LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18216-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO COMERCI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORIS MARIA NISI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 808/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 808/08/14, depositata il 28 aprile 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento originariamente impugnato, relativo a IRPEF, IVA, IRAP e altro per l’anno 2006;
2. il ricorso è affidato a un unico motivo;
3. il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, per avere la sentenza errato nella lettura degli atti processuali e riscontrato una totale carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, che reca invece, secondo la ricorrente, un richiamo al p.v.c. del ***** e deve pertanto dirsi adeguatamente motivato, sia pure “per relationem”;
2. il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
3. l’Agenzia ricorrente, pur avendo affermato, nell’epigrafe del ricorso stesso, che la sentenza impugnata le è stata notificata il 16 maggio 2014, non ha depositato – nè unitamente al ricorso, nè successivamente – copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione; in tal modo, l’Agenzia non ha assolto all’onere posto a suo carico, a pena appunto di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;
4. al riguardo, va ricordato che la sanzione dell’improcedibilità è stata ripetutamente affermata da questa S.C., in quanto il deposito della copia notificata della sentenza “è funzionale al riscontro – da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve”; pertanto, “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (così Cass. 19/09/2014, n. 19759, sulla scorta di Cass., Sez. U., 16/04/2009, n. 9005);
5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021