Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4780 del 23/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20817-2019 proposto da:

B.E., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PORCELLI;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, e per essa doValue Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70 presso lo studio dell’avvocato EMAUELE LI PUMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO LAZZINI;

– controricorrente –

contro

CREDITO FONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandatario con rappresentanza di BRAMITO SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO SILVESTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 872/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GRAZIOSI CHIARA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 5 luglio 2017, accoglieva una domanda di dichiarazione di simulazione di contratto di compravendita proposta da Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. nei confronti di R.M. ed B.E.; nella causa era intervenuta autonomamente pure Unicredit S.p.A.

Il R. e la B. proposero appello, cui resistettero le altre parti.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pronunciata il 10 aprile 2019 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello per non avere addotto argomentazioni contrarie alle ragioni della sentenza impugnata.

Il R. e la B. hanno proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Unicredit, e si è difesa con altro controricorso Credito Fondiario S.p.A.. Quest’ultima ha depositato anche memoria.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si basa su un unico motivo, che denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., adducendo che l’atto di appello aveva presentato gli specifici motivi che secondo la corte territoriale invece aveva affermato che non sarebbero stati sussistenti e individuabili nel gravame.

In effetti, pur non essendo argomentati in modo particolarmente approfondito, i motivi evidenziati ora dagli attuali ricorrenti realmente nell’atto d’appello sussistono e sono conformati in misura sufficientemente specifica, da cui ben si comprende tanto il loro oggetto quanto la confutazione di determinate parti della impugnata sentenza che hanno per obiettivo.

Non si può non rilevare, d’altronde, che la qualità dei motivi sotto il profilo del tenore e dello sviluppo delle loro argomentazioni e quindi dell’approfondimento di quanto prospettato deve essere distinta, ai fini dell’applicazione dell’art. 342 c.p.c., dal reale presupposto che la norma impone affinchè la doglianza non incorra in inammissibilità, ovvero la identificabilità dei contenuto della censura stessa e la sua pertinenza con una determinata parte della impugnata sentenza del giudice di primo grado.

Il ricorso merita quindi accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza d’appello e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472