Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4748 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9209/2013 R.G. proposto da:

IL GATTO ‘85 S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Enzo Adamo e dall’Avv. Francesco Perini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Antonio Chinotto 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 25/68/2012 depositata il 14 febbraio 2012 (per mero errore materiale il timbro del depositato indica l’anno 2011), non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva parzialmente accolto tanto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate quanto l’appello incidentale della società Il Gatto ‘85 S.p.a., esercente attività di compravendita di immobili, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo n. 91/05/2009 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi della contribuente, aventi ad oggetto quattro avvisi di accertamento IVA, IRPEG, IRAP per gli anni di imposta 2003-6, con cui erano stati determinati maggiori redditi imponibili non dichiarati in applicazione di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e disconosciuti costi non di competenza e non inerenti.

– La sentenza della CTP annullava le riprese fiscali relative alla rideterminazione delle rimanenze finali delle opere ultra-annuali ed ai conseguenti ricavi non dichiarati, confermando nel resto gli atti impositivi. A fronte dell’appello principale circa l’annullamento dei rilievi relativi alla rideterminazione delle rimanenze finali e in ordine alle riprese per ricavi non dichiarati annullati, e dell’appello incidentale circa il mancato riconoscimento delle provvigioni quali costi non di competenza nei periodi di imposta accertati, la CTR ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. In particolare, da un lato sono stati confermati gli avvisi di accertamento relativamente ai costi non di competenza per rimanenze finali di opere ultrannuali, confermati gli avvisi relativi ai maggiori ricavi limitatamente ad Euro 110.126,89 (cantiere *****) oltre ad Euro 40.000 (cantiere *****) per l’anno di imposta 2004 e ad Euro 258.628,54 per l’anno di imposta 2005; dall’altro, sono stati annullati i recuperi delle provvigioni quali costi non di competenza.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato ad un motivo, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. I difensori della contribuente da ultimo depositano atto di rinuncia al mandato difensivo.

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paramento ex art. 360 c.p.c., comma 1 – la contribuente argomenta “sulla asserita erroneità della motivazione della sentenza impugnata e sulla asserita violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 93 comma 5”, lamentando il fatto che gli atti impositivi impropriamente avrebbero ricostruito il c.d. “costo del venduto” dei cantieri senza tener conto del fatto che gli immobili il cui scambio forma oggetto dell’attività di impresa della contribuente, vanno ricompresi tra i c.d. “immobili merce” i quali, sul piano fiscale, finchè non sono ultimati e ceduti, concorrono alla formazione del reddito d’impresa come variazione delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 92 TUIR, ed è inammissibile.

– Il motivo nel suo complesso può essere sussunto nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come riconosciuto anche dalla controricorrente, e del n. 5 quanto al denunciato vizio motivazionale e presenta sia profili di inammissibilità sia di infondatezza.

– In primo luogo, quanto alla tecnica redazionale, va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Infatti, “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.” (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

– Lo sviluppo dell’unica complessiva censura si pone in contrasto con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali. La ricorrente infatti, in luogo di censurare la sentenza impugnata e farlo specificamente, adduce argomenti di stretto merito attinenti alla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, mancando di calibrare il ricorso alla stregua delle caratteristiche del processo di legittimità. Sotto tale profilo le censure sono dunque inammissibili.

– In secondo luogo, quanto quanto alla parte del mezzo di impugnazione in cui è denunciato il vizio motivazionale, va ribadito che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

– La censura contenuta in ricorso in parte qua si limita a riproporre le medesime argomentazioni già motivatamente disattese dal giudice del merito, chiedendo una revisione dell’apprezzamento dei fatti e del complesso degli elementi di prova preclusa al giudice di legittimità.

– In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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