LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33290-2018 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ARENA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI BENEVENTO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 684/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 C.V. convenne dinanzi al Giudice di pace di Benevento la prefettura di Benevento, esponendo che:
-) era stato amministratore, e poi liquidatore, della società “Agenzia Funebre Palombi s.r.l.”;
-) in tale veste aveva emesso vari assegni bancari, tratti su un conto corrente intrattenuto dalla suddetta società con la Banca Popolare di Novara;
-) questi assegni erano stati protestati per mancanza di provvista; -) la prefettura di Benevento aveva segnalato il nominativo dell’attore al “registro dei protesti” e agli altri organi di vigilanza in materia creditizia, causando discredito e danno economico ad esso attore. Premessi questi fatti, l’attore chiese di dichiarare l’illegittimità della segnalazione del protesto alla Banca d’Italia e la condanna “dell’ente convenuto o chi di ragione” al risarcimento del danno.
2. Con sentenza 245/15 il Giudice di pace di Benevento rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
Con sentenza 12.4.2018 n. 684 il Tribunale di Benevento rigettò il gravame.
Ritenne il Tribunale che:
-) la segnalazione del nominativo dell’attore alla centrale rischi della Banca d’Italia venne adottata all’esito di un procedimento sanzionatorio avviato dalla prefettura ai sensi della L. n. 386 del 1990, cui l’intimato non si era opposto, concluso dall’ordinanza-ingiunzione n. 42931;
-) la segnalazione compiuta dalla prefettura era pertanto un atto dovuto ai sensi del combinato disposto della L. n. 386 del 1990, artt. 2 e 9 in virtù dei quali, ai fini della irrogazione della sanzione prevista dalla suddetta L. n. 386 del 1990, art. 2, “per traente deve intendersi chiunque emetta assegni bancari senza l’autorizione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente”.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.V. con ricorso fondato su un solo motivo.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso, ma ha solo depositato un “atto di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9, comma 1, della L. 386/90.
Sostiene che, avendo egli sottoscritto l’assegno protestato nella veste di amministratore di una società, la quale era titolare del conto corrente, “traente” dell’assegno doveva essere considerata la società e non lui, e alla Banca d’Italia doveva essere segnalato il nome della società, non il suo.
Deduce – questo sembra essere il senso della sintetica illustrazione del motivo – che nel caso di emissione di assegni privi di provvista da parte del rappresentante di una persona giuridica dovrebbe distinguersi il soggetto destinatario della sanzione amministrativa, dal soggetto il cui nominativo va trasmesso alla Banca d’Italia, ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 10 bis.
Pertanto, secondo il ricorrente, il rappresentante di una persona giuridica che emetta un assegno a vuoto può essere sanzionato, ma alla centrale rischi andrà comunicato non il suo nominativo, ma quello della persona giuridica di cui è rappresentante.
1.1. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, per insufficiente assolvimento dell’onere di esposizione chiara dei fatti di causa, e di indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda. L’assunto su cui poggia l’intero ricorso, infatti (assunto che comunque sarebbe infondato, per quanto si dirà), è che la Prefettura di Benevento abbia commesso un fatto illecito nel segnalare all’archivio informatizzato il suo nominativo quale traente di assegni senza provvista.
Tale segnalazione sarebbe a sua volta illegittima, in quanto gli assegni risultati privi di provvista erano stati da lui sottoscritti nella qualità di amministratore della “Agenzia Funebre Palombi con la conseguenza che il protesto oggetto della segnalazione si sarebbe dovuto levare nei confronti della società, e non del suo rappresentante.
1.2. Orbene, le regulae iuris ripetutamente affermate da questa Corte in tema di responsabilità per illegittima levata del protesto sono poche e chiare:
a) chi sottoscrive un assegno nella qualità di rappresentante del debitore cartolare deve indicare in modo chiaro ed inequivoco, sul titolo stesso, la suddetta qualità, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, ex art. 14 (Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 28/06/2005, Rv. 582650 – 01);
b) se tale qualità è indicata, il protesto va levato nei confronti del rappresentato (Sez. 1, Sentenza n. 25371 del 12/11/2013, Rv. 628964 01);
c) se tale qualità non è indicata, il protesto va levato nei confronti di chi ha apposto la firma di traenza, abbia o non abbia la qualità di rappresentante del titolare del conto corrente (Sez. 2, Sentenza n. 10417 del 29/04/2010, Rv. 612876 – 01).
1.2. E’ dunque evidente, alla luce di tali regole, che colui il quale intenda dolersi in sede di legittimità della illegittima levata d’un protesto e della dannosità dei suoi effetti, avrebbe l’onere ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, innanzitutto di:
a) trascrivere o riassumere in modo chiaro e compiuto il tenore letterale del titolo protestato;
b) trascrivere o riassumere in modo chiaro e compiuto il tenore letterale dell’atto di protesto.
Ed infatti prospettare in sede di legittimità che il giudice di merito abbia erroneamente applicato le regole che presiedono alla levata dei protesti ed alla relativa segnalazione alla centrale dei rischi, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui titoli protestati e sui successivi atti di comunicazione tra l’autorità amministrativa e quella di vigilanza creditizia.
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Di questi tre oneri, tuttavia, il ricorrente non ne ha assolto alcuno. Il ricorso, infatti:
-) non riferisce il tenore letterale dei titoli protestati;
-) non riferisce chi levò il protesto;
-) non riferisce il tenore letterale del protesto;
-) non riferisce chi compì la segnalazione alla centrale rischi;
-) non riferisce per quale ragione la condotta della prefettura si sarebbe dovuta ritenere colposa.
Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assumono travisati da parte della Corte d’appello, e dei fatti che si assumono scorrettamente da essa inquadrati sub specie iuris.
2. In ogni caso e nel merito, lo si rileva solo ad abundantiam, il motivo sarebbe stato infondato.
La L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 2 commina una sanzione amministrativa a carico di chi emetta un assegno senza provvista, che viene irrogata dal prefetto.
Tuttavia la legge nulla immuta circa le regole del protesto. Il prefetto irroga la sanzione al protestato, ma non è il prefetto che effettua il protesto.
In particolare:
-) se un assegno non viene pagato per assenza di provvista, è chi ha levato il protesto che deve darne notizia al prefetto (L. n. 386 del 1990, art. 8 bis)
-) se non è levato il protesto, l’informazione va data dalla banca trattaria (L. n. 386 del 1990, art. 8 bis);
-) è la banca trattaria (e non il prefetto) che ha l’obbligo di “iscrive(re) il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’art. 10 bis”, e cioè l’archivio informatizzato gestito dalla Banca d’Italia (L. n. 386 del 1990, art. 9, comma 1);
-) il prefetto è tenuto a comunicare all’archivio informatizzato non la levata del protesto o il mancato pagamento, ma una circostanza ben diversa: e cioè l’avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa (D.M. 7 novembre 2001, n. 458, art. 4, il quale è il regolamento sul funzionamento dell’archivio informatizzato).
Irrogazione che, nel caso di specie, è pacificamente avvenuta, e avverso la quale l’opposizione dell’incolpato è stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
Il prefetto, dunque, irroga sanzioni, ma non leva protesti, nè effettua comunicazioni di protesti all’archivio informatizzato.
2.1. Da ciò consegue che il motivo di impugnazione è erroneo nel suo presupposto giuridico, e cioè che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il traente d’un assegno privo di provvista, il quale abbia agito quale rappresentante d’una società, può essere solo sanzionato ma non “segnalato”.
Ed infatti, vera o falsa che fosse tale valutazione, comunque chi leva il protesto e chi compie la segnalazione del protesto non è la prefettura, e di conseguenza questa non poteva essere chiamata a rispondere d’un atto che non aveva compiuto.
La prefettura ha comunicato l’avvenuta irrogazione della sanzione, ma quest’ultima non poteva dirsi un atto illegittimo: sia perchè l’opposizione avverso la stessa era stata rigettata; sia perchè gli illeciti amministrativi di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 1 e 2, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l’assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall’amministratore della società stessa (Sez. 2, Sentenza n. 10417 del 29/04/2010, Rv. 612876 – 01).
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021