LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26219/2017/R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Serracapriolapv srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo De Michele ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Panaro n. 25, presso lo studio dell’Avv. Francesco Visco;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2495/17, depositata il 26 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal relatore Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Serracapriolapv srl ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento notificatole il 28 giugno 2012 dall’Ufficio provinciale del Territorio di Foggia, con il quale era stato rettificato il classamento da lei proposto con la procedura DOCFA, ripristinando l’originaria categoria catastale con incremento della relativa rendita.
La CTP di Foggia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 117/03/13, ha accolto in parte il ricorso.
La società contribuente ha proposto appello.
La P.A. si è costituita, proponendo appello incidentale.
La CTR Puglia, con sentenza n. 2495/2017, ha accolto l’appello principale e respinto l’incidentale.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio poichè la CTR non avrebbe tenuto conto che la rettifica in questione era avvenuta in seguito a stima diretta, con la conseguenza che la motivazione dell’avviso di accertamento era sufficiente perchè riportava gli elementi astratti posti a base della pretesa, con l’indicazione della tipologia dell’immobile, specificandone gli identificativi catastali, e dei parametri utilizzati per attribuire la rendita, la cui eventuale verifica era da rinviare al successivo momento contenzioso.
Inoltre, la CTR non avrebbe considerato che la rettifica della dichiarazione DOCFA della società contribuente si era fondata sugli stessi elementi indicati nella medesima dichiarazione, il valore dei quali era stato semplicemente oggetto di una diversa valutazione tecnica.
Le doglianze sono fondate.
Il giudice di appello non ha tenuto conto che, nel caso in esame, la rettifica era avvenuta in seguito a stima diretta del bene.
Al riguardo, la giurisprudenza afferma che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura c.d. DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Ne consegue che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., Sez. 6-5, n. 17971 del 9 luglio 2018).
In aggiunta a ciò, si è chiarito che, ove l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura c.d. DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio medesimo e della classe conseguentemente attribuita al bene, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass., Sez. 5, n. 2268 del 3 febbraio 2014).
Nella specie, vi era stata la detta stima, ma, nonostante ciò, la CTR ha affermato che avrebbero dovuto essere resi noti gli estremi identificativi catastali degli impianti siti in ***** (menzionati per la comparazione), nonchè gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio che avrebbero determinato gli ulteriori valori di comparazione richiamati in atti e la loro entità.
Inoltre, l’avviso di accertamento aveva menzionato un cespite ubicato in ***** quale ulteriore termine di paragone, del quale si conoscevano solo i dati catastali e la classe, mentre, secondo il giudice di appello, avrebbero dovuto essere riportati la natura, il costo di costruzione del bene e dei singoli elementi ed il prezzo del prodotto.
Peraltro, alla luce dell’avvenuta stima diretta del bene, non era necessario indicare tutti gli elementi summenzionati per motivare adeguatamente l’atto, essendo sufficiente che fosse stato reso identificabile quantomeno il bene in ***** e che fossero stati palesati i dati oggettivi acclarati dall’ufficio medesimo e la classe conseguentemente attribuita al bene.
L’eventuale congruità dei riferimenti effettuati dalla P.A. avrebbe, poi, dovuto essere oggetto di accertamento nel giudizio di merito.
D’altronde, si osserva che la CTR non ha tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale per il quale “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate e sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass., Sez. 6-5, n. 31809 del 7 dicembre 2018).
Nella specie, non risulta che il giudice di appello abbia considerato quanto dedotto da parte ricorrente, ovvero il fatto che i dati dichiarati dal contribuente non erano stati disattesi, essendovi stata solo una nuova valutazione tecnica del valore economico dei beni classati.
2. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, che provvederà a decidere il giudizio nel merito, applicando i principi di cui in motivazione, anche in ordine alle spese di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, applicando i principi di cui in motivazione, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021