LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19256-2019 proposto da:
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.M., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA BARI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3484/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente A.M. avverso una sentenza della CTP di Bari, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da quest’ultimo proposto avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha accolto il ricorso del contribuente, limitatamente a tre cartelle di pagamento, ritenendo per due di esse nulla la relativa notifica e, per la terza, ritenendo prescritta la relativa pretesa tributaria, pur confermando l’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per le residue cartelle;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 345 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente per due censure, di cui una relativa alle modalità di notifica delle cartelle ed un’altra relativa alla prescrizione; ed entrambe dette censure non erano state sottoposte al vaglio del giudice fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado; invero il principio del divieto dello jus novorum era da intendere come impedimento alla presentazione in appello di motivi di ricorso, i quali non avessero formato oggetto del ricorso di primo grado; e la questione relativa alle modalità di notifica delle cartelle sottese all’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata inammissibilmente introdotta dal contribuente solo con la memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, mentre la questione relativa alla prescrizione era stata addirittura proposta in secondo grado;
che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuta nulla la notifica di due cartelle, recanti numeri finali 823 e 188, poste a fondamento dell’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, siccome notificate a mezzo del servizio postale, ma con consegna a persona diversa dal destinatario, in quanto non sarebbe stata inviata a quest’ultimo una seconda raccomandata; al contrario l’Agenzia delle entrate non era tenuta ad inviare tale seconda raccomandata, essendo da ritenere valida e completa la notifica, se effettuata, come nel caso in esame, nelle mani di persona, qualificatasi come moglie del destinatario;
che il contribuente non si è costituito;
che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione è fondato solo con riferimento all’eccezione di prescrizione;
che, invero, dall’esame della sentenza di primo grado, emerge che l’eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle sottese all’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta essere stata ritualmente proposta dal contribuente fin dal suo ricorso introduttivo e non, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate ricorrente, in sede di memorie D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32;
che, con riferimento all’eccezione di prescrizione, si osserva che, dall’esame degli atti, essa risulta essere stata inammissibilmente proposta per la prima volta in grado di appello;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15740 del 2012; Cass. n. 24478 del 2018), la prescrizione dei crediti tributari contenuti in cartelle di pagamento non è rilevabile di ufficio e non è conseguentemente deducibile per la prima volta in appello, ostandovi il chiaro disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, essendo il termine prescrizionale per sua natura un termine di carattere generale, che non era posto specificamente a favore dell’amministrazione finanziaria ed era riferito ad un diritto del contribuente, già compiutamente maturato e rientrante nella sua libera disponibilità; e, dall’esame degli atti, non risulta che il contribuente abbia proposto l’eccezione in questione nel corso del giudizio di primo grado;
che è fondato il secondo motivo di ricorso;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 946 del 2020; Cass. n. 10037 del 2019), in tema di riscossione delle imposte, qualora, come nella specie, la notifica della cartella di pagamento sia stata eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario e consegna a persona diversa dal destinatario, è unicamente richiesto che tale ultima persona sia individuata dal notificante come legittimata alla ricezione; e, nella specie, sussisteva tale legittimazione, in quanto la persona che aveva ricevuto gli atti si era qualificata moglie del destinatario; in tal caso era solo richiesto che la stessa apponesse la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza che fosse necessario inviare una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982;
che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, limitatamente alla questione relativa all’eccezione di prescrizione, nonchè del secondo motivo di ricorso, in relazione ai quali la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate per quanto di ragione, nonchè il secondo motivo, in relazione ai quali cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; Così deciso in Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021