LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29462-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
METALLURGICA FMC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI 4, presso lo studio dell’avvocato FRADEANI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERAFINI ALBERTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 354/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata l’8/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008 per IVA con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione spese di sponsorizzazione per fatture emesse dall’Unione sportiva Pergolese ritenute relative ad operazioni inesistenti;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo, conformemente a Cass. n. 15781 del 2017, che poichè la delega in atti è impersonale e non indica il nome del destinatario della stessa, essa non è conforme ai requisiti fissati dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto la delega di firma effettuata sarebbe conforme all’art. 42 cit. perchè l’Ufficio aveva provveduto a depositare in allegato alle controdeduzioni di primo grado l’ordine di servizio contenente l’attribuzione delle deleghe di firma;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nell’omissione della circostanza di fatto della sottoscrizione della delega e della precisa indicazione dei nominativi del delegato e del delegante;
ritenuto di poter esaminare congiuntamente i motivi di impugnazione, in quanto con entrambi si lamenta l’erroneità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale laddove ha riconosciuto l’invalidità della delega;
considerato che, secondo questa Corte: la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019);
la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 8814 del 2019);
ritenuto pertanto che la CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha considerato invalida la delega di firma, pur contenuta all’interno di un ordine di servizio – riportato integralmente dal ricorrente nel rispetto al principio di autosufficienza – rispondente alle suddette indicazioni giurisprudenziali (e in particolare l’avviso era sottoscritto dal soggetto effettivamente delegato, era chiara la provenienza del soggetto e dell’Ufficio delegante, erano chiari i ruoli e le funzioni rivestiti da delegante e delegato e trattavasi non di delega di funzioni ma di semplice delega di firma, come emerge chiaramente dall’avviso di accertamento oggetto del contendere e dalla disposizione di servizio n. 30/2013 riportate correttamente nel corpo del ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza dello stesso – la quale, sia nella sua intestazione sia nel contenuto del testo, si esprime chiaramente in termini di delega di firma e a tale delega fa riferimento nella sostanza) e addirittura contenente il nominativo del soggetto delegato;
ritenuto pertanto fondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, ritenuto fondati entrambi i motivi di impugnazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021