Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4805 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30666-2018 proposto da:

S.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO SIMONETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1808/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente ricorreva avverso preavviso di fermo emesso a cautela del credito relativo a sette cartelle concernenti tasse automobilistiche dovute alla regione Lazio;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’appello della parte contribuente improcedibile per non avere il contribuente provato – mediante il deposito del relativo avviso d ricevimento – la notifica dell’appello alla regione Lazio: il collegio, all’udienza del 5 dicembre 2017 – alla presenza del procuratore costituito per l’appellante – ha rilevato tale circostanza ed ha ordinato a quest’ultimo di provvedere ad integrare il contraddittorio entro 30 giorni “da oggi”, vale a dire dalla data dell’udienza, e a depositare la relativa prova entro 45 giorni dal 5 dicembre 2017 e constatava che la rinnovazione della notifica era avvenuta solo il 24 gennaio 2018 (con raccomandata spedita lo stesso giorno) e quindi tardivamente;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità

della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, artt. 14 e 53, nonchè degli artt. 101,102,115 e 132 c.p.c. in quanto la prova del richiesto tempestivo adempimento era già in atti, ed era stata depositata in cancelleria con memoria del 15 dicembre 2017 da cui risultava un avviso di ricevimento della regione Lazio in data 12 luglio 2017 ed inoltre, a seguito dell’ordinanza (in data 5 dicembre 2017 ma depositata in cancelleria solo il 29 dicembre 2017) che ordinava l’integrazione del contraddittorio, aveva tempestivamente (il 24 gennaio 2018) adempiuto alla richiesta di integrazione del contraddittorio.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Infatti, esaminati gli atti del procedimento davanti alla Commissione Tributaria Regionale, così come consentito alla Cassazione qualora si lamenti un “error in procedendo”, si è potuto constatare che effettivamente la parte contribuente aveva provveduto a depositare in cancelleria, tramite memoria depositata presso la Commissione Tributaria del Lazio il 15 dicembre 2017 (prot. n. 39495 del 2017), l’avviso di ricevimento della regione Lazio – spedito il 7 luglio 2017 – che reca la data del 12 luglio 2017 ed inoltre l’ordinanza datata 5 dicembre 2017 che ordinava l’integrazione del contraddittorio è stata depositata in cancelleria, come riportato dalla stessa ordinanza, solo il 29 dicembre 2017, cosicchè in ogni caso il contribuente aveva altresì tempestivamente (il 24 gennaio 2018) adempiuto alla richiesta di integrazione del contraddittorio;

ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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