Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4753 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16740-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PARMA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA BIANCHI;

– controricorrente –

e contro

B.A., B.P.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, sez. distaccata di Parma, depositata il 29/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

RITENUTO

che:

1. Immobiliare Parma s.r.l. in liquidazione ed i soci B.P. e B.A. impugnavano gli avvisi di accertamento notificati alla società ed ai soci, questi ultimi per il reddito da partecipazione, relativamente agli anni 1999, 2001, 2002, 2003 e 2004. La società ed i soci impugnavano altresì le cartelle esattoriali loro notificate con cui l’agenzia delle entrate, sulla base della sentenza di primo grado, aveva iscritto a ruolo i due terzi della maggiore imposta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68. La commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva parzialmente i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento, previa riunione degli stessi, determinando il valore del maggior ricavo non contabilizzato da imputare agli anni di imposta in contestazione in Euro 110.275,00. Con altra sentenza rigettava i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali. La società ed i soci proponevano, con due distinti atti, appello avverso la sentenza riguardante gli avvisi di accertamento ed avverso la sentenza riguardante le cartelle. La commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, riuniva i due appelli e li accoglieva entrambi annullando gli avvisi di accertamento impugnati e le cartelle esattoriali sul rilievo che il valore del maggior ricavo non contabilizzato da imputare all’anno di imposta 2004, così come determinato dall’ufficio, non era giustificato.

2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resistevano con controricorso, illustrato con memoria, i contribuenti.

3. I contribuenti B.P. e B.A. dichiaravano di avvalersi delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 10, 3 la Corte, preso atto di un tanto, rinviava la causa a nuovo ruolo.

L’Agenzia delle entrate dava atto che i contribuenti avevano effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione e l’Avvocatura dello Stato, con nota del 25 febbraio 2020, instava affinchè fosse dichiarata l’estinzione parziale del giudizio limitatamente a B.A. e B.P. e fosse fissata l’udienza per la prosecuzione della causa riguardante Immobiliare Parma s.r.l..

CONSIDERATO

che:

1. La Corte prende atto del perfezionamento della definizione agevolata richiesta da B.A. e B.P., per il che va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio limitatamente ai predetti controricorrenti, con compensazione delle spese. La causa va, poi, decisa nel merito con riguardo al ricorso proposto da Immobiliare Parma s.r.l. in liquidazione.

2. Con l’unico motivo la ricorrente deducè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha annullato in toto gli avvisi di accertamento impugnati sulla base del solo rilievo relativo al fatto che il valore del maggior ricavo non contabilizzato da imputare all’anno di imposta 2004, così come determinato dall’ufficio, non era giustificato. Sennonchè con gli atti impositivi impugnati l’agenzia delle entrate aveva contestato per l’anno 1999 uno storno di ricavi ingiustificati per indebita emissione di una nota di credito di Euro 563.408,00 e tale rilievo non era stato impugnato. Conseguentemente la CTR non avrebbe potuto annullare in toto gli avvisi di accertamento ma avrebbe dovuto confermare la legittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società relativamente all’anno 1999 per lo storno di ricavi ingiustificato e degli avvisi di accertamento notificati ai soci per il reddito da partecipazione dipendente da tale maggiore ricavo contestato.

3. Osserva la Corte che le eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso svolte dalla controricorrente sono infondate.

Invero il ricorso si appalesa autosufficiente poichè l’agenzia delle entrate ha esposto sinteticamente le ragioni adducendo di aver eccepito nel giudizio di primo grado il fatto che il rilievo, contenuto negli avvisi di accertamento, del maggior ricavo per l’anno 1999 derivante dalla nota di credito non era stata fatta oggetto di contestazione. La CTP, accogliendo implicitamente l’eccezione proposta, ha annullato i soli avvisi di accertamento con cui era stato determinato il valore del maggior ricavo non contabilizzato da imputare all’anno di imposta 2004. L’odierna ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto nel ricorso il testo dell’atto di appello proposto dalla società e dai soci avverso la sentenza di primo grado da cui si evince che l’unica contestazione verteva sulla determinazione del maggior ricavo non contabilizzato da imputare all’anno di imposta 2004, per il che la questione afferente il maggior ricavo derivante dal disconoscimento della nota di credito non era stata sottoposta all’esame della CTR. A tal punto non incombeva sull’agenzia delle entrate l’onere di eccepire la formazione del giudicato sulla questione del maggior ricavo derivante dal disconoscimento della nota di credito, proprio perchè la pronuncia implicitamente resa sul ò punto non era stata fatta oggetto di censura. Non assume rilevo, poi, il fatto che l’agenzia delle entrate non abbia trascritto nel ricorso il testo degli originari ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisi di accertamento loro notificati in quanto rilevano unicamente le domande proposte congiuntamente dalla società e dai soci con l’unico atto di appello proposto avverso la sentenza che, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento, aveva determinato il valore del maggior ricavo non contabilizzato da imputare all’anno di imposta 2004 in Euro 110.275,00.

4. In ordine al motivo proposto, si osserva che la ricorrente ha indicato la norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in luogo di quella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Da ciò non può, tuttavia, farsi derivare l’inammissibilità del ricorso in quanto dal motivo proposto è dato evincere inequivocabilmente che essa intendeva censurare la nullità della sentenza per aver la CTR pronunciato extra petita. Invero l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012). Ciò posto, il ricorso è fondato in quanto la CTR ha annullato nella totalità gli avvisi di accertamento impugnati senza tener conto che la questione afferente il maggior ricavo per l’anno 1999 derivante dalla indebita emissione della nota di credito di Euro 563.408,00 non era stato fatto oggetto di censura.

Mette conto, poi, considerare, che l’agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR limitatamente alle statuizioni relative agli avvisi di accertamento e con esclusione delle statuizioni relative alle cartelle, con riguardo alle quali ha dichiarato di non avere interesse.

5. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va accolto con esclusione del rilievo afferente il maggior ricavo per l’anno 1999 derivante dalla indebita emissione della nota di credito di Euro 563.408,00. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente a B.A. e B.P. e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate proposto contro Immobiliare Parma s.r.l. in liquidazione, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente con esclusione del rilievo afferente il maggior ricavo per l’anno 1999 derivante dalla indebita emissione della nota di credito di Euro 563.408,00. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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