Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4826 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9681-2020 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIALE G.

MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato AGNIIELLI MANUELA, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5680/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

A.C. propose appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma che respinse il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva rigettato l’istanza di protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, umanitaria.

Con sentenza emessa il 19.9.19, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello notificato il 5.4.19, perchè tardivo, non proposto nel termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza, eseguita il 17.7.18, ovvero nel termine lungo semestrale (scaduto il 14.12.18).

Ricorre in cassazione A.C. con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero.

RITENUTO

Che:

L’unico motivo di ricorso deduce l’erronea motivazione della sentenza impugnata, relativa alla tardività dell’appello, nonchè la violazione e falsa applicazione delle norme sulla remissione in termini, in quanto la Corte territoriale, rilevando che la mancata traduzione dell’ordinanza del Tribunale nella lingua conosciuta dal ricorrente non costituisse un vizio legittimante la remissione in termini per la proposizione dell’appello, aveva rigettato l’istanza del ricorrente.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla Pubblica udienza.

Invero, secondo un recente orientamento di questa Corte, in tema di protezione internazionale il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale. In particolare, la Corte ha affermato che il suddetto art. 10 non estende la garanzia della traduzione al decreto del Tribunale, ma solo: alle comunicazioni preordinate idonee ad assicurare la partecipazione del richiedente al procedimento; alle interlocuzioni necessarie alla presentazione e all’esame della domanda; alle produzioni documentali, il tutto in deroga all’art. 122 c.p.c., comma 2, e art. 123 c.p.c..

La Corte ha ritenuto altresì che il combinato disposto del suddetto art. 10, commi 4 e 5 sia da interpretare nel senso che la garanzia della traduzione non s’applichi al decreto impugnato; ciò trova plausibile spiegazione nel fatto che la mancata traduzione non potrebbe, in linea di principio costituire pregiudizio per il richiedente data la sua difesa tecnica. Infatti, il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass., n. 23760/2019; n. 21450/2020).

Secondo altro orientamento, invece, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che, secondo tale orientamento, la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 13769/19; n. 11271/19; n. 11871/14).

Ora, tale contrasto riguardante la questione della sussistenza, o meno, dell’obbligo di tradurre il provvedimento della Commissione territoriale, per la sua rilevanza richiede che la causa venga rinviata alla pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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