Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4776 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07134/2014 R.G. proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 40 presso lo studio dell’avv. Bruno Biscotto, che lo rappresenta e difende con l’avv. Emanuele Urso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/01/13 della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, depositata in data 23 agosto 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato ingiustificati due versamenti effettuati da P.A. sul proprio conto corrente e quindi dovuta la maggior imposta a fini Irpef contestata al contribuente, confermando per il resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato fondata la ripresa a tassazione per la minor somma di Euro 194.650, relativamente agli anni di imposta 2004 e 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che era corretta l’allegazione a sospetto delle movimentazioni del conto corrente del contribuente effettuate per contanti, siccome protratte nel tempo, riferite peraltro anche ad acquisto di un immobile, sicchè era del tutto inverosimile che potessero essere state regolate sempre per contanti nel rapporto fiduciario tra il contribuente e la propria sorella. Fondato era invece l’appello incidentale dell’Ufficio, posto che la vendita di un orologio e di pietre preziose non aveva trovato alcun riscontro probatorio in atti, non avendo il contribuente ottenuto dalla banca alcuna documentazione idonea allo scopo.

3. Per la cassazione della citata sentenza, P.A. ricorre con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. Con istanza del 10 giugno 2019, il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione in base alle previsioni del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016.

5. Questa Corte, con ordinanza resa in esito alla camera di consiglio del 27 giugno 2019, rilevato che l’elenco dei documenti che attesterebbero la cessazione della materia del contendere non risultava notificata all’Avvocatura generale dello Stato, ha assegnato termine al ricorrente per eseguire la notificazione alla controparte, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

6. Con memoria del 20 settembre 2019, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuto adempimento a quanto ordinato.

CONSIDERATO

che:

1. La documentazione depositata dal ricorrente, che risulta notificata all’Agenzia delle Entrate in data 17 settembre 2019, contiene la prova dell’integrale pagamento del debito quantificato nel provvedimento di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione del *****;

2. tale circostanza, non contestata dalla controricorrente, determina l’accoglimento dell’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016;

3. Le spese di lite, stante l’esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti;

4. la natura della definizione della lite non dà luogo a provvedere in tema di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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