LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2439/2013 R.G. proposto da:
I.A. difeso in proprio giusta indicazione con memoria difensiva, con domicilio eletto in Roma, via Caetana n. 13/A presso l’avv. Umberto Graziani;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 156/15/12 depositata il 04/06/2012 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mucci Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha respinto l’appello del contribuente e quindi confermato la pronuncia della CTP di Caserta che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a sei motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della memoria e dell’annesso documento depositato in data 14 ottobre 2020, in quanto irrispettosa dei termini processuali;
– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento stante l’omessa comunicazione al contribuente dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione sia di fronte alla CTP sia di fronte alla CTR, risultando apocrifa la firma apposta sull’avviso di ricevimento relativo a tali atti;
– il motivo è inammissibile;
– invero, poichè a fondamento dello stesso è posta la natura apocrifa della firma apposta negli avvisi di ricevimento di cui si è detto, era onere di parte ricorrente trascrivere o produrre in questa sede di Legittimità detti avvisi, così come le comunicazioni di fissazione di pubblica udienza e i verbali delle udienza in parola dalle quali risulta l’assenza del difensore del contribuente; diversamente questa Corte – risultando non rispettato il principio di “autosufficienza” dei motivi di ricorso in cassazione – non è posta in grado di prender cognizione di quanto necessario a esaminare e decidere i motivi ridetti;
– è ben vero che a pag. 2 del ricorso si riassume sinteticamente il fatto relativo alla formulazione dell’istanza di discussione in pubblica udienza in primo grado e la proposizione di un motivo di appello alla CTR sul punto, ma è altrettanto vero che tali elementi sono solo indicati, senza alcuna riproduzione o trascrizione degli atti di causa dai quali si possa evincere prima e verificare poi la loro esistenza nel processo;
– ad ogni modo, poi, la doglianza quanto all’asserito vizio della sentenza d’appello con riferimento alla natura apocrifa delle firme sugli avvisi di ricevimento delle comunicazioni degli avvisi di fissazione dell’udienza di fronte alla CTP, è pure inammissibile per carenza di interesse;
– occorre sottolineare, infatti, che l’asserita violazione non rientra nei casi, tassativi, di retrocessione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59, secondo il quale “1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.”:
– già questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19579 del 24/07/2018) ha affermato che in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la “retrocessione” del giudizio in primo grado, poichè tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dal detto D.Lgs., art. 59, l’appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia e, in termini, si è anche statuito come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15530 del 30/06/2010) in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi;
– analogo esito, dunque, assiste la situazione lamentata, atteso che la CTR – anche nell’ipotesi della sussistenza del vizio – avrebbe dovuto limitarsi a decidere la causa nel merito, non potendo i vizi oggetto di denuncia in nessun caso far regredire il giudizio di fronte alla CTP, nè la proposta querela assumere rilievo ai fini della decisione della causa;
– quanto poi al giudizio d’appello, la stessa sentenza della CTR da atto dell’avvenuto deposito di memorie illustrative, con cui la parte aveva chiesto la sospensione della sentenza della CTP, circostanze che la parte si limita – in totale difetto di autosufficienza come rilevato – a contestare in termini generici, neppure avendo avuto cura di dedurre e precisare in quali specifici profili sia stato leso il suo diritto di difesa, posto che la deduzione di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 2948 del 10/02/2006; Cass. n. 7108 del 17/03/2008);
– il secondo motivo denuncia, con riguardo alla medesima circostanza, motivazione apparente resa dalla CTR in ordine alla stessa, costituente punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, e contestuale violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con derivante nullità del procedimento e della sentenza;
– il motivo è infondato;
– invero, la sospensione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, della cui assenza il contribuente si duole, non era effettivamente rilevante proprio in quanto il giudizio in nessun caso poteva tornare all’esame della CTP come illustrato in sede di decisione che motivo che precede;
– il terzo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per omessa o insufficiente motivazione su questione sollevata nel ricorso di primo grado e riproposta in appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 112 c.p.c., del principio di capacità contributiva, e denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR non considerato la documentazione prodotta dal contribuente (in particolare le matrici di assegni emessi nel corso del 2003 con indicazione del nome del beneficiario) e relativa ai costi sostenuti nell’anno, con conseguente mancato riconoscimento di tali costi;
– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando in alcun modo trascritti nè riportati in ricorso elementi atti a fornire a questa Corte alcuna informazione sull’esistenza e le caratteristiche degli assegni in parola, di guisa che la Corte non è in grado di apprezzare nè decidere il contenuto del motivo;
– il quarto motivo di ricorso si incentra sulla insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente, illogicità manifesta sulla circostanza della mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione alle indagini bancarie; denuncia anche la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impugnato in difetto di allegazione dell’autorizzazione di cui sopra all’avviso di accertamento;
– il motivo è infondato, sia pur dovendosi correggere in parte sul punto la motivazione della pronuncia gravata;
– con riguardo alla doglianza relativa alla mancata allegazione dell’autorizzazione all’avviso di accertamento, va richiamata quella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017) secondo la quale l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7 (nel testo applicabile “ratione temporis”), ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente;
– poi, con riguardo alla doglianza relativa alla completa mancanza in atti dell’autorizzazione questa Corte ha specificamente chiarito che in tema di accertamento, la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie non rende le stesse illegittime, nè comporta l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, in conformità alla concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13353 del 28/05/2018; Sez. 5 -, Ordinanza n. 9480 del 18/04/2018), ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio;
– va sottolineato come in questo caso, la CTR abbia motivato nel senso che “l’autorizzazione non si è resa necessaria ed indispensabile”; in realtà essa avrebbe dovuto rectius e a scanso di equivoci osservare come la sua mancanza non possa sic et simpliciter invalidare l’avviso di accertamento;
– tal mancanza, certamente irregolare, non risulta però sufficiente a provocare in via automatica la caducazione dell’atto derivante dall’utilizzo delle risultanze dell’indagine finanziaria non autorizzata; perchè ciò accada deve sussistere l’ulteriore requisito consistente nel derivare, da tal mancanza autorizzatoria, un concreto pregiudizio per il contribuente che sia in grado di inficiare il risultato finale del procedimento e quindi l’accertamento medesimo (cfr. Cass. 26 settembre 2014, n. 20420; Cass. 21 luglio 2009, n. 16874; Cass. 15 giugno 2007, n. 14023);
– va precisato poi, quanto alle argomentazioni del contribuente sul punto, che risultano inconferenti i rimandi operati in ricorso per cassazione a giurisprudenza di questa Corte (pag. 16 prime righe del ricorso) che si occupa delle ben diversa ed irrelata fattispecie relative ai casi in cui per l’esercizio di attività istruttoria sia necessaria l’autorizzazione del Pubblico Ministero;
– ne deriva che, in difetto della deduzione e prova (che non risulta presente in alcuna sede dei giudizi di merito) della sussistenza del concreto pregiudizio necessario di cui si è appena detto, deve concludersi per l’infondatezza del motivo;
– con il quinto motivo di ricorso il ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione e dell’omesso esame delle eccezioni formulate quanto all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP al contribuente per non avere la CTR, valutando superficialmente la documentazione prodotta, riconosciuto non soggetto ad IRAP il contribuente;
– il motivo è fondato;
– effettivamente, a fronte delle risultanze chiare e incontestate del PVC della Gdf del 31 marzo 2009, dal quale si evinceva l’insussistenza dell’autonoma attività organizzata (difettando in capo al ricorrente, come accertato dai militari e ritenuto anche dalla CTR, sia la disponibilità di collaboratori sia la mancanza di mezzi strumentali), il giudice dell’appello avrebbe dovuto dedurre la non assoggettabilità del medesimo ad IRAP risultando superflue le indicazioni in dichiarazione, anche alla luce della mancata presentazione di detta dichiarazione;
– infatti, diversamente da quanto ritiene la CTR, ove sia l’Amministrazione a dar prova della insussistenza dell’autonoma organizzazione rilevante a fini IRAP è del tutto ultroneo ed illogico ritenere che sia il contribuente a sua volta a dover dar prova di tal circostanza di fatto non potendo certo ritenersi qualitativamente diversa la prova fornita dall’Erario rispetto alla prova fornita dal contribuente;
– il sesto motivo di gravame si incentra sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. e denuncia la nullità della sentenza per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione, anche con riferimento alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1, alla utilizzabilità delle presunzioni nel diritto tributario, sulla illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, vigente ragione temporis quanto al c.d. “raddoppio” dei termini;
– il motivo è infondato;
– va premesso che (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018) il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto;
– e ciò è proprio quanto è avvenuto nel caso che ci occupa, avendo la CTR deciso dopo aver disatteso implicitamente ma chiaramente le eccezioni di cui al motivo in esame;
– effettivamente, invero, la pronuncia gravata dà atto in premessa anche delle questioni ritenute pretermesse per disattenderle nella parte motiva prendendo posizione implicitamente ma chiaramente in senso contrario ad esse;
– conclusivamente va dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettati il secondo, il terzo, il quarto e il sesto, mentre va accolto il quinto motivo;
– la sentenza è quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021