LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18872-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato CICERO GIUSEPPINA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 18/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
RILEVATO
Che:
1. S.A., nativo della Costa d’Avorio, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’ordinanza del Tribunale di Catania del 18 maggio 2019, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato pure all’esito dell’avvenuta rituale e tempestiva rinnovazione della notificazione del ricorso nei suoi confronti disposta con provvedimento del coordinatore della ripartizione prima della sesta sezione civile del 4/5 marzo 2000.
1.1. Quel tribunale, pur considerando credibile il racconto del richiedente protezione, ha opinato che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste fossero inidonei a consentirne l’accoglimento. In particolare, per quanto qui di residuo interesse, ha negato il riconoscimento: i) della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per insussistenza dell’attualità del richiesto pericolo di danno grave; ii) della protezione cd. umanitaria, per carenza di prova in ordine a situazioni di vulnerabilità dell’istante.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo – rubricato “Violazione di legge. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio” – ascrive alla decisione impugnata, tra l’altro, di aver omesso di accertare la reale situazione del Paese di provenienza del ricorrente mediante l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio, nemmeno specificando le fonti internazionali aggiornate poste a base della propria decisione.
1.1. Il secondo motivo – recante “Violazione di legge. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa valutazione delle prove in ordine alla richiesta di protezione umanitaria e sussidiaria” – critica la decisione suddetta nella parte in cui aveva negato al S. la protezione sussidiaria e/o quella cd. umanitaria.
Ritenuto che:
1. Alla stregua delle complessive questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020 (in tema di procura speciale al ricorso per cassazione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13), l’odierna controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa delle corrispondenti decisioni (recando, nella specie, la procura speciale rilasciata dal S. in favore dell’Avv. Cicero Giuseppina, allegata in calce al ricorso, la sola autentica della sottoscrizione del ricorrente, effettuata da quel difensore, non anche la specifica certificazione della data di rilascio della procura medesima).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni sulle complessive questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021