Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4774 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12033-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE BARTOLI, rappresentata e difesa dallo stesso e dall’Avvocato GIULIO DENIS giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5003/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

P.A. propone ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 397/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento IRPEF 2006;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1.1. l’Agenzia delle entrate ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuto pagamento del dovuto da parte della contribuente a seguito dell’adesione alla definizione agevolata della controversia D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

1.2. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;

1.4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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