LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18866-2019 proposto da:
U.D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI CANDORE 30 VILL. 56/58, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BIANCAMANO, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;
– ricorrente –
contro
***** SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA SANSONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO CARDAROPOLI, FRANCESCO MARIA LA MANTIA, ANTONIO MAIELLA;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto L. fall. ex art. 22, reso il 10 aprile 2019, n. 1017, la Corte di appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dall’Avv. Prof. U.d.V. avverso il decreto del 16 agosto 2018 con cui il tribunale di quella stessa città aveva respinto la sua istanza di fallimento nei confronti della ***** s.p.a..
1.1. In estrema sintesi, la corte partenopea ha considerato insussistente la legittimazione attiva del creditore istante/reclamante, attesa la ritenuta mancanza di prova di un rapporto debito credito autonomo tra quest’ultimo e la menzionata società.
2. Avverso tale provvedimento l’Avv. Prof. U.d.V. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste, con controricorso, la ***** s.p.a., eccependo, pregiudizialmente, la inammissibilità dell’avverso ricorso in ragione della non decisorietà e definitività del provvedimento impugnato, oltre che per la sua asserita tardività.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente all’esame dei formulati motivi – così, rispettivamente, rubricati: 1. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; 2. “Violazione di legge per mancanza della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e, comunque, per vizio motivazionale (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; 3. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – rileva il Collegio che l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che è assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento – al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo – non è idoneo al giudicato e non è, dunque, ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, dal momento che nessun istante è portatore di un diritto al fallimento del proprio asserito debitore (cfr. Cass. n. 17836 del 2019, in motivazione; Cass. n. 16411 del 2018; Cass. n. 5069 del 2017; Cass. n. 6683 del 2015) e men che meno lo è quest’ultimo. Tanto che neppure interessa quale sia la ragione per la quale l’iniziativa di fallimento sia stata respinta – per motivi di rito ovvero per l’apprezzamento di circostanze di fatto ostative o per l’enunciazione di principi di diritto (cfr. Cass. n. 17836 del 2019, in motivazione; Cass. n. 19446 del 2011; Cass. n. 15018 del 2001).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’ U.d. al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. Prof. U.d.V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021