LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33212-2018 proposto da:
A.L., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CARLUCCI;
– ricorrenti –
contro
AP.AL., D.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CENSI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA GRIPPA;
– controricorrenti –
contro
MCE LOCAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della MILO SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA, 4 presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO PANINI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MARIA PANINI;
– controricorrente –
contro
BANCA CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. S.A., debitore della “Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe” (d’ora innanzi, “la Banca”), nel 2013 si separò dalla propria moglie A.L., e nel quadro delle condizioni di separazione cedette alla moglie la propria quota di proprietà indivisa (un mezzo) di un immobile sito a *****.
2. La banca creditrice, sostenendo che tale cessione avvenne in frode dei propri diritti creditori, nel 2014 convenne S.A. e A.L. dinanzi al Tribunale di Taranto, affinchè fosse dichiarata l’inefficacia nei propri confronti della suddetta cessione, ai sensi dell’art. 2901 c.c..
Nel giudizio intervennero volontariamente Ap.Al. e D.C., i quali allegarono di essere anch’essi creditori dell’alienante, e domandarono che la cessione sopra descritta fosse dichiarata inefficace anche nei propri confronti.
3. Con sentenza 3 febbraio 2017 il Tribunale di Taranto accolse la domanda.
La sentenza venne impugnata con separati atti, poi riuniti, dai due soccombenti.
Con sentenza 31 luglio 2018 n. 348 la Corte d’appello di Taranto rigettò il gravame.
La Corte d’appello, dopo avere ritenute infondate tutte le doglianze degli appellanti concernenti la violazione di varie regole processuali, nel merito della domanda ritenne che:
-) correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la cessione del diritto reale non avesse una funzione solutoria, ma costituisse un atto di liberalità;
-) le altre valutazioni compiute dal Tribunale circa la revocabilità dell’atto, l’esistenza e la validità del credito vantato dalla banca, l’esistenza dell’eventus damni e del consilium fraudis, non erano state impugnate e su esse si era formato il giudicato.
La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da S.A. e A.L. con ricorso fondato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso:
-) la MCE Locam s.p.a., nella veste di mandataria della MILO SPV s.r.l., quale cessionaria in blocco di vari crediti della banca creditrice, ivi compreso quello che la banca stessa intese garantire con l’azione pauliana;
-) Ap.Al. e D.C. (con un controricorso unitario).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 281 sexies c.p.c..
Deducono che in primo grado la causa venne decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ma nell’udienza fissata per la discussione orale dinanzi al Tribunale non vi era stata alcuna discussione, nè il Tribunale aveva dato lettura del dispositivo o della motivazione della sentenza.
La relativa nullità era stata dedotta come motivo di appello, ma la Corte d’appello lo rigettò, ritenendo che dal verbale dell’udienza tenuta dinanzi al Tribunale il 3 febbraio 2017 emergeva che la causa era stata discussa e decisa in udienza, con sentenza depositata alle ore 14:43.
I ricorrenti impugnano tale statuizione osservando che la Corte d’appello avrebbe sostanzialmente travisato il contenuto del verbale dell’udienza di discussione svoltasi in primo grado, perchè avrebbe attribuito “dignità di verbale ad annotazioni che non sono sottoscritte da nessuno che comunque nulla dicono circa gli adempimenti prescritti dall’art. 281 sexies c.p.c..
1.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto i ricorrenti non riassumono nè trascrivono il contenuto del verbale del cui travisamento si dolgono.
In ogni caso il motivo è infondato alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui “la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udiena, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motiva.zione” (Sez. 3, Sentenza n. 2736 del 12/02/2015, Rv. 634400 – 01).
2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per aver accolto la domanda, proposta dai due interventori, a tutela di crediti fondati su una sentenza non ancora passata in giudicato.
2.1. Il motivo è inammissibile perchè prescinde dal contenuto della sentenza impugnata.
Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo l’esercizio dell’azione pauliana a tutela di un credito contestato e sub iudice non era stata impugnata, e su essa si era formato il giudicato.
Tale ratio decidendi non viene impugnata dai ricorrenti.
In ogni caso il motivo sarebbe infondato nel merito, pacifico essendo che la revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di crediti litigiosi (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01).
3. Col terzo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo apodittico e senza alcuna connessione logica il rigetto del motivo d’appello con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
3.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo è inammissibile perchè i ricorrenti non trascrivono, nè riassumono, in quali termini il giudice di primo grado aveva – in tesi – inadeguatamente motivato la propria decisione, ed in quali termini la sentenza di primo grado era stata impugnata su questo punto.
In ogni caso, lo si rileva ad abundantiam, il motivo è infondato, in quanto alle pagine 5-6, primo capoverso, la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per le quali la cessione di proprietà doveva ritenersi un atto di liberalità, e non un pagamento con effetti solutori.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna S.A. e A.L., in solido, alla rifusione in favore di Ap.Al. e D.C., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) condanna S.A. e A.L., in solido, alla rifusione in favore di Ap.Al. e D.C., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.A. e A.L., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021