LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9494-2019 proposto da:
COMUNE DI SCICLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 16, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO FONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PANATTERI;
– ricorrente –
contro
E.G.A., E.M., E.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI, 51, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SCIVOLETTO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE BISCARI;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1764/17 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 154/2019 depositata il 14-1-2019 e notificata il 13-2-2019 la Corte d’appello di Catania determinava in Euro 504.575 l’indennità di esproprio dovuta a E.G.A., E.O. e E.M., in relazione a terreno e fabbricato di cui al decreto di esproprio n. ***** del ***** emesso dal Comune di Scicli, e ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma corrispondente alla differenza tra l’indennità come sopra determinata e la somma già versata presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali in base a quanto specificato nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
2. Avverso la citata ordinanza il Comune di Scicli propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da E.G.A., E.O. e E.M.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la statuizione di rigetto dell’eccezione di tardività dell’opposizione alla stima, essendosi, a suo avviso, convertita in definitiva l’indennità provvisoria non accettata dagli espropriati in conseguenza dell’emissione del decreto di esproprio ed avendo la Corte d’appello omesso di valutare l’iter procedimentale. Deduce l’Ente ricorrente che gli espropriati avrebbero dovuto impugnare la determinazione dell’indennità di espropriazione entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio.
3.1. Con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto l’Ente ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’appello: a) condiviso le conclusioni della CTU, nonostante la superficialità dell’elaborato nella descrizione dei luoghi e nell’indicazione della consistenza dei terreni oggetto di esproprio, ricadenti in parte in zona destinata a verde pubblico e in parte in zona destinata ad attrezzature migliorative del verde pubblico (secondo motivo); b) aderito al criterio del valore di mercato senza considerare che le indagini svolte dal CTU, con riferimento ai prezzi di vendita applicati nella zona, che era di particolare pregio ed interesse ambientale, non erano complete e mancavano dell’indicazione delle fonti (terzo motivo); c) aderito acriticamente alle conclusioni del CTU sulla stima del fabbricato, senza tenere conto delle osservazioni critiche svolte dall’Ente espropriante (quarto motivo); d) determinato nella percentuale del 45% la perdita di valore dell’area residua, senza valutare le considerazioni critiche del Comune e senza disporre la rinnovazione della CTU (quinto motivo).
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le tante Cass. n. 3074/2018) “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, postulando che l’indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o con l’eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell’indennità ove non sia intervenuta, invece, alcuna stima definitiva”. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, anche secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennità di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21. La previsione dell’art. 54, che costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. – che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa -, si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dagli art. 20 T.U., commi 11 e 12; artt. 22, 23 T.U. e art. 26 T.U., comma 11, in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971, – la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva.
Solo nell’ipotesi in cui sia stata determinata l’indennità definitiva, ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici, inizia a decorrere il termine di decadenza previsto per l’azione di opposizione alla stima. Qualora, invece, come nella specie, non sia intervenuta alcuna stima definitiva secondo la procedura di cui si è detto, il termine di decadenza non ha neppure iniziato il suo decorso. Non ha, pertanto, alcun fondamento l’assunto dell’Ente espropriante secondo cui l’indennità diventa definitiva solo perchè trasfusa nel decreto di esproprio, poichè solo all’esito della procedura prevista dalla legge, ossia, come si è detto, quando l’indennità è determinata ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici, la suddetta indennità diventa definitiva.
La Corte di merito, sul presupposto incontestato che nel caso scrutinato l’indennità provvisoria non era stata accettata dagli E. e che mai era stata determinata quella definitiva secondo la procedura di cui si è detto, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto suesposti, ritenendo che le parti private avessero esercitato tempestivamente l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità.
5. Gli altri motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
5.1. Le censure sono inammissibili nella parte in cui sono formulate secondo il paradigma previgente del vizio motivazionale e denunciano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata. Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato nel 2012 – l’ordinanza impugnata è stata depositata il 10-1-2019-, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia”(Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).
5.2. Le doglianze sono infondate nella parte in cui denunciano l’omessa motivazione, atteso che, invece, l’ordinanza presenta una motivazione adeguata e superiore al “minimo costituzionale”. In particolare, la Corte di merito ha descritto i luoghi, dando conto delle caratteristiche delle due parti componenti il terreno prima dell’esproprio (la prima su cui era stata realizzata un’area attrezzata adibita a camping e la seconda che consentiva l’accesso al mare agli ospiti del camping), della zona urbanistica in cui il terreno era ubicato (“E” Agricola, sottozona “E1/a”), dell’inedificabilità legale, nonchè della stima del terreno effettuata dal C.T.U. con metodo sintetico-comparativo (Euro 12 mq.), sulla base dei prezzi di vendita in quella zona, nonchè evidenziando che in altro procedimento svoltosi dinanzi al medesimo ufficio in relazione a terreno sito nella stessa zona la stima era stata effettuata con valori pressochè uguali (Euro 13 mq.).
Anche in ordine alla stima del fabbricato espropriato e alla diminuzione di valore dell’area residua, rimasta in proprietà degli E., la Corte d’appello ha fornito idonea motivazione (pag. 4 ordinanza impugnata), riportando le considerazioni espresse dal C.T.U., che ha ritenuto condivisibili. Infine la Corte territoriale ha esaminato le osservazioni critiche formulate dall’Ente espropriante e le ha ritenute, motivatamente, infondate quanto alla consistenza dei terreni, rimarcando che i dati riportati nella consulenza tecnica erano quelli risultanti dalla documentazione prodotta dal Comune all’Agenzia del Territorio, nonchè generiche quanto alla perdita di valore dell’area residua, calcolata tenendo conto sia della perdita di offerta turistica, determinata dalla privazione di accesso diretto alla battigia, sia dei costi di ripristino degli impianti smantellati in conseguenza dell’esproprio del fabbricato.
Il Comune ricorrente formula una serie di deduzioni sostanzialmente dirette alla rivalutazione del merito e delle risultanze peritali e si duole della mancata rinnovazione della C.T.U.. Circa quest’ultima doglianza, per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 27415/2018 e Cass. n. 21525/2019) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovazione della C.T.U. e quella di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando, come nella specie, dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta. In particolare non sussiste la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.
A ciò si aggiunga che i controricorrenti hanno dedotto, richiamando le parti di interesse della C.T.U. (cfr. pag. n. 11, 12, 13, 14 e 15 del controricorso), che il consulente d’ufficio aveva puntualmente risposto a tutte le osservazioni critiche del Comune, il quale nulla osserva al riguardo nella memoria illustrativa.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021