta del contribuente vi è la totale assenza di indicazione dei versamenti degli importi relativi all’ammontare dell’imposta e della determinazione degli importi chiesti in liquidazione da calcolarsi sulla base della certificazione ottenuta dall’Inps.

2.6 Tale istanza, non avendo i requisiti per potersi definire richiesta di rimborso, è del tutto inidonea a provocare la formazione del silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza dell’atto impugnabile quale necessario presupposto processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 21356/2012).

3. L’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre concorrono giusti motivi per compensare interamente le spese relativi ai giudizi di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

– condanna L.G. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.400 per compensi oltre spese prenotate a debito;

– compensa tra le parti le spese relative ai giudizi dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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