Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4772 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4105-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio “DI TANNO E ASSOCIATI”, rappresentata e difesa dagli Avvocati ENRICO PAULETTI e ROSAMARIA NICASTRO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1271/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 30/16/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. avverso avviso di accertamento IRAP 2006;

la contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017 , art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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