LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1834-2015 proposto da:
D.T.A., CONFEZIONI LAILA DI D.P.S. & C.
SNC, D.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE DINOIA;
– ricorrenti –
nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1940/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 03/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
RITENUTO
che:
1. Confezioni Laila di D.P.S. e C. s.n.c. ed i soci D.P.S. e D.T.A. proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia n. 1940/13/14 con atto notificato, il 17 dicembre 2014. L’agenzia delle entrate ha svolto controricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha comunicato che nelle more del giudizio la società ha definito la controversia aderendo alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ed ha versato i relativi importi. I contribuenti hanno altresì dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. La Corte prende atto del perfezionamento della definizione agevolata richiesta da Confezioni Laila di D.P.S. e C. s.n.c. e dai soci D.P.S. e D.T.A., per il che va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021