LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3053/2015 R.G. proposto da:
Equitalia Sud spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto in Roma, viale Gioacchino Rossini 18;
– ricorrente –
contro
S.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fatica, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Giovanna Elisabetta 24;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6493/20/14, depositata il 30 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal relatore Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.N. ha impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Equitalia Gerit spa non si è costituita.
La CTP di Roma, con sentenza n. 120/6/2011, ha accolto il ricorso.
Equitalia Sud spa, società incorporante del precedente agente per la riscossione, ha proposto appello che la CTR del Lazio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6493/20/14, ha respinto l’appello.
Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
S.N. ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che S.N. ha contestato con il controricorso la tardività dell’appello di parte ricorrente, perchè quest’ultima non si era costituita e non aveva depositato memorie o documenti nei termini di legge.
Al riguardo, si osserva che la contestazione è inammissibile per violazione del principio di specificità, non avendo il contribuente neppure indicato quando la presunta costituzione dell’appellante sarebbe avvenuta e quale fosse il termine entro cui questa avrebbe dovuto verificarsi per essere tempestiva.
2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, avendo errato la CTR a ritenere che le relate di notifica delle cartelle di pagamento non fossero idonee a “dimostrare alcunchè”.
La doglianza è fondata.
Infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessario presentare in giudizio la copia della cartella stessa (Cass., Sez. 6-3, n. 23902 dell’11 ottobre 2017).
Pertanto, la CTR non poteva negare rilievo alle dette relate.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 215 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe errato nel dare valore dirimente alla avvenuta contestazione di conformità all’originale delle copie prodotte delle relate di notifica.
La doglianza è fondata.
Infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 5, n. 24323 del 4 ottobre 2018; Cass., Sez. 6-3, n. 23902 dell’11 ottobre 2017; Cass., Sez. 3, n. 10326 del 13 maggio 2014).
Se ne ricava che la CTR ha errato nell’affermare che il semplice disconoscimento delle copie in questione all’originale da parte del contribuente ne avrebbe impedito l’utilizzazione, essendo tenuto il giudice di appello a valutarne in concreto, sulla base dell’istruttoria svolta, l’efficacia probatoria.
4. Con il terzo motivo parte ricorrente contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, perchè la CTR avrebbe ritenuto tardiva la produzione di documenti in appello.
La doglianza è fondata.
Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018).
Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per sè non può escluderne la valenza probatoria, qualora non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifico accertamento.
5. Il ricorso va accolto integralmente e la sentenza cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso integralmente, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè decida la causa nel merito ed in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021