LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26492-2019 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LANCUBA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI NAPOLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 763/20/82019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento riferite a tributi Irpef, Irap e IVA per gli anni 2005 e 2007 deducendo che non gli erano state notificate.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento attraverso consegna a mani al portiere, rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello confermando la regolarità della notifica delle cartelle avvenuta a mani del portiere dello stabile di residenza del contribuente e disattendo tutte le censure e le eccezioni che riguardavano il merito della pretesa fiscale in quanto non fatte valere con l’impugnazione delle cartelle.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge avendo la CTR erroneamente ritenuto comprovata la notificazione delle cartelle di pagamento sulla scorta di mere fotocopie.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame da parte della CTR circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituiti dalla carenza di prova della notifica, dalla prescrizione del credito e dei compensi per la riscossione.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica). Si è inoltre precisato che “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”. (ex plurimis, Cass. n. 24323 del 2018).
Nella fattispecie non risulta che il ricorrente abbia, al di là di una mera generica contestazione, indicato in modo specifico le anomalie o le incongruità delle copie della documentazione relative alla notifica che potessero far dubitare della loro conformità agli originali. Per contro i giudici di seconde cure dopo aver correttamente enunciato i principi sopra esposti richiamando i precedenti di questa Corte hanno tratto aliunde, ossia dalla richiesta del contribuente di rateizzazione degli importi dovuti con pagamento da parte del contribuente di alcuni ratei così compiendo una vera e propria ricognizione del debito, la prova che il contribuente aveva avuto piena cognizione delle pretese tributarie azionate e che quindi le copie della documentazione relative alla notifica corrispondevano agli originali.
Il secondo motivo è inammissibile perchè il motivo di impugnazione non impugna la ratio decidendi della sentenza della CTR secondo la quale l’avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento impedisce alla CTR di esaminare gli altri motivi riguardanti il merito dell’accertamento, essendosi ormai consolidata la pretesa tributaria: infatti, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione (nella specie la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento), esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione e detta sentenza configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182 del 2020).
Pertanto, infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile il secondo, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021