LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15674/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2564/26/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 12 dicembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. La Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare a G.G. il 60% dell’imposta Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, per i periodi dal 2002 al 2008, accogliendo l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato sulla relativa istanza del contribuente.
2. Ha rilevato il giudice di appello che l’istanza di rimborso era da accogliere, in quanto i signori M.G. e M.P., nel periodo oggetto di rimborso, erano residenti nel Comune di ***** (FG), e dunque in un Comune rientrante nel territorio di applicazione delle disposizioni fiscali agevolative per le zone terremotate, che prevedevano tra l’altro proprio il rimborso del 60% delle imposte pagate nel periodo di sospensione.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi. L’intimato G.G. non si è costituito in questa fase.
4. Con ordinanza interlocutoria resa in esito alla camera di consiglio del 27 giugno 2019, questa Corte ha disposto l’acquisizione dei fascicoli di ufficio della fase di merito, onde valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso, disponendo rinvio a nuovo ruolo.
5. Esperito l’incombente, la causa è stata fissata per la discussione all’udienza odierna.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di rispondere alle deduzioni contenute nelle memorie illustrative di appello che evidenziavano la pendenza di una procedura di infrazione al diritto unionale avviata contro l’Italia dalla Commissione Europea proprio con riferimento alla legislazione di favore per le zone terremotate, tra cui quella applicabile alla fattispecie.
b. Secondo motivo “Violazione dell’art. 108 T.F.U.E., comma 3, del Reg. (CE) n. 659 del 1999, artt. 11 e 17, e succ. modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di rilevare che, in esito alla comunicazione dell’apertura della procedura di infrazione, lo Stato italiano ha sospeso l’applicazione delle misure agevolative introdotte con il D.L. n. 185 del 2008; e laddove avrebbe comunque omesso di sospendere il proprio giudizio in attesa della decisione Euro unitaria.
Il ricorso va accolto.
1. I due motivi di impugnazione, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
2. La questione dell’interferenza dell’accertamento comunitario per il tramite della procedura di infrazione avviata contro l’Italia e la legislazione di favore applicabile alla fattispecie (D.L. n. 185 del 2008, convertito in L. n. 2 del 2009), risulta dedotta dall’Agenzia delle Entrate alla cognizione della CTR nella memoria depositata innanzi a quel giudice in data 29 novembre 2014.
3. Tanto comporta che il giudice di appello aveva l’obbligo di verificare l’incidenza di quanto dedotto nella fattispecie, attesa la sicura rilevanza delle conseguenze della decisione comunitaria sulla applicabilità delle agevolazioni invocate nel caso di cui si discute; la questione è, comunque, rilevabile d’ufficio, attenendo alla interpretazione della legge applicabile al rapporto controverso.
4. Nelle more del giudizio, la procedura di infrazione è stata definita e questa Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3070 del 08/02/2018 e giurisprudenza conforme ivi citata) ha espresso in proposito il condivisibile principio, che va ribadito secondo cui, in tema di aiuti di Stato erogati ad un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia de minimis di cui all’art. 92 TFUE (e del regolamento applicabile), la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b), ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale: ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che deve essere evitata una sovra-compensazione dei danni subiti dall’impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto).
5. In particolare, la Commissione Europea, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549-final (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti; conf. Cass., n. 22377/2017 e n. 29905/2017, cit.), stabilisce che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (tra cui il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter, n.d.r.) che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, Par. 3, sono incompatibili con il mercato interno”.
6. E’ fatta salva l’ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale” che “al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013, o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (dec. cit., art. 2), o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1” (sull’applicazione del Trattato, artt. 92 e 93 – ora artt. 87 e 88 – a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino alla concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (dec. cit., art. 3).
7. Secondo la Commissione UE “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (dec. cit., par. 134).
8. La sentenza impugnata, che di tali principi non ha tenuto conto, va quindi cassata; il giudice del rinvio, identificato nella Commissione tributaria regionale della Puglia, in Foggia, rinnoverà il giudizio applicando i citati principi alla fattispecie per cui è causa, e provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in Foggia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021