LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13222-2019 proposto da:
T.G.L., nella qualità di legale rappresentante della società ERG WIND 4 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MINCIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 801/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
1. La Erg Wind 4 s.r.l., proprietaria di un impianto aerogeneratore (macchinario generatore di energia elettrica sfruttando l’azione del vento) aveva presentato una DOCFA per la variazione della rendita catastale che tenesse conto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015. A seguito della verifica effettuata, veniva determinata una rendita catastale ritualmente notificata mediante avviso di accertamento, che veniva impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente quanto al doversi escludere dal computo della rendita catastale la cd. torre, mentre riteneva correttamente esplicitata la motivazione dell’avviso quanto alle modalità del calcolo.
La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con la sentenza n. 801/1/2018, respingeva l’appello principale della parte contribuente e dichiarava inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate perchè tardivo osservando che l’avviso di accertamento contiene una ampia motivazione atteso il rinvio alla relazione di stima ove sono stati riportati i criteri predeterminati per legge che concorrono alla valutazione dell’immobile: in particolare la natura del procedimento di stima con riferimento agli immobili di tipo speciale rientranti nella categoria D si fonda sul criterio della stima diretta a seguito della presentazione della DOCFA da parte del contribuente. Punto centrale del calcolo riguarda l’inclusione nel calcolo della torre in acciaio destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, che deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore e della potenza del vento e che pertanto, seppur imbullonata, presenta caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi a cinque motivi la quale, in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento di tutti e cinque i suddetti motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, la quale, in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia rimessa alla pubblica udienza oppure alle sezioni unite della Cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta omessa pronuncia su specifica questione riguardante la ritrattabilità della dichiarazione DOCFA laddove ha affermato esservi un opificio industriale classificabile nella categoria D/1 quando invece avrebbe dovuto dichiarare l’esistenza di un semplice terreno agricolo, dato che un terreno agricolo e un basamento di cemento in campagna o sulla cima di una montagna non costituiscono un opificio industriale.
Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, per avere la CTR avallato la incongrua determinazione catastale in Euro 4.260,00 con l’inclusione della sola torre a fronte della rendita definitiva sino al 31.12.2015 di Euro 4.400,00 che comprendeva anche la navicella e il rotore.
Con il terzo e quinto motivo si duole la ricorrente della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di motivare con riferimento alla circostanza che l’avviso di accertamento attribuiva una rendita catastale di poco inferiore rispetto a quella precedentemente accertata pur non computando alcuni beni (navicella e rotore) che invece erano stati inclusi nel calcolo della rendita e che rappresentavano il valore preponderante di un aereogeneratore.
La stessa omissione viene censurata con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
2.1. La pronuncia della CTR infatti, nel ritenere che al fine della determinazione della rendita dovessero essere computati elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nella DOCFA, si è implicitamente pronunciata relativamente alla ritrattabilità della dichiarazione DOCFA, ritenendo tale ritrattazione valida ma irrilevante nel senso che ha preso in considerazione la tesi sostenuta dal ricorrente e l’ha ritenuta infondata. Infatti, secondo questa Corte, in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento agli immobili per i quali sia stata proposta la rendita con la procedura DOCFA, il contribuente può chiedere l’applicazione del regime di determinazione dell’imponibile basato sul criterio del cd. “prezzo-valore”, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5 e la relativa istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica di cui al detto art. 52, comma 4, con la conseguenza che l’errata indicazione in atto di un valore catastale inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione degli ordinari criteri di legge non comporta la decadenza dal regime del prezzo-valore, non assumendo rilevanza il maggiore valore reale dichiarato (Cass. n. 3409 del 2019); inoltre, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018).
E’ evidente pertanto che – a prescindere dalla sua emendabilità (dal momento che, qualora contenga un’errata indicazione dei dati che esprimono la volontà negoziale, il contribuente può far valere l’errore solo se fornisce la prova della sua riconoscibilità e dell’essenzialità dello stesso, in forza di quanto stabilito dall’art. 1427 c.c.: Cass. nn. 15241 e 6046 del 2020) – l’eventuale errore in L cui sia incorsa la parte contribuente è irrilevante nel senso che non ha inciso negativamente a detrimento della parte contribuente, non essendo la pubblica amministrazione tenuta ad attenersi a quanto dichiarato dalla stessa parte nella Docfa ma dovendo fare una valutazione complessiva delle circostanze alla luce di tutti gli elementi in suo possesso, potendo per ipotesi giungere anche a conclusioni più favorevoli per il contribuente rispetto a quelle proposte e prospettate dallo steso contribuente (Cass. SU n. 16457 del 2020; Cass. SU n. 9338 del 2018).
3. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono meritevoli di accoglimento.
Con la proposta di un nuovo accatastamento la contribuente ipotizzava lo scorporo – dall’originario valore catastale, che comprendeva il terreno, il basamento in cemento armato, la cabina, la torre e l’impianto aereogeneratore – di tutta la porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica identificata unitariamente nell’aerogeneratore e nella torre su cui il primo viene ad essere inscindibilmente installato. Ciò che residuava all’esito di tale attività di accatastamento, pertanto, risultava essere la componente immobiliare costituita da terreno, basamento e cabina. L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’inquadramento catastale proposto dalla società e ha inserito il valore della torre confermando l’irrilevanza catastale della componente impiantistica “interna”. E’ pacifico che il procedimento di determinazione della rendita, tanto quello proposto dalla contribuente quanto quello seguito dall’Agenzia, sia quello della stima diretta, sulla base del valore venale degli immobili riferito al biennio catastale di riferimento (anni 1988-1989) moltiplicato il tasso di fruttuosità stabilito nel 2%. E’ altresì incontestato che lo stesso metodo di valutazione era stato seguito con il classamento precedente alla presentazione della Docfa da parte della contribuente con rendita di Euro 4.400,00. Tale risultato è stato ottenuto, come si evince dal “conteggio estimativo” riprodotto nel ricorso, sommando i valori dei singoli cespiti (ove il valore nettamente maggiore – superiore di ben oltre due terzi rispetto al valore complessivo – è quello di Euro 200.000,00 della navicella completa di impianti) e applicando il saggio di fruttuosità del 2%. Orbene, non si comprende come, pur escludendo dal computo finale il valore della navicella completa di impianti, di gran lunga preponderante, sia stato possibile determinare una rendita catastale pari ad Euro 4.260,00 – inferiore appena di meno di un ventesimo rispetto a quella fissata sino al 31.12.2015 che teneva conto del gruppo meccanico navicella/rotore E’ dunque evidente, alla luce della manifestamente irragionevole metodologia di calcolo seguita e dell’esame del valore della navicella completa di impianti, che è stata applicata una rendita catastale incongrua (Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827, n. 21828 del 2020).
4. Pertanto, infondato il primo motivo di impugnazione e fondati tutti gli altri motivi, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, perchè, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento: a) accerti se la torre costituisca oppure no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21; b) determini la rendita catastale dell’opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge.
PQM
La Corte, ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione e fondati il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021