Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4751 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26544/1.016TRG. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G. e F. srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Di Siena ed elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, n. 1515/17, depositata il 5 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La G. e F. srl ha presentato una denuncia Docfa con la quale ha proposto una rendita di Euro 13.208,00 rettificando quella precedentemente dichiarata.

L’Agenzia del Territorio di Bergamo ha variato tale rendita ad Euro 31.021,20 con avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente.

La CTP di Bergamo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 727/2014, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1515/2017, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3, comma 1, poichè la CTR non avrebbe tenuto conto della completezza della motivazione dell’avviso di accertamento.

La doglianza è infondata.

Infatti, la CTR ha accertato che nell’avviso di accertamento non erano stati riportati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della rettifica nè il contenuto della stima sintetica, “costituita da un insieme di numeri sul cui significato e sulla cui congruità era difficile districarsi”.

In particolare, ha verificato che l’Ufficio non aveva basato la propria stima in rettifica sugli stessi fatti allegati dalla società contribuente nella proposta DOCFA, ma aveva tenuto conto di elementi ulteriori, che avevano inciso significativamente sulla variazione catastale e con riferimento ai quali non era stata fornita alcuna motivazione.

Pertanto, deve trovare applicazione il principio per il quale, in tema di procedura DOCFA, l’avviso di accertamento con allegata relazione di stima UTE, ove sia fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, è sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita, trattandosi di fa inter partes pacifici che non devono essere provati dall’Ufficio, tenuto, invece, anche a mezzo di allegazione di stima UTE, a rendere note le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento ad esempio con riferimento ai prezzi medi – che il contribuente ben. può contrastare anche con il deposito di perizie o relazioni tecniche, nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge (Cass., Sez. 5, n. 8344 del 24 aprile 2015).

Al contrario, nel caso vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente di natura non meramente tecnica, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6-5, n. 17971 del 9 luglio 2018).

Nella specie, ricorre proprio quest’ultima ipotesi, atteso che la P.A. ha fornito una valutazione dell’immobile in esame prescindendo in gran parte dagli stessi dati indicati nella proposta DOCFA.

2. Il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di soggetto ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di quella controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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