Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4720 del 22/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26653-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STODUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di ***** –

***** – *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.A. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, rideterminava sinteticamente il maggior reddito riferito all’anno di imposta 2009 operando le riprese fiscali ed irrogando le sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, e la Commissione Regionale Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello rilevando che la contribuente non aveva offerto alcuna prova volta a superare i coefficienti presuntivi di cui si era avvalsa l’Agenzia delle Entrate e che le censure formulate avverso la sentenza di appello erano prive di fondamento.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi. La contribuente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione viene dedotta la lesione del diritto della difesa per non avere la CTR statuito sull’istanza di rinvio dell’udienza di discussione del 12.12.2018 avanzata dal difensore del contribuente per gravi motivi di salute.

1.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per avere i giudici di seconde cure riconosciuto la legittimità della irrogazione delle sanzioni pur in assenza dell’elemento soggettivo.

1.2 Con il terzo motivo viene censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra parti costituito dalla questione dell’irrogazione della sanzione.

1.3 Con il quarto motivo si lamenta la errata rideterminazione del reddito per non aver la CTR tenuto conto della documentazione prodotta.

1.3 Con il quinto motivo la ricorrente deduce assoluta carenza di motivazione della sentenza essendosi i giudici di secondo grado, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, limitati a dichiarare prive di fondamento i motivi di appello.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (difetto di specificità).

2.1 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass. 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della mancata valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, produrlo in atti o di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso).

2.1 Tale onere è imposto anche nel caso in cui vengono fatti valere, come nella fattispecie, vizi processuali dell’impugnato provvedimento.

2.2 Sul punto la Corte in più di una occasione ha enunciato il seguente principio “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (cfr. Cass.22800/2017, Cass.20405/2006).

2.3 Nel caso in esame P.A. non ha riportato nel ricorso il contenuto di tale richiesta di rinvio del processo nè ha indicato la sede processuale dove reperirla non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare l’asserito errore commesso dalla CTR nel non prendere in considerazione una richiesta di differimento dell’udienza per legittimo impedimento.

3. Stante il carattere prioritario va preliminarmente esaminato il quinto motivo che è fondato con assorbimento degli altri motivi.

3.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

3.3 I giudici di seconde cure, dopo aver affermato nella parte in fatto della motivazione che la P. aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo omessa pronuncia sulla errata irrogazione della sanzione per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, carenza di motivazione delle statuizioni di primo grado e nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione così argomentano, in diritto, la propria decisione: “…Alla luce di quanto innanzi, puntualmente rilevato dai giudici di prime cure, le censure formulate avverso la sentenza impugnata appaiono prive di fondamento”.

3.4 Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, avendo la CTR completamente trascurato l’esame dei rilievi contenuti nei motivi di appello.

3.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello.

3.5 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

4. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472